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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 11894/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6379/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Fabio [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Libertà 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II n. 1 presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 155/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Pordenone, ad istanza della soc . [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dei canoni relativi all’immobile condotto in locazione dal predetto Stival e adibito a farmacia; l’opponente dedusse il grave inadempimento della società locatrice (per difetto del certificato di agibilità dei locali e delle necessarie certificazioni igienico-sanitarie, nonché per l’inadeguatezza dell’impianto elettrico) e chiese al Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni, nonché, in denegata ipotesi, la riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c.; inoltre, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva ceduto la farmacia e, con essa, il contratto di locazione; il Tribunale di Pordenone, riuniti i due giudizi, rigettò le opposizioni, ritenendo che l’immobile locato fosse esente da vizi che lo rendessero inidoneo all’uso pattuito; la Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione dello Stival, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite; ha proposto ricorso per cassazione lo Stival, affidandosi a due motivi; ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente e la Rigoni hanno depositato memoria, mentre il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

Consideratoche: con il primo motivo,il ricorrente denuncia « violazione ed erronea interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’edilizia n. 380/2001, nonché della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009, nonché ancora del regolamento edilizio comunale e delle disposizioni regionali in tema di agibilità e regolarità igienico-sanitaria degli immobili destinati ad attività di farmacia.

Violazione del D.Lgs 81/2008 (integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009» e, altresì, «violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. – nullità per difetto assoluto di motivazione»; lo Stival censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che gli interventi effettuati sull’immobile erano di modesta entità e che non necessitasserodi alcun certificato di agibilità ulteriore rispetto a quello di cui l’immobile era dotato già a partire dal giugno 1997;assume che, tale conclusione (che aveva recepitoquella del c.t.u.) stride col quadro normativo di riferimento, evidenziando che la realizzazione di una nuova scala in legno con apertura di un foro nel solaio incideva sulle condizioni di sicurezza della porzione di edificio interessata ed aggiungendo che il deposito al piano interrato non poteva essere utilizzato ad uso di farmacia per difetto dei requisiti igienico-sanitari e che detta circostanza comportava anche il difetto di autorizzazione amministrativa agli scarichi delle c.d. acque speciali, essenziale perché il laboratorio potesse procedere alle necessarie preparazioni galeniche; contesta che il foro nel solaio costituisse il ripristino di una precedente apertura e lamenta che il c.t.u. si era rimesso «acriticamente alle false e non provate dichiarazioni del ctp di parte resistente»; conclude che la carenza di agibilità lo aveva costretto a risolvere il contratto di locazione in quanto non si era trovato nelle condizioni di poter esibire la relativa certificazione «ad eventuali controlli dei NAS, della Polizia, della Finanza tali documenti», «oltre alla impossibilità di poter utilizzare l’immobile nella sua interezza (vano scantinato) per come la sua dante causa aveva garantito»; col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: omesso esame di punti controversi e decisivi per il giudizio – motivazione carente o apparente» e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto -in continuità con la valutazione del Tribunale- che i vizi riscontrati nell’impianto elettrico non ave ssero avuto alcuna incidenza sul sinallagma contrattuale, nonché nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado in punto di carenza di legittimazione passiva della Rigoni (per non essere stata svolta, nei confronti della medesima, alcuna domanda diretta); assume lo Stival che né il primo né il secondo giudice si erano specificamente pronunciati sulla domanda subordinata di riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c., essendosi limitati ad un’affermazione apodittica di insussistenza dei presupposti sia per la risoluzione che per la riduzione del canone; rileva, altresì, che la chiamata in causa della Rigoni era giustificata dal fatto che la stessa non aveva soltanto stipulato il contratto successivamente ceduto al ricorrente, ma aveva anche curato e commissionato personalmente gli interventi di ristrutturazione e, per di più, si era resa personalmente garante - al momento della cessione - della regolarità tecnica, urbanistica ed amministrativa dell’intero immobile; in via preliminare, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito dell’esposizione del fatto, atteso che il ricorrente si è limita to a prospettare la vicenda sottostante alla