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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 21106/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13978/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 3894/2020 depositata il07/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 31500 del 2019) ha accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso di accertamento impugnato;

2. ricorre in cassazione con un unico motivo l’Agenzia delle entrate (violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, legge n. 31 del 1990, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

3. resiste con controricorso la contribuente che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese anche per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, primo comma, cod. proc. civ.

Considerato che

1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata in quanto la questione in giudizio (nuovi classamenti adottati ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004) risulta solo da poco definita con sentenze di questa Corte di Cassazione.

2. Questa Corte di Cassazione, infatti,ha ultimamente ritenuto che: «In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento diriclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 – 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 -01).

3. La sentenza impugnata,con applicazione corretta dei principi sopra richiamati, ha ritenuto non motivato l’avviso di accertamento, in quanto «nella specie esso fa esclusivamente riferimento allo scostamento tra valore catastale e valore di mercato e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, dai quali tuttavia non sono evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento: come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, ecc.), la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata […] le caratteristiche edilizie del fabbricato».

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, trattandosi di una valutazione di merito adeguatamente motivata dal giudice di merito, con la valutazione dell’avviso di accertamento.

4. Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la contro ricorrente al pagamento, in favore del la ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13978/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3894/2020 depositata il07/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 31500 del 2019) ha accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso di accertamento impugnato; 2. ricorre in cassazione con un unico motivo l’Agenzia delle entrate (violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, legge n. 31 del 1990, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); 3. resiste con controricorso la contribuente che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese anche per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, primo comma, cod. proc. civ. Considerato che 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata in quanto la questione in giudizio (nuovi classamenti adottati ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004) risulta solo da poco definita con sentenze di questa Corte di Cassazione. 2. Questa Corte di Cassazione, infatti,ha ultimamente ritenuto che: «In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento diriclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 – 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 -01). 3. La sentenza impugnata,con applicazione corretta dei principi sopra richiamati, ha ritenuto non motivato l’avviso di accertamento, in quanto «nella specie esso fa esclusivamente riferimento allo scostamento tra valore catastale e valore di mercato e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, dai quali tuttavia non sono evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento: come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, ecc.), la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata […] le caratteristiche edilizie del fabbricato». Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, trattandosi di una valutazione di merito adeguatamente motivata dal giudice di merito, con la valutazione dell’avviso di accertamento. 4. Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la contro ricorrente al pagamento, in favore del la ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
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