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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 07144/2023

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cato sul Burc n. 68 del 18.10.2010 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro ha disposto la modifica del precedente decreto n. 56 del 2010 sancendo il divieto automatico ed assoluto alle Aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011.

L’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud da ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio perché aveva dato avvio, con le delibere sospese alla procedura di assunzione dell’appellata, ha poi dovuto dare esecuzione ai citati decreti disponendo la sospensione del procedimento di stabilizzazione e la revoca delle precedenti deliberazioni.

La sospensione, dunque, era atto dovuto e giammai l’Asl avrebbe potuto violare il divieto di assunzione disposto ex lege”.

Proponeva ricorso percassazione la lavoratrice, articolandolo in 5 motivi.

Depositava altresì memoria.

Resisteva con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. , nel dettaglio l’omesso esame di un punto e/o fatto decisivo.

Si sostiene che nel giudizio di appello si era in via preliminare eccepita l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], essendosi evidenziato a pag. 7 della memoria di costituzione in secondo grado che “dopo il deposito della sentenza n. 3779/2012, l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud con l’atto deliberativo n. 432 del 18.7.2012, ha disposto di dare esecuzione alla pronunzia giudiziale senza formulare alcuna riserva in ordine alla eventuale impugnativa della stessa.

Parimenti quando le parti hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 1.8.2012 non hanno fatto cenno alcuno alla volontà di proporre gravame, né tantomeno è stata formulata alcuna riserva al riguardo”.

Si rappresenta che l’esame di detta eccezione avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

1.1. Ilmotivo è infondato.

L’Asl, infatti,si è limitata semplicemente a dare esecuzione alla sentenza di primo grado (come peraltro emerge dalla trascrizione della delibera di assunzione riportata nel corpo del motivoin cui si legge “delibera di dare esecuzione” cfr. ricorso pag. 8), sicché nessunaacquiescenza dell’Asl alle istanze della lavoratrice può ricavarsi dall’adozione della predetta delibera di assunzione.

Né la circostanza che il provvedimento giudiziale non fosse eseguibile in forma specifica tramuta l’ esecuzione in acquiescen za alla sentenza.

L’acquiescenza, infatti, pur potendo essere tacita,deve essere desunta da indici chiari, precisi, univoci che, nella specie, come anticipato, difettano del tutto, venendo in rilievo, invece, come espressamente specificato nella delibera, solo l’adempimento al dictum giudiziale.

2. Con il secondo motivo si rappresenta la violazione degli art. 342 e 434 c.p.c. in relazione ai n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. per omesso e/o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia; inammissibilità del gravame, omessa e/o insufficiente motivazione.

Viene lamentato che la sentenzaimpugnata non avrebbe adeguatamente valutato e motivato sull’eccezione, sollevata dalla lavoratrice, di inammissibilità del ricorso in appello, stante la mancanza di specifici motivi, in quanto, si assume, nell’atto di impugnazione l’Asl si era limitata a riproporre le medesime affermazioni di cui alla costituzione in primo grado, senza preoccuparsi di formulare alcun motivo di censura critica al percorso motivazionale della sentenzadel Tribunale.

2.1. La doglianzaè infondata.

Tanto emerge dal mero esame del controricorso , in cui sono trascritti i motivi di appello, dalla mera lettura dei qualisi evince con chiarezza non solo la specificità dei motivi, ma anche la confutazione degli argomenti posti a fondamento della sentenza di prime cure (si veda nello specifico il punto III.3 - Sulla infondatezza della domanda e della sentenza di primo grado nel merito della questione).

3. Con il terzo mezzo ci si duole della violazione dell’art. 1, comma 519 e 565, lett. c), punto 3, della legge n. 296/2006 e dell’art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed altresì dell’erronea valutazione della domanda con violazione dell’art. 112 c.p.c e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

Si lamenta, inoltre, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e l’insufficienza della motivazione.

Si evidenzia che la sentenza della Corte di appello è erronea in quanto la posizione della lavoratrice doveva essere inserita nella delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 721 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non nella delibera n. 722 del 10.6.2010, con la conseguenza che ella ha diritto alla stabilizzazione “diretta” trovandosi già in servizio e in possesso degli altri requisiti previsti dalla stabilizzazione.

Si sostiene che l’Asl sia incorsa in errore inserendola nella predetta delibera n. 722 (anziché in quella recante il n. 721),con la conseguenza che nessun rilievo produce nei riguardi della ricorrente la delibera n. 1351 del 2010 di revoca della delibera n. 722, rendendosi evidente dall’esame degli atti commissariali che la revoca delle procedure di stabilizzazione riguardava esclusivamente quelle relative agli stabilizzandi, a differenza della ricorrente, non in servizio.

Deriva da tali argomenti la necessità di cassare la sentenza impugnata, affermandosi che, ove correttamente esaminati -petitum, causa petendi e la documentazione a sostegno della domanda - la decisione della Corte territoriale sarebbe stata di segno diverso.

4. La violazione degli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 125 del 2010 e dell’art. 81 della l.r.

Campania n. 1/8, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., viene rappresentata nel quarto mezzo unitamente alla dedotta violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Si rimarca ancora che l’esame di petitum e causa petendinon sarebbestato corretto e che erronea sarebbestata la valutazione della documentazione posta a fondamento della domanda.

Si sostiene che nel caso di specie non si sarebbe potuto negar e il diritto alla stabilizzazione della lavoratrice in quanto,essendo ella già in servizio presso l’Asl, dalla sua assunzione non sarebbe derivato alcun aggravio all’azienda sanitariasul piano economico. 4.1.

Il te rzo ed il quarto m otivo, strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente.

Entrambi sono inammissibili.

4.2. Dal punto di vista logico giova partire dalle doglianze relative alla mancata comprensione da parte del giudice di appello del petitum e della causa petendi,formulate ai sensi dell’art. 3 del c.p.c.

Sembrerebbe di comprendere che la parte ricorrente avrebbe richiesto di accertare il proprio diritto all’inserimento in altro elenco di soggetti stabilizzandi (quelli di cui al decreto 721dell’Asl - cfr. ricorso ) per il quale non sarebbe intervenuta revoca del procedimento di stabilizzazione.

Di tanto però alcuna traccia vi è nella sentenza di appello.

Ebbene, ad onta di ogni altra questione, ivi compresa l’imprecisa individuazione del canale di accesso per la censura, parte ricorrente in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., avrebbe dovuto premura rsi di specificare, riportandolenel corpo del motivo, almeno le parti del ricorso ex art. 414 c.p.c. da cui si ricaverebbe che il petitum e la causa petendi, avrebbero un significato diverso da quello inteso dalla Corte territoriale, ovvero l’accertamento del diritto all’inserimento in detto diverso decreto e l’irrilevanza rispetto ad esso delle successive delibere di sospensione e revoca della procedura di stabilizzazione.

Infatti, pur a seguito della sentenza della CEDU Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez.

U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., sebbene non debbaessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, sicché non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito, va comunque rispettato, sebbene nei termini innanzi puntualizzati.

Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienzaè compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cuisiano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022).

Ebbene, nel caso di specie, il motivo difettadi autosufficienza anche al la luce degli insegnamenti innanzi richiamati, perchénon vengono ricordate, riportandole,anche in stralcio, le parti del ricorso ex art. 414 c.p.c. da cui si ricaverebbe che il petitum e la causa petendi, avrebbero un significato diverso da quello inteso dalla Corte territoriale , anzi perché nemmeno si premura, a monte, di specificare che la domanda nei termini di cui innanzi era stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.

I due motivi si traducono di fatto, quindi, per come articolati, in una richiesta di rivalutazionee/o diversa valutazione delle delibere dell’Azienda sanitaria (queste sì riportate in stralcio nel corpo del motivo)con richiesta di accertamento che la stabilizzanda avrebbe dovuto essere inserita nella delibera n. 722 anziché nella 721 dell’Asl.

E’ evidente che tanto è inammissibile in sede di legittimità, venendo in rilievo valutazioni di merito, per definizione sottratte al giudizio della S.C.

Con riguardoinfine alla deduzione del mancato esame di un punto decisivo della controversia, le censure, formulate ai sensi del n. 5 del 360 c.p.c., esse sono del tutto generiche, e non consentonoaffatto di comprendere quale sarebbe il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e non esaminato.

Di qui inevitabilmente l’inammissibilità che viene vieppiù riaffermata, alla luce di quanto già innanzi si esposto,qualora con il canale di cui al n. 5 la parte ricorrente abbia inteso riprodurre le censure già esaminate innanzi e veicolate con il n. 3 del c.p.c.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 700 c.p.c. e dell’art. 81 l.r.

Campania n. 1 del 2008 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Si afferma, nella sostanza, l’esistenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dalla proposizione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.

Si insiste, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di omesso esame su un punto decisivo della controversia non avendo verificato che la lavoratrice non era interessata dalle vicende di cui alla deliberazione n. 722 del 10 giugno 2010.

5.1. Il motivo è infondato alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, sicché negato il diritto alla stabilizzazione non vi è evidentemente ragione per discorrere del momento di decorrenza della stessa.

Quanto alle doglianze svolte in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si fa rinvio a quanto già detto al punto 4.1.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato.7.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato sul Burc n. 68 del 18.10.2010 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro ha disposto la modifica del precedente decreto n. 56 del 2010 sancendo il divieto automatico ed assoluto alle Aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011. L’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud da ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio perché aveva dato avvio, con le delibere sospese alla procedura di assunzione dell’appellata, ha poi dovuto dare esecuzione ai citati decreti disponendo la sospensione del procedimento di stabilizzazione e la revoca delle precedenti deliberazioni. La sospensione, dunque, era atto dovuto e giammai l’Asl avrebbe potuto violare il divieto di assunzione disposto ex lege”. Proponeva ricorso percassazione la lavoratrice, articolandolo in 5 motivi. Depositava altresì memoria. Resisteva con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. , nel dettaglio l’omesso esame di un punto e/o fatto decisivo. Si sostiene che nel giudizio di appello si era in via preliminare eccepita l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], essendosi evidenziato a pag. 7 della memoria di costituzione in secondo grado che “dopo il deposito della sentenza n. 3779/2012, l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud con l’atto deliberativo n. 432 del 18.7.2012, ha disposto di dare esecuzione alla pronunzia giudiziale senza formulare alcuna riserva in ordine alla eventuale impugnativa della stessa. Parimenti quando le parti hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 1.8.2012 non hanno fatto cenno alcuno alla volontà di proporre gravame, né tantomeno è stata formulata alcuna riserva al riguardo”. Si rappresenta che l’esame di detta eccezione avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. 1.1. Ilmotivo è infondato. L’Asl, infatti,si è limitata semplicemente a dare esecuzione alla sentenza di primo grado (come peraltro emerge dalla trascrizione della delibera di assunzione riportata nel corpo del motivoin cui si legge “delibera di dare esecuzione” cfr. ricorso pag. 8), sicché nessunaacquiescenza dell’Asl alle istanze della lavoratrice può ricavarsi dall’adozione della predetta delibera di assunzione. Né la circostanza che il provvedimento giudiziale non fosse eseguibile in forma specifica tramuta l’ esecuzione in acquiescen za alla sentenza. L’acquiescenza, infatti, pur potendo essere tacita,deve essere desunta da indici chiari, precisi, univoci che, nella specie, come anticipato, difettano del tutto, venendo in rilievo, invece, come espressamente specificato nella delibera, solo l’adempimento al dictum giudiziale. 2. Con il secondo motivo si rappresenta la violazione degli art. 342 e 434 c.p.c. in relazione ai n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. per omesso e/o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia; inammissibilità del gravame, omessa e/o insufficiente motivazione. Viene lamentato che la sentenzaimpugnata non avrebbe adeguatamente valutato e motivato sull’eccezione, sollevata dalla lavoratrice, di inammissibilità del ricorso in appello, stante la mancanza di specifici motivi, in quanto, si assume, nell’atto di impugnazione l’Asl si era limitata a riproporre le medesime affermazioni di cui alla costituzione in primo grado, senza preoccuparsi di formulare alcun motivo di censura critica al percorso motivazionale della sentenzadel Tribunale. 2.1. La doglianzaè infondata. Tanto emerge dal mero esame del controricorso , in cui sono trascritti i motivi di appello, dalla mera lettura dei qualisi evince con chiarezza non solo la specificità dei motivi, ma anche la confutazione degli argomenti posti a fondamento della sentenza di prime cure (si veda nello specifico il punto III.3 - Sulla infondatezza della domanda e della sentenza di primo grado nel merito della questione). 3. Con il terzo mezzo ci si duole della violazione dell’art. 1, comma 519 e 565, lett. c), punto 3, della legge n. 296/2006 e dell’art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed altresì dell’erronea valutazione della domanda con violazione dell’art. 112 c.p.c e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Si lamenta, inoltre, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e l’insufficienza della motivazione. Si evidenzia che la sentenza della Corte di appello è erronea in quanto la posizione della lavoratrice doveva essere inserita nella delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 721 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non nella delibera n. 722 del 10.6.2010, con la conseguenza che ella ha diritto alla stabilizzazione “diretta” trovandosi già in servizio e in possesso degli altri requisiti previsti dalla stabilizzazione. Si sostiene che l’Asl sia incorsa in errore inserendola nella predetta delibera n. 722 (anziché in quella recante il n. 721),con la conseguenza che nessun rilievo produce nei riguardi della ricorrente la delibera n. 1351 del 2010 di revoca della delibera n. 722, rendendosi evidente dall’esame degli atti commissariali che la revoca delle procedure di stabilizzazione riguardava esclusivamente quelle relative agli stabilizzandi, a differenza della ricorrente, non in servizio. Deriva da tali argomenti la necessità di cassare la sentenza impugnata, affermandosi che, ove correttamente esaminati -petitum, causa petendi e la documentazione a sostegno della domanda - la decisione della Corte territoriale sarebbe stata di segno diverso. 4. La violazione degli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 125 del 2010 e dell’art. 81 della l.r. Campania n. 1/8, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., viene rappresentata nel quarto mezzo unitamente alla dedotta violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Si rimarca ancora che l’esame di petitum e causa petendinon sarebbestato corretto e che erronea sarebbestata la valutazione della documentazione posta a fondamento della domanda. Si sostiene che nel caso di specie non si sarebbe potuto negar e il diritto alla stabilizzazione della lavoratrice in quanto,essendo ella già in servizio presso l’Asl, dalla sua assunzione non sarebbe derivato alcun aggravio all’azienda sanitariasul piano economico. 4.1. Il te rzo ed il quarto m otivo, strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente. Entrambi sono inammissibili. 4.2. Dal punto di vista logico giova partire dalle doglianze relative alla mancata comprensione da parte del giudice di appello del petitum e della causa petendi,formulate ai sensi dell’art. 3 del c.p.c. Sembrerebbe di comprendere che la parte ricorrente avrebbe richiesto di accertare il proprio diritto all’inserimento in altro elenco di soggetti stabilizzandi (quelli di cui al decreto 721dell’Asl - cfr. ricorso ) per il quale non sarebbe intervenuta revoca del procedimento di stabilizzazione. Di tanto però alcuna traccia vi è nella sentenza di appello. Ebbene, ad onta di ogni altra questione, ivi compresa l’imprecisa individuazione del canale di accesso per la censura, parte ricorrente in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., avrebbe dovuto premura rsi di specificare, riportandolenel corpo del motivo, almeno le parti del ricorso ex art. 414 c.p.c. da cui si ricaverebbe che il petitum e la causa petendi, avrebbero un significato diverso da quello inteso dalla Corte territoriale, ovvero l’accertamento del diritto all’inserimento in detto diverso decreto e l’irrilevanza rispetto ad esso delle successive delibere di sospensione e revoca della procedura di stabilizzazione. Infatti, pur a seguito della sentenza della CEDU Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez. U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., sebbene non debbaessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, sicché non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito, va comunque rispettato, sebbene nei termini innanzi puntualizzati. Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienzaè compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cuisiano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022). Ebbene, nel caso di specie, il motivo difettadi autosufficienza anche al la luce degli insegnamenti innanzi richiamati, perchénon vengono ricordate, riportandole,anche in stralcio, le parti del ricorso ex art. 414 c.p.c. da cui si ricaverebbe che il petitum e la causa petendi, avrebbero un significato diverso da quello inteso dalla Corte territoriale , anzi perché nemmeno si premura, a monte, di specificare che la domanda nei termini di cui innanzi era stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio. I due motivi si traducono di fatto, quindi, per come articolati, in una richiesta di rivalutazionee/o diversa valutazione delle delibere dell’Azienda sanitaria (queste sì riportate in stralcio nel corpo del motivo)con richiesta di accertamento che la stabilizzanda avrebbe dovuto essere inserita nella delibera n. 722 anziché nella 721 dell’Asl. E’ evidente che tanto è inammissibile in sede di legittimità, venendo in rilievo valutazioni di merito, per definizione sottratte al giudizio della S.C. Con riguardoinfine alla deduzione del mancato esame di un punto decisivo della controversia, le censure, formulate ai sensi del n. 5 del 360 c.p.c., esse sono del tutto generiche, e non consentonoaffatto di comprendere quale sarebbe il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e non esaminato. Di qui inevitabilmente l’inammissibilità che viene vieppiù riaffermata, alla luce di quanto già innanzi si esposto,qualora con il canale di cui al n. 5 la parte ricorrente abbia inteso riprodurre le censure già esaminate innanzi e veicolate con il n. 3 del c.p.c. 5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 700 c.p.c. e dell’art. 81 l.r. Campania n. 1 del 2008 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un punto decisivo della controversia. Si afferma, nella sostanza, l’esistenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dalla proposizione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. Si insiste, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di omesso esame su un punto decisivo della controversia non avendo verificato che la lavoratrice non era interessata dalle vicende di cui alla deliberazione n. 722 del 10 giugno 2010. 5.1. Il motivo è infondato alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, sicché negato il diritto alla stabilizzazione non vi è evidentemente ragione per discorrere del momento di decorrenza della stessa. Quanto alle doglianze svolte in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si fa rinvio a quanto già detto al punto 4.1. 6. Conclusivamente il ricorso va rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
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