CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 28 maggio 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di rapina e lesioni personali aggravate. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità e rilevanza del riconoscimento fotografico, è manifestamente infondato in quanto denunzia supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione di dati processuali. In proposito, il giudice di appello, a pagina 2, ha evidenziato la certezza con cui il teste di P.G., che aveva ricevuto querela dallo stesso imputato solo qualche giorno prima, ha operato la sua ricognizione personale e fotografica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]