controversia e a dar conto del contenuto delle opposizioni ai due decreti ingiuntivi, ma ha omesso di riferire, anche sommariamente, ci rca le difese assunte dalla parte opposta e l’atteggiamento tenuto dalla terza chiamata nel primo giudizio, nonché circa le ragioni del rigetto delle opposizionida parte del Tribunale, il contenuto dell’appello e le difese svolte dalle controparti avverso di esso; l’esposizione risulta pertanto del tutto incompleta e non conforme a quanto esige la giurisprudenza di questa Corte; in secondo luogo, entrambi i motivi evocando una serie di atti, fra cui la c.t.u. svolta nel giudizio di merito, senza alcuna localizzazione degli stessi in questo giudizio di legittimità, con conseguente palese inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU. n n. 28547/2008 e 7161/2010);va inoltre considerato, in relazione ai singoli motivi, che , se ne fosse possibile l’esame senza una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e processuale: quanto al primo, la violazione delle norme, sia sostanziali che processuali, non risulta argomentata e dunque, già per tale ragione,la censura è inammissibile; peraltro, il ricorrente deduce il vizio ex art.360, n. 3 c.p.c. indicando una pluralità di norme che sarebbero state violate ed erroneamente interpretate, ma omette di individuare specifici errores in iudicando e si limita a postularli sulla base di un apprezzamento dei fatti difforme da quello compiuto dalla Corte territoriale, finendo pertanto per sottoporre a questa Corte una rivisitazione della quaestio facti quale presupposto dell’ipotizzata violazione delle norme richiamate; quanto al secondo motivo, il ricorso è inammissibile, in quanto, a fronte di una “doppia conforme” di merito, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di indicare -ai fini dell’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. ed in relazione alla previsione dell’art. 348 ter, 5° c.p.c.-che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di appello erano diverse da quelle della prima decisione (cfr., per tutte, Cass. n. 26774/2016);il motivo è, altresì, inammissibile -per difetto di compiuta indicazione della domanda proposta nei confronti della terza chiamata in causa e delle ragioni ad essa sottese- nella parte in cui contesta l’affermazione della carenza di legittimazione passiva della Rigoni; all’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite in favoredi entrambe le controricorrenti; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per compensi, in euro 6.000,00 per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e in euro 7.655,00 per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre, per entrambe, alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6379/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Fabio [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Libertà 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II n. 1 presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 155/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Pordenone, ad istanza della soc . [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dei canoni relativi all’immobile condotto in locazione dal predetto Stival e adibito a farmacia; l’opponente dedusse il grave inadempimento della società locatrice (per difetto del certificato di agibilità dei locali e delle necessarie certificazioni igienico-sanitarie, nonché per l’inadeguatezza dell’impianto elettrico) e chiese al Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni, nonché, in denegata ipotesi, la riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c.; inoltre, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva ceduto la farmacia e, con essa, il contratto di locazione; il Tribunale di Pordenone, riuniti i due giudizi, rigettò le opposizioni, ritenendo che l’immobile locato fosse esente da vizi che lo rendessero inidoneo all’uso pattuito; la Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione dello Stival, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite; ha proposto ricorso per cassazione lo Stival, affidandosi a due motivi; ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente e la Rigoni hanno depositato memoria, mentre il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni. Consideratoche: con il primo motivo,il ricorrente denuncia « violazione ed erronea interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’edilizia n. 380/2001, nonché della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009, nonché ancora del regolamento edilizio comunale e delle disposizioni regionali in tema di agibilità e regolarità igienico-sanitaria degli immobili destinati ad attività di farmacia. Violazione del D.Lgs 81/2008 (integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009» e, altresì, «violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. – nullità per difetto assoluto di motivazione»; lo Stival censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che gli interventi effettuati sull’immobile erano di modesta entità e che non necessitasserodi alcun certificato di agibilità ulteriore rispetto a quello di cui l’immobile era dotato già a partire dal giugno 1997;assume che, tale conclusione (che aveva recepitoquella del c.t.u.) stride col quadro normativo di riferimento, evidenziando che la realizzazione di una nuova scala in legno con apertura di