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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04471/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18452/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio,sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA), corso D. Cirillo, 53; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio , sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA), piazza Garibaldi, 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1513/2019, depositata il 5 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]: contributi pubblici -l.n. 32/92 [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 5 novembre 2019, che, in accoglimento dell’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto lesue domand e di condanna dell’ente locale al pagamento in suo favore del contributo di cui alla l. 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, quantificato in lire 57.757.965,e al risarcimento dei danni per mancata erogazione dellostesso; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grad o aveva rilevatoche erano sussistenti i presupposti richiesti per l’erogazione del contributo, che la relativa istanza era stata ritualmente presentata e che il Comune aveva provveduto a liquidarne l’importo nella misura indicata dall’attoree, conseguentemente, aveva accolto la domanda di condanna al pagamento del contributo medesimo in tale misura; - ha, quindi, accolto il gravame dell’ente locale evidenziando che l’attore non aveva dato dimostrazione che la sua istanza avesse carattere prioritario e che, conseguentemente, la soddisfazione del suo diritto poteva avere luogo solo all’esito dell’esaurimento delle «pratiche prioritarie»ai sensi dell’art. 3 l. 23 gennaio 1992, n. 32 ; -il ricorso è affidato a sette motivi; -resiste con controricorso il Co mune di [OSCURATO:PERSONA]; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di dichiarare l’appello inammissibile per carenza di motivispecifici; -il motivo è inammissibile;-il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.proc. c iv . conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, in quanto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura (cfr. Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495); -il ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, limitandosi a riportare solo uno stralcio dell’atto di appello, per cui la censura non può essere esaminata; - può, in ogni caso, evidenziarsi che da tale stralcio si evince che il Comune appellante ha aggredito la decisione di primo grado facendo valerela carenza, al momento dell’esame della istanza , dei requisiti di legge previsti per poter usufruire del beneficio richiesto, sottolineando l’omessa considerazione che l’art. 3 l.n. 32 del 1992 prevedeva criteri di priorità nell’erogazione del contribuito e che l’attore non aveva dato dimostrazione che la sua istanza soddisfaceva tali criteri; - una siffatta censura evidenzia in modo sufficientemente chiar o (almeno) una delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, per tale ragione, soddisfa l’onere di specificità dei motivi di appello prevista dall’art. 342 cod. proc. civ. (cfr., sul punto, Cass., Sez.

Un., 13 dicembre 2022, n. 36481); - con il secondo motivo i l ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod . proc. civ., sostenendo che la motivazione della decisione non consentiva di percepirne chiaramente le ragioni; - con il terzo motivo formula analoga censura sul punto della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 l.n. 32 del 1992;- il secondo e il terzo motivo , esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - la Corte di appello ha accolto il gravame del comune in ragione dell’insussistenza dei criteri preferenziali di cui alle lett. a) e b)dell’art. 3l. n. 32 del 1992 , evidenziando, in particolare, che l’interessato aveva provveduto alla ristrutturazione dell’immobile a proprie cura e spese e che non aveva depositato tempestivamente la relativa documentazione nella sua completezza e aggiungendo che, per tali ragioni, non era possibile l’assegnazione prioritaria del contributo richiesto, benché l’immobile interessato fosse l’unico di proprietà dell’istante e il contributo medesimo fosse già stato determinato nel suo importo; - le doglianze omettono di prendere in esame tale motivazione, non confrontandosi con la ratio decidendi; -con il quarto motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di considerareche l’ente locale non aveva mai contestato la regolarità e il completamento della pratica amministrativa; -il motivo è inammissibile; -il ricorrente che contesti dinanzi alla Corte di cassazione la mancata applicazione da parte del giudice di merito del principio di non contestazioneha l'onere di indicare, al fine di consentire la fondatezza e la concludenza della censura,non solo con quale atto e in quale sede sia avvenuta l’allegazione del fatto asseritamente non contestato, ma anche in quale modo lacircostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr. Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); - parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di esaminare il contenuto del primo atto successivo a quello contenente l’asserita allegazione; - in ogni caso, si osserva, da un lato, che l’esame della comparsa di costituzione in giudizio in primo grado, nella parte riprodotta nel controricorso,consente di accertare che il Comune aveva contestato la sussistenza (anche) del requisito di cui all’art. 3, lett. b), l.n. 32 del 1992, nel cui ambito rientra la condizione del rituale deposito della documentazione pertinente e, dall’altro, che l’invocato principio di non contestazione, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento(così, Cass. 7 giugno 2023, n. 16028); -con il quinto motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., allegando la extrapetizione della stessa nella parte in cui hanegato la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 3, l.n. 32 del 1992 in ragione della incompletezza della documentazione presentata benché tale questione non fosse stata oggetto di motivo di impugnazione; -il motivo è inammissibile; -la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato, come nel caso in esame,un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale(cfr. Cass., Sez.

