CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 16777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29836-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 191, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’av v . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 2- avverso la sentenza n. 228 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Condistinti ricorsi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione, n. 653 e 654, entrambe del 6.9.2005, emesse dalla Provincia di Salerno per la violazione, rispettivamente, dell’art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 1997, per non aver compilato il formulario trasporti in relazione alla movimentazione delle acque di vegetazione prodotte nella campagna olearia 2004/2005, e dell’art. 12 del già richiamato D. Lgs. n. 22 del 1997, per aver omesso le annotazioni di dette acque, qualificabili come rifiuto non pericoloso, nel registro di carico e scarico dei rifiuti. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 1103/2015, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso. Con la sentenza impugnata, n. 228/2020, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’originario ricorrente avversola decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Salerno. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motiv o , i l ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 22 del 2007 e della legge n. 574 del 1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 3- perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato l’utilizzazione per fini agronomici delle acque di vegetazione oggetto delle ordinanze ingiunzione di cui è causa. Nel caso di specie, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato accertato alcun abbandono incontrollato delle predette acque, e dunque difetterebbe il requisito oggettivo previsto dalla norma sanzionatoria. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, e 52, secondo comma, del D. Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la norma sanziona la movimentazione del rifiuto, che nel caso di specie non sarebbe stata accertata, posto che le acque erano state stoccate in una apposita vasca di decantazione. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 11, terzo comma, e 12 del D. Lgs. n. 22 del 1997, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 23, dodicesimo comma, della legge n. 689 del 1981, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato l’inidoneità della visura camerale prodotta in atti del giudizio di merito dal [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evidenziava l’assenza di dipendenti della sua impresa artigiana, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’esonero dagli obblighi di annotazione e registrazione dei rifiuti non pericolosi previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 22 del 1997. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e52, terzo comma, del D. Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente configurato il trasporto di un rifiuto non Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 4- pericoloso, in presenza di un accertamento avente ad oggetto la sola esistenza, all’interno di una vasca di decantazione, di acque di vegetazione provenienti dalla campagna olearia 2004/2005. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo, che è infondato. La sentenza impugnata ha affermato che“Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], allegando la certificazione CCIAA, non ha adempiuto all’onere probatorio a suo carico. La visura camerale, infatti, costituisce un mero elemento formale, non in grado di esonerare la parte dall’obbligo ex art. 12 d. lgs. 22/1997. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dovuto provare in concreto l’organizzazione della propria attività, le modalità di svolgimento della stessa nonché l’esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta. L’insieme di questi elementi avrebbe portato il [OSCURATO:PERSONA] ad essere esonerato dall’obbligo in questione in virtù del suddetto art. 11, comma 3, D. Lgs. 22/1997”(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In merito all’inidoneità della visura camerale, pacificamente prodotta dal ricorrente nel giudizio di merito, dalla quale emergeva l’assenza di dipendenti dell’impresa artigiana, ai fini della prova del requisito previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 22 del 1997 per l’esonero dell’imprenditore artigiano dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, può essere richiamato il principio affermato da questa Corte in tema di prova del requisito occupazionale ai fini dell’assenza dei presupposti per l’applicazione della tutela reale in materia di licenziamenti, secondo cui la prova va offerta mediante la produzione di scrittura aziendali, e non con una semplice visura camerale storica, in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dallo stesso datore (cfr. Cass. Sez.L, Ordinanza n. 22371 del 05/08/2021 , Rv. 662113; conf. Cass. Sez. L , Sentenzan. 3026 del 11/02/2014 , Rv. 630611). Correttamente, dunque, la Corte di Appello ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 5- avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a suo favore, della disposizione di cui al richiamato art. 11 del D. Lgs. n. 22 del 1997. Gli altri motivi, invece, sono inammissibili, perché si risolvono in una istanza di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte distrettuale. Quest’ultima ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di aver utilizzato le acque di vegetazione e gli scarichi del proprio frantoio a fini agronomici, non avesse fornito alcuna prova al riguardo. In particolare, il ricorrente non aveva dimostrato l’uso delle acque per l’apporto di “… sostanze nutritive ammendanti ovvero il loro utilizzo irriguo o fertirriguo” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Sul punto, va considerato che l’art. 1, primo comma, della Legge 11 novembre 1996, n. 574, introduttiva di"Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", prevede che “ 1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli”. Il successivo art. 2, primo comma, stabilisce che “1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo”. L’art. 4 prevede, a sua volta, che“1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 6- idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento”. L’utilizzazione delle acque di vegetazione a fini agronomici, dunque, è consentita soltanto nel rispetto di specifiche prescrizioni ed accortezze. Tanto è vero che, in difetto, questa Corte –proprio in riferimento ad una fattispecie di immissione nel suolo di reflui derivanti dall'attività di un frantoio, sversati mediante un tubo in PVC, i quali per effetto di "ruscellamento" confluivano a valle in una vasca ad assorbimento priva di impermeabilizzazione– ha ritenuto configurabile il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione (prima previsto dall'art. 59, comma primo, del D. Lgs. 11maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in presenza di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge (cfr. Cass. Pen. Sez.3, Sentenza n. 44293 del 07/11/2007 Ud., dep.28/11/2007, Rv. 238076 ). Nel caso di specie, la Corte di Appello non soltanto ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato l’effettivo utilizzo, a fini agronomici, delle acque di vegetazione di cui si discute, ma ha anche ravvisato, all’esito di giudizio di fatto non utilmente censurabilein sede di legittimità, che le vasche di decantazione nelle quali le acque erano state stoccate versassero in condizioni di abbandono (cfr. ancora pag. 3 della sentenza), richiamando, Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 7- sul punto, il valore di piena prova dell’accertamento redatto dalla Guardia di Finanza (cfr. pag. 4 della sentenza). Le tre censure si risolvono nella proposizione di una ricostruzione alternativa del fatto e delle risultanze istruttorie, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenzan. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 8- dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Né appare necessario, ai fini della configurazione dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative, rispettivamente, all’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi ed all’omessa compilazione del formulario trasporti per detti rifiuti, la circostanza che gli accertatori non abbiano verificato l’effettivo abbandono incontrollato del rifiuto e l’effettiva esecuzione della sua movimentazione. Le sanzioni irrogate al [OSCURATO:PERSONA], infatti, si riferiscono non già alla materiale esecuzione delle operazioni di abbandono o trasporto del rifiuto, bensì all’omissione delle formalità previste per la sua registrazione, necessarie al fine di assicurarne il cd. “tracciamento”. Sotto questo profilo, nessuna delle tre censure in esame coglie la vera ratio della decisione. In definitiva, il ricorso va rigettato. Lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ric. 2020n. 29836sez. S2 - ud. 05-05-2023 - 9- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p