un foro nel solaio incideva sulle condizioni di sicurezza della porzione di edificio interessata ed aggiungendo che il deposito al piano interrato non poteva essere utilizzato ad uso di farmacia per difetto dei requisiti igienico-sanitari e che detta circostanza comportava anche il difetto di autorizzazione amministrativa agli scarichi delle c.d. acque speciali, essenziale perché il laboratorio potesse procedere alle necessarie preparazioni galeniche; contesta che il foro nel solaio costituisse il ripristino di una precedente apertura e lamenta che il c.t.u. si era rimesso «acriticamente alle false e non provate dichiarazioni del ctp di parte resistente»; conclude che la carenza di agibilità lo aveva costretto a risolvere il contratto di locazione in quanto non si era trovato nelle condizioni di poter esibire la relativa certificazione «ad eventuali controlli dei NAS, della Polizia, della Finanza tali documenti», «oltre alla impossibilità di poter utilizzare l’immobile nella sua interezza (vano scantinato) per come la sua dante causa aveva garantito»; col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: omesso esame di punti controversi e decisivi per il giudizio – motivazione carente o apparente» e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto -in continuità con la valutazione del Tribunale- che i vizi riscontrati nell’impianto elettrico non ave ssero avuto alcuna incidenza sul sinallagma contrattuale, nonché nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado in punto di carenza di legittimazione passiva della Rigoni (per non essere stata svolta, nei confronti della medesima, alcuna domanda diretta); assume lo Stival che né il primo né il secondo giudice si erano specificamente pronunciati sulla domanda subordinata di riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c., essendosi limitati ad un’affermazione apodittica di insussistenza dei presupposti sia per la risoluzione che per la riduzione del canone; rileva, altresì, che la chiamata in causa della Rigoni era giustificata dal fatto che la stessa non aveva soltanto stipulato il contratto successivamente ceduto al ricorrente, ma aveva anche curato e commissionato personalmente gli interventi di ristrutturazione e, per di più, si era resa personalmente garante - al momento della cessione - della regolarità tecnica, urbanistica ed amministrativa dell’intero immobile; in via preliminare, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito dell’esposizione del fatto, atteso che il ricorrente si è limita to a prospettare la vicenda sottostante alla controversia e a dar conto del contenuto delle opposizioni ai due decreti ingiuntivi, ma ha omesso di riferire, anche sommariamente, ci rca le difese assunte dalla parte opposta e l’atteggiamento tenuto dalla terza chiamata nel primo giudizio, nonché circa le ragioni del rigetto delle opposizionida parte del Tribunale, il contenuto dell’appello e le difese svolte dalle controparti avverso di esso; l’esposizione risulta pertanto del tutto incompleta e non conforme a quanto esige la giurisprudenza di questa Corte; in secondo luogo, entrambi i motivi evocando una serie di atti, fra cui la c.t.u. svolta nel giudizio di merito, senza alcuna localizzazione degli stessi in questo giudizio di legittimità, con conseguente palese inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU. n n. 28547/2008 e 7161/2010);va inoltre considerato, in relazione ai singoli motivi, che , se ne fosse possibile l’esame senza una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e processuale: quanto al primo, la violazione delle norme, sia sostanziali che processuali, non risulta argomentata e dunque, già per tale ragione,la censura è inammissibile; peraltro, il ricorrente deduce il vizio ex art.360, n. 3 c.p.c. indicando una pluralità di norme che sarebbero state violate ed erroneamente interpretate, ma omette di individuare specifici errores in iudicando e si limita a postularli sulla base di un apprezzamento dei fatti difforme da quello compiuto dalla Corte territoriale, finendo pertanto per sottoporre a questa Corte una rivisitazione della quaestio facti quale presupposto dell’ipotizzata violazione delle norme richiamate; quanto al secondo motivo, il ricorso è inammissibile, in quanto, a fronte di una “doppia conforme” di merito, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di indicare -ai fini dell’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. ed in relazione alla previsione dell’art. 348 ter, 5° c.p.c.-che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di appello erano diverse da quelle della prima decisione (cfr., per tutte, Cass. n. 26774/2016);il motivo è, altresì, inammissibile -per difetto di compiuta indicazione della domanda proposta nei confronti della terza chiamata in causa e delle ragioni ad essa sottese- nella parte in cui contesta l’affermazione della carenza di legittimazione passiva della Rigoni; all’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite in favoredi entrambe le controricorrenti; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per compensi, in euro 6.000,00 per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e in euro 7.655,00 per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre, per entrambe, alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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