CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 37053/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], Napoli, Via A. Labriola, da cui è rappresentato e difeso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2236-2020 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata il 22.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 2236-2020, depositata il 22.6.2020, con cui è stata accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 29 maggio 2014 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda avanzata dalla curatela fallimentare, aveva dichiarato la simulazione del contratto di compravendita immobiliare F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23721/2020 Numero sezionale 9855/2021 Numero di raccolta generale 37053/2021 stipulato l’8 giugno 2004 tra la società in bonis e gli odierni resistenti e la dissimulazione Data pubblicazione 26/11/2021 dello stesso contratto in contratto di donazione del quale aveva dichiarato la nullità per carenza dei presupposti formali, con condanna dei convenuti alla restituzione in favore del fallimento dell’unità immobiliare oggetto del predetto contratto; La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che l’estensione al pagamento, ai sensi dell’art.2726 cod. civ., dei limiti della prova testimoniale stabiliti per i contratti comporta che, di regola, il pagamento va provato mediante quietanza rilasciata dal creditore – ha tuttavia rilevato che gli appellanti avevano fornito la prova del pagamento nella forma prescritta dalla norma da ultimo ricordata, tramite la produzione in giudizio delle quietanze (munite di data certa) sottoscritte dal legale rappresentante della venditrice; ha inoltre osservato che se, nei rapporti tra il creditore e il debitore, la quietanza rilasciata dal primo ha l’efficacia probatoria della confessione stragiudiziale resa alla parte e dunque forma piena prova del pagamento, nei confronti della curatela fallimentare essa è invece liberamente apprezzabile, al pari di qualsiasi altra prova, precisando che in tal caso la quietanza è sì prova scritta del pagamento, ma non con efficacia di piena prova dello stesso; ha dunque evidenziato l’erroneità della valutazione resa dal primo