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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16919/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduceinosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla dichiarazione diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e mancata riqualificazione ai sensidell’art. 712 cod. pen. non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibilericostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata con particolare riferimento al verbale di fermo del 23/05/2015);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio dimotivazione evidenziandone l’illogicità e la contraddittorietà in ordine alla dosimetria dellapena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena baserientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi orilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduceinosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla dichiarazione diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e mancata riqualificazione ai sensidell’art. 712 cod. pen. non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibilericostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata con particolare riferimento al verbale di fermo del 23/05/2015);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio dimotivazione evidenziandone l’illogicità e la contraddittorietà in ordine alla dosimetria dellapena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena baserientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi orilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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