Un., 25 luglio 2019, n. 20181); - il ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di riprodurre i motivi di appello e, dunque, non consentendo a questa Corte di poter valutare la fondatezza della doglianza; - con il sesto motivo il ricorren t e critica la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui ha trascurato il valore di prova legale del provvedimento del Sindaco dell’ente locale del 2 marzo 1990 con cui era stata autorizzata l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma ed era stato quantificato l’importo del contributo; -il motivo è inammissibile; -parte ricorrente omette di riprodurre integralmente il provvedimento amministrativo indicato, non permettendo la valutazione del relativo contenuto e, dunque, l’accertamento della veridicità dell’assunto posto a fondamento della doglianza; - in ogni caso, si osserva che l’atto amministrativo può assumere rilevanza quale prova legale solo se riveste la forma dell’atto pubblico e limitatamente allap rovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,nonché a lle dichiarazioni delle parti e a gli altri fatti che ilpubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.), ma non anche in ordine a ulteriori accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche ivi contenute, in forma espressa o implicita; - con l’ultimo motivo il ricorrente critica la sentenza di appello per omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione alla mancata considerazione dell’integrazione documentale effettuata a seguito di richiesta dell’ente locale; - evidenzia che proprio a seguito di tale integrazione documentale il Comune aveva emesso il provvedimento autorizzativo dei lavori di ristrutturazione, con quantificazione del relativo contributo; -il motivo è inammissibile; - il fatto asseritamente omesso è stato esaminato dalla Corte di appello, la quale ha concluso nel senso che il ricorrente non ave va provveduto alla chiesta integrazione, considerata necessaria al fine di definire la proprietà individuale rispetto a quella condominiale;- sotto l’apparente censura di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, la doglianza si risol ve, in realtà, in una sostanziale contestazione della valutazione operata dal giudice di merito delle risultanze processuali che non è sindacabile in questa sede, trattandosi di un’attività a questi riservata (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18452/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio,sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA), corso D. Cirillo, 53; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio , sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA), piazza Garibaldi, 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1513/2019, depositata il 5 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]: contributi pubblici -l.n. 32/92 [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 5 novembre 2019, che, in accoglimento dell’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto lesue domand e di condanna dell’ente locale al pagamento in suo favore del contributo di cui alla l. 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, quantificato in lire 57.757.965,e al risarcimento dei danni per mancata erogazione dellostesso; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grad o aveva rilevatoche erano sussistenti i presupposti richiesti per l’erogazione del contributo, che la relativa istanza era stata ritualmente presentata e che il Comune aveva provveduto a liquidarne l’importo nella misura indicata dall’attoree, conseguentemente, aveva accolto la domanda di condanna al pagamento del contributo medesimo in tale misura; - ha, quindi, accolto il gravame dell’ente locale evidenziando che l’attore non aveva dato dimostrazione che la sua istanza avesse carattere prioritario e che, conseguentemente, la soddisfazione del suo diritto poteva avere luogo solo all’esito dell’esaurimento delle «pratiche prioritarie»ai sensi dell’art. 3 l. 23 gennaio 1992, n. 32 ; -il ricorso è affidato a sette motivi; -resiste con controricorso il Co mune di [OSCURATO:PERSONA]; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di dichiarare l’appello inammissibile per carenza di motivispecifici; -il motivo è inammissibile;-il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.proc. c iv . conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, in quanto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura (cfr. Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495); -il ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, limitandosi a riportare solo uno stralcio dell’atto di appello, per cui la censura non può essere esaminata; - può, in ogni caso, evidenziarsi che da tale stralcio si evince che il Comune appellante ha aggredito la decisione di primo grado facendo valerela carenza, al momento dell’esame della istanza , dei requisiti di legge previsti per poter usufruire del beneficio richiesto, sottolineando l’omessa considerazione che l’art. 3 l.n. 32 del 1992 prevedeva criteri di priorità nell’erogazione del contribuito e che l’attore non aveva dato dimostrazione che la sua istanza soddisfaceva tali criteri; - una siffatta censura evidenzia in modo sufficientemente chiar o (almeno) una delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, per tale ragione, soddisfa l’onere di specificità dei motivi di appello prevista dall’art. 342 cod. proc. civ. (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481); - con il secondo