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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 24890/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31969/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 976/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di agire in executivisnei suoi confronti in forza della sentenza n. 1430/2012 della Corte d’appello di Palermo e, in particolare, per la rifusione di 1/3 delle spese ivi liquidate; − il titolo esecutivo azionato traeva origine da una controversia tra le odierne parti: inizialmente, il Tribunale di Trapani aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] rà) diretta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore degli attori (e dei terzi intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea) di un immobile detenuto sine titulo dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni; la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1430/2013, aveva accolto l’impugnazione del Campo e accertato l’esistenza di un valido rapporto di locazione tra le parti, rispetto al quale il conduttore non era incorso in alcuna morosità alla data della domanda ; e, di conseguenza, aveva condannato i locatori al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Campo; avverso la sentenza d’appello, avevano proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con sentenza n. 22627 in data 8/11/2016, rigettava i primi tre motivi del ricorso, accoglieva il quarto e, assorbite le restanti censure, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; − sosteneva l’opponente [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza azionata era stata caducata dalla decisione di questa Corte; di contro, l’opposto affermava che la decisione di legittimità aveva riguardato il rapporto, scindibile, tra il Campo e i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre nel rapporto tra gli odierni contendenti era sceso il giudicato sulle statuizioni della sentenza n. 1430/2013 della Corte d’appello; − con la sentenza n. 670 del 22/6/2018 il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione e la Corte d ’ appello di Palermo rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA]; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; − il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è improcedibile; − infatti, la copia (rectius , il duplicato) della sentenza depositata è priva di elementi grafici che consentano di individuarne il numero e la data di pubblicazione; dal controllo del documento digitale trasmesso dalla parte ricorrente emerge che la pronuncia reca la sottoscrizione digitale di presidente ed estensore e del difensore del Campo; − va dichiarata l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente all’orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01: «È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato»); − il ricorrente va condannat o alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31969/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 976/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di agire in executivisnei suoi confronti in forza della sentenza n. 1430/2012 della Corte d’appello di Palermo e, in particolare, per la rifusione di 1/3 delle spese ivi liquidate; − il titolo esecutivo azionato traeva origine da una controversia tra le odierne parti: inizialmente, il Tribunale di Trapani aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] rà) diretta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore degli attori (e dei terzi intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea) di un immobile detenuto sine titulo dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni; la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1430/2013, aveva accolto l’impugnazione del Campo e accertato l’esistenza di un valido rapporto di locazione tra le parti, rispetto al quale il conduttore non era incorso in alcuna morosità alla data della domanda ; e, di conseguenza, aveva condannato i locatori al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Campo; avverso la sentenza d’appello, avevano proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con sentenza n. 22627 in data 8/11/2016, rigettava i primi tre motivi del ricorso, accoglieva il quarto e, assorbite le restanti censure, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; − sosteneva l’opponente [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza azionata era stata caducata dalla decisione di questa Corte; di contro, l’opposto affermava che la decisione di legittimità aveva riguardato il rapporto, scindibile, tra il Campo e i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre nel rapporto tra gli odierni contendenti era sceso il giudicato sulle statuizioni della sentenza n. 1430/2013 della Corte d’appello; − con la sentenza n. 670 del 22/6/2018 il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione e la Corte d ’ appello di Palermo rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA]; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; − il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è improcedibile; − infatti, la copia (rectius , il duplicato) della sentenza depositata è priva di elementi grafici che consentano di individuarne il numero e la data di pubblicazione; dal controllo del documento digitale trasmesso dalla parte ricorrente emerge che la pronuncia reca la sottoscrizione digitale di presidente ed estensore e del difensore del Campo; − va dichiarata l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente all’orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01: «È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato»); − il ricorrente va condannat o alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. 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