CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 19 dicembre 2024, con cui è stato ritenuto responsabile di tre delitti di furto pluriaggravati e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il quale è stato dedotto che le persone offese hanno rimesso la querela, e l'imputato ha accettato entrambe le remissioni; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che le remissioni e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); - [OSCURATO:PERSONA] che in tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite e eventuali notizie successive, non possono avere incidenza, "ex post", sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Sez. 2, Sentenza n. 30060 del 10/06/2003 Rv. 226681 - 01); P.Q.M