CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i giugno 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 27.4.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo Al) e a quella di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di carburanti, riqualificata, ai sensi degli artt.110 e 416 cod. pen., quale concorso esterno (capo B1). Quanto al reato di cui a,1 [OSCURATO:PERSONA]), premetteva il Tribunale che l'esistenza dell'articolazione di 'ndrangheta della c.d. "locale di Limbadi", al cui vertice si trovava [OSCURATO:PERSONA] e di cui il Prenesti è ritenuto partecipe, era stata accertata giudizialmente già all'esito del processo Dinasty; che riferimenti al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come vertice della 'ndrangheta del vibonese e capo della società di Limbadi emergevano anche processi c.d. "Tirreno" e "Mafia delle tre province", in cui erano stati esaminati i rapporti tra la 'ndrangheta reggina e quella del vibonese e che anche la più recente operazione c.d. "[OSCURATO:PERSONA]" aveva confermato l'ultrattività della predetta "locale" e il ruolo di vertice del Mancuso. Quindi, condivideva il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudice della cautela nei confronti del Prenesti, rilevando che: l'inserimento dell'indagato in un contesto associativo di tipo mafioso trovava conferma innanzitutto nella sua biografia criminale del predetto (soggetto già condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., nonché attinto da ordinanza custodiale per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991); inoltre, andavano valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti sull'organicità del Prenesti al sodalizio di Limbadi, diretto da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, il Prenesti era stato inquadrato dall'Arena (ex partecipe del gruppo mafioso Pardea - Ranisi) nel novero dei sodali della cosca di Limbadi con il ruolo di "portavoce e azionista" per conto del boss [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla stessa famiglia mafiosa dei Mancuso) aveva indicato l'indagato come uomo di fiducia del capocosca e "azionista" del gruppo di Limbadi. Sottolineava, poi, che i due citati collaboratori avevano "parlato al presente" dell'operatività del Prenesti in seno all'organizzazione criminale in questione e aggiungeva che le ulteriori investigazioni, svolte nell'ambito dell'odierno procedimento penale, avevano corroborato l'attuale ruolo del Prenesti per conto del medesimo sodalizio.Più nel dettaglio, evidenziava che l'indagato aveva svolto un'importante attività di mediazione nell'affare Rompetrol, avendo partecipato alle riunioni tenutesi in occasione dei viaggi in Calabria di due broker milanesi, prendendo parte attiva alle conversazioni e seguendo l'operazione imprenditoriale in prima persona su mandato di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a D'[OSCURATO:PERSONA]; che il predetto aveva svolto anche un ruolo attivo nella trattativa con [OSCURATO:PERSONA], tenendo i contatti con tale [OSCURATO:PERSONA] e partecipando all'incontro di Torino del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di cui al capo B1, secondo il Tribunale, il coinvolgimento del Prenesti nelle dinamiche dell'associazione dedita al contrabbando di prodotti petroliferi, riconducibile ai fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e Antonio, riguardava una mediazione dallo stesso operata tra [OSCURATO:PERSONA] e i suddetti D'Amico, nel cui interesse il Prenesti si era attivato per favorire l'apertura di un ulteriore canale di approvvigionamento del carburante; osservava che in detta occasione il Prenesti aveva svolto un ruolo di garante atteso che, dopo avere messo in contatto le parti, aveva fornito a entrambe rassicurazioni sulla rispettiva affidabilità imprenditoriale. 2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen.; difetto assoluto di motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare in atto con riferimento ai capi Al e Bl". Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato le censure difensive con le quali era stata eccepita la nullità dell'ordinanza genetica per difetto assoluto di motivazione, essendosi limitato a ritenere sufficiente l'elencazione delle principali fonti di prova oltre alla predisposizione di appositi paragrafi sulla posizione dell'indagato da parte del Giudice per le indagini preliminari; al contrario, detto Giudice nei "paragrafi" relativi alla posizione del ricorrente avrebbe utilizzato mere formule assertive, inidonée a soddisfare i requisiti motivazionali imposti dalla legge; conseguentemente, il Tribunale non avrebbe potuto procedere ad alcuna "integrazione" della motivazione del provvedimento genetico; in ogni caso, avrebbe ignorato le censure difensive, incorrendo in un chiaro difetto di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416 -bis cod. pen.; erronea applicazione della norma penale in ordine alla presunta partecipazione all'associazione mafiosa".Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe attribuito rilievo a presunti incontri del ricorrente "con soggetti controindicati", "ma in questi termini" apparirebbe "evidente l'errato approccio motivazionale consistito nel fare assurgere (nella peggiore delle ipotesi) una presunta contiguità a una partecipazione stabile all'associazione mafiosa di riferimento"; il suddetto Tribunale avrebbe dovuto, inoltre, rilevare la genericità e la contraddittorietà degli elementi investigativi, nonché la loro irrilevanza ai fini delle contestazioni elevate a carico dell'indagato, che in tutta evidenza avrebbero rinviato ai processi c.d. "Rinascita" e "Imponimento", nell'ambito dei quali il Prenesti non era stato destinatario di alcuna misura; l'ordinanza avrebbe, altresì, ignorato gli elementi forniti dalla difesa e omesso di considerare elementi investigativi idonei a escludere una partecipazione stabile al presunto sodalizio del ricorrente, il quale, pur partecipando a vari incontri, non avrebbe mai assunto alcun potere decisionale limitandosi in alcuni casi a censurare comportamenti altrui; ancora i colloquianti, nel corso di alcune intercettazioni, avrebbero attribuito al Prenesti un ruolo "al passato"; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, infine, risulterebbero inidonee a sostenere il ritenuto giudizio di gravità indiziaria perché assolutamente generiche. