CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 7 dicembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di un motociclo. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del Piazza deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - nullità assoluta della citazione a giudizio in primo grado ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. posto che, a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio fuori termine, si disponeva la rinnovazione della citazione senza che l'imputato fosse poi mai stato regolarmente avvisato della nuova udienza; - erronea applicazione della disciplina dettata dall'art. 648 cod.pen. posto che entrambe le pronunce di merito non avevano vagliato la possibilità di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen..• [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va rilevato che alcuna nullità si ravvisa posto che a seguito della rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio nei riguardi dell'imputato, lo stesso Piazza, all'udienza del 7 ottobre 2020, compariva personalmente e chiedeva anche il rito abbreviato. Tale dato, testualmente riportato dalla pronuncia di primo grado del tribunale e riscontrato anche dalla analisi degli atti che il giudice di legittimità nel caso di questioni di nullità è chiamato a verificare, è totalmente pretermesso dal ricorso che deduce una nullità evidentemente insussistente posto che la comparizione personale dell'imputato ha sanato qualsiasi vizio della notificazione avendo la stessa raggiunto l'effetto. Il secondo motivo è palesemente generico posto che la fattispecie di incauto acquisto di cui all'art. 712 cod.pen., in quanto denotante un atteggiamento solamente colposo del soggetto che riceve un bene di origine illecita, richiede la ricostruzione delle modalità di acquisto o ricezione, nel caso di specie mai riferite dall'imputato in sede di indagini o di udienza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 27 gennaio 2023 L CONSIGLI it/Cauu5e—. ) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]—rani [OSCURATO:PERSONA]