motivo i l ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod . proc. civ., sostenendo che la motivazione della decisione non consentiva di percepirne chiaramente le ragioni; - con il terzo motivo formula analoga censura sul punto della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 l.n. 32 del 1992;- il secondo e il terzo motivo , esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - la Corte di appello ha accolto il gravame del comune in ragione dell’insussistenza dei criteri preferenziali di cui alle lett. a) e b)dell’art. 3l. n. 32 del 1992 , evidenziando, in particolare, che l’interessato aveva provveduto alla ristrutturazione dell’immobile a proprie cura e spese e che non aveva depositato tempestivamente la relativa documentazione nella sua completezza e aggiungendo che, per tali ragioni, non era possibile l’assegnazione prioritaria del contributo richiesto, benché l’immobile interessato fosse l’unico di proprietà dell’istante e il contributo medesimo fosse già stato determinato nel suo importo; - le doglianze omettono di prendere in esame tale motivazione, non confrontandosi con la ratio decidendi; -con il quarto motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di considerareche l’ente locale non aveva mai contestato la regolarità e il completamento della pratica amministrativa; -il motivo è inammissibile; -il ricorrente che contesti dinanzi alla Corte di cassazione la mancata applicazione da parte del giudice di merito del principio di non contestazioneha l'onere di indicare, al fine di consentire la fondatezza e la concludenza della censura,non solo con quale atto e in quale sede sia avvenuta l’allegazione del fatto asseritamente non contestato, ma anche in quale modo lacircostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr. Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); - parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di esaminare il contenuto del primo atto successivo a quello contenente l’asserita allegazione; - in ogni caso, si osserva, da un lato, che l’esame della comparsa di costituzione in giudizio in primo grado, nella parte riprodotta nel controricorso,consente di accertare che il Comune aveva contestato la sussistenza (anche) del requisito di cui all’art. 3, lett. b), l.n. 32 del 1992, nel cui ambito rientra la condizione del rituale deposito della documentazione pertinente e, dall’altro, che l’invocato principio di non contestazione, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento(così, Cass. 7 giugno 2023, n. 16028); -con il quinto motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., allegando la extrapetizione della stessa nella parte in cui hanegato la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 3, l.n. 32 del 1992 in ragione della incompletezza della documentazione presentata benché tale questione non fosse stata oggetto di motivo di impugnazione; -il motivo è inammissibile; -la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato, come nel caso in esame,un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale(cfr. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181); - il ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di riprodurre i motivi di appello e, dunque, non consentendo a questa Corte di poter valutare la fondatezza della doglianza; - con il sesto motivo il ricorren t e critica la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui ha trascurato il valore di prova legale del provvedimento del Sindaco dell’ente locale del 2 marzo 1990 con cui era stata autorizzata l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma ed era stato quantificato l’importo del contributo; -il motivo è inammissibile; -parte ricorrente omette di riprodurre integralmente il provvedimento amministrativo indicato, non permettendo la valutazione del relativo contenuto e, dunque, l’accertamento della veridicità dell’assunto posto a fondamento della doglianza; - in ogni caso, si osserva che l’atto amministrativo può assumere rilevanza quale prova legale solo se riveste la forma dell’atto pubblico e limitatamente allap rovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,nonché a lle dichiarazioni delle parti e a gli altri fatti che ilpubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.), ma non anche in ordine a ulteriori accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche ivi contenute, in forma espressa o implicita; - con l’ultimo motivo il ricorrente critica la sentenza di appello per omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione alla mancata considerazione dell’integrazione documentale effettuata a seguito di richiesta dell’ente locale; - evidenzia che proprio a seguito di tale integrazione documentale il Comune aveva emesso il provvedimento autorizzativo dei lavori di ristrutturazione, con quantificazione del relativo contributo; -il motivo è inammissibile; - il fatto asseritamente omesso è stato esaminato dalla Corte di appello, la quale ha concluso nel senso che il ricorrente non ave va provveduto alla chiesta integrazione, considerata necessaria al fine di definire la proprietà individuale rispetto a quella condominiale;- sotto l’apparente censura di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, la doglianza si risol ve, in realtà, in una sostanziale contestazione della valutazione operata dal giudice di merito delle risultanze processuali che non è sindacabile in questa sede, trattandosi di un’attività a questi riservata (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d