CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1657/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studiosito in Roma in via A. Bevignani, n. 9 è elettivamente domiciliata. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3815/2018 , depositata in data 7 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente inviava all’INPS e all’ufficio istanza di rimborso delle somme ultronee versate a titolo di IRPEF per le annualità 2011, 2012 e 2013, nel periodo compreso tra la messa in stato di Diniego rimb. IRPEF 2011/12/13 quiescenza e la presentazione dell’istanza; mediante essa, difatti, la contribuente chiedeva all’ente di previdenza, presso cui aveva prestato attività lavorativa fino alla messa in stato di quiescenza, il rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile del trattamento previdenziale complementare percepito, onde applicarvi il regime fiscale più favorevole di cui all’art. 11, comma sesto, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L’ente previdenziale e l’ufficio non fornivano alcuna risposta. 2. Avverso il silenzio-rifiuto dell’ U fficio e dell’ente previdenziale , la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, evocando in giudizio entrambe le entità amministrative; si costituiva l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso di parte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. 3. La C.t.p., con sentenza n. 25565/13/2016, accoglieva il ricorso della contribuente ma nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, statuendo il difetto di legittimazione passiva dell’ente previdenziale. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi al la C.t.r. del Lazio ; si costituiva anche l a contribuente , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. Con sentenza n. 3815/06/2018 , depositata in data 07 giugno 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame dell’ufficio, confermando in totol’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente siè costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’originaria improponibilità della domanda avanzata dalla contribuente-resistente, stante l’impossibilità di configurare il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso non presentata in modo conforme alla normativa. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma quinto e settimo, del d.lgs. n. 252 del 2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma secondo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che il nuovo regime fiscale dei trattamenti di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 – in particolare l’art. 11, comma sesto –fosse applicabile alla situazione fiscale della contribuente. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 252 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto priva di rilevanza e decisività la circostanza che la contribuente fosse un ex dipendente pubblico. 2. Il primo motivo è fondato. Per il consolidato indirizzo della Corte (Cass. 10/10/2022, n. 29489; Cass. 24/10/2019, n. 27377) «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato»; (in senso conforme, ex multis, Cass. 22/02/2021, 4716; Cass. 30/09/2020, n. 20719; Cass.13/12/2018, n. 32263; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass.20/03/2000, n. 3250). 2.1. Nella fattispecie concreta, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, dei quali la Corte ha preso visione, la domanda giudiziale di rimborso non indica gli importi versati, l’epoca dei diversi versamenti operati dal sostituto d’imposta, l’ammontare dell’imposta applicata, l’entità di quella che sarebbe stato legittimo applicare, e, infine, nemmeno la determinazione delle somme chieste in restituzione. Non sono nemmeno allegate agli atti le istanze di rimborso proposte in sede amministrativa, sulle quali si sarebbe formato il diniego dell’ente impositore. In sostanza, il carteggio individua pretese del tutto generiche, prive dei requisiti minimi propri di una richiesta di rimborso, come tali non idonee a provocare la formazione del silenzio rifiuto da parte del fisco, quale presupposto processuale dell’impugnativa giudiziaria del medesimo atto di diniego, nella specie insussistente; la relativa carenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto incidente sull'ammissibilità della domanda giudiziale e sulla ritualità della costituzione del relativo rapporto processuale (Cass., 21/02/2020, n. 4565; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. Sez. 5, 20/03/2000, n. 3250). Alla stregua dei richiamati principi, la decisione del giudice tributario d’appello reiettiva della pretesa de lla contribuent e si profila immune da violazioni di legge. 3. Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. 4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con la dichiara zione di inammissibil ità del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese dei gradi di meritovanno integralmente compensate tra le parti mentre le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenzae vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle