CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. 2.Mancata declaratoria della estinzione del reato in difetto della condizione di procedibilità della querela, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2022; mancata applicazione dell'istituto previsto dall'art. 162-ter cod. pen. Letta la memoria depositata per via telematica in cui la difesa insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con motivazione non censurabile in questa sede: la ricorrenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede è sostenuta da argomentazioni corrette in diritto, prive di aporie logiche e aderenti alle risultanze processuali illustrate in motivazione (cfr. pag. 2 e 3 della motivazione). Considerato, quanto alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del reato, che il rilievo difensivo è destituito di fondamento, essendo presente in atti rituale querela Ritenuto, quanto all'ultima doglianza, che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 162-ter cod. pen., non essendo sufficiente la mera restituzione del bene sottratto [cfr. Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280253:"La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto. (Fattispecie in tema di furto in cui l'autore, una volta scoperto, aveva restituito la merce asportata agli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale)"]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Fe ranti LA) • [OSCURATO:PERSONA] T1P1 A Ag 2024 Funzic Mar_ Dé, •amis [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ..) 'T,, -' ,fl. , rl • j'-,', ,. . , - • .;, • .. .-...,/.• . .. .,i'..:. t.7-- \ , "..'.,,, ..Q,. P,..e,\ ,„n.,,...P, .;• • 1! -. ,..,,,,'y.... 1-\(. ...'' — \ Y ' 'k,.-1.:.:,,,,, '. .'•\`.. , T i*..",„. ( ,,•fib_9.\--4,. ,. s i 's . k i /‘/) .. \ )‘ k".,O,), 1 )L cì .0 --‘ : - r-- -, r, ,,1 (i •( •\'•' - •:)' . . \ \ ,, • , \ \,,i(1(.:1\ .n;n„., -3 '"1"‘ \i\--k;'''''Z'j L. 77-M_I-i\l„, 'S 2.1/j \ \\4\, ' • ) f2 i,-; '''''' ' '. Urs.1'.n._ e 0 (\ ' i ‘C.{ ,J CI i ;,..t ) n i' 1 ) ,) O \f' , l' i il i'l i)-.. .,-,'R A, i - li P.NA e V \•"\\ 'n)‘ ''r' -' (i'---Z) J ?.•r-,V\-'j .... . , i q0,',/°\ '---\(--k,,