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto "nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, let. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. 416 - 110 cod. pen.; erronea applicazione della norma penale in ordine al capo B1 (riqualificato nelle forme del concorso esterno)". Il Tribunale - secondo la difesa - avrebbe dovuto escludere che la condotta ascritta al Prenesti (cioè quella di avere collaborato direttamente con i D'Amico nella ricerca di nuovi canali di approvvigionamento di carburante, promuovendo, alimentando e mantenendo i rapporti tra questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA]) potesse essere sussunta sotto il paradigma del concorso esterno nell'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di carburanti; inoltre, avrebbe ignorato l'elemento investigativo rappresentato dalla difesa e contenuto alla pag. 601 dell'ordinanza genetica, e cioè che era il Mancuso "il capo indiscusso della provincia di 'ndrangheta del vibonese e in diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA]Amico, anche a prescindere dall'intermediazione del Prenesti"; in ogni caso, i laconici riferimenti al Prenesti nella vicenda in questione non sarebbero sufficienti a configurare un'ipotesi di concorso esterno per l'estrema limitatezza della presunta condotta ascritta all'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate, mentre va dichiarato inammissibile nel resto.Assolutamente generica è la censura relativa alla nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., contenuta nel primo motivo di impugnazione. Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass. Sez. 1, n.n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760). In dette pronunce è stato spiegato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. Inoltre, è stato osservato che la parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il che non è avvenuto nel caso di specie. 2. Assolutamente generica è anche l'ulteriore censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, relativa al dedotto vizio dell'ordinanza impugnata per mancanza assoluta di motivazione, nonché per omesso esame e valutazione delle doglianze difensive. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. E' principio consolidato quello secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.L'ordinanza impugnata - al fine di apprezzare la portata degli elementi indiziari a carico dell'indagato - ha proceduto a un'articolata esposizione degli esiti (costituiti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di numerose conversazioni captate) dell'attività d'indagine, mettendo in evidenza come dette investigazioni avevano permesso di ritenere che il predetto - soggetto già gravato di una condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione a un omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - fosse inserito nell'organizzazione criminale in questione, essendo uno dei "fedelissimi" del boss [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale aveva svolto l'attività di intermediazione nell'affare Rompetrol e nella trattativa Lavazza. Nella prima parte della presente sentenza sono state riportate le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della propria decisione e a esse ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni, dovendosi solo precisare che il suddetto Tribunale ha anche sottolineato che il rapporto fiduciario esistente tra il Prenesti e [OSCURATO:PERSONA], già delineato dai collaboratori di giustizia, venisse percepito all'esterno in tutta la sua intensità persino dai broker milanesi, come emergeva in maniera chiara anche dai contenuti delle riportate conversazioni intercettate. A fronte di ciò, il ricorrente ripropone (trascrivendo anche alcuni brani di conversazioni intercettate) profili di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito, come quelli relativi all'attualità del rapporto intercorrente fiduciario tra il Prenesti e [OSCURATO:PERSONA], alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e al valore attribuito alle (pur ammesse) condotte poste in essere dallo stesso. E tenta, altresì, di accreditare una diversa lettura delle risultanze investigative non consentita nel presente scrutinio di legittimità, trascurando a giudizio del Collegio, la complessiva analisi effettuata dal Tribunale di Catanzaro e non confrontandosi con le esaurienti argomentazioni che il medesimo Tribunale ha svolto. 4. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. Al riguardo, va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati" Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 3oma,lì (Cass. Sez. 3 n. 16516 del 11/03/2021, Rv. 281607 - 01; Cass. Sez. 6 n. 39465 del 20/07/2016, Rv. 268266). Ciò posto, va osservato che il Tribunale - dopo avere rilevato che "il coinvolgimento di Prenesti nell'apertura di canali di approvvigionamento appare circoscritto alla sola attività di mediazione", operata tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli D'Amico e che "da quest'ultimo episodio non può ricavarsi neppure una piena affectio societatis tale da giustificare un legame tra l'indagato e la compagine in parola" - ha affermato che "ciononostante è innegabile che il Prenesti abbia recato un contributo specifico e volontario, preordinato evidentemente a rafforzare il sodalizio dei D'Amico, favorendone l'apertura di un nuovo canale di approvvigionamento attraverso il Monteleone e ottenendo in cambio di partecipare a una percentuale degli utili". Ebbene, tale argomentare è, a giudizio del Collegio, del tutto assertivo e apodittico, in quanto si limita a richiamare i presupposti per la configurabilità del concorso esterno nell'associazione per delinquere, senza, però, verificare l'intenzionalità della condotta dell'indagato e la sua incidenza causale sul contesto associativo di che trattasi. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo B1 con rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà procedere a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. 5. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo B1 con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Catanzaro - sezione del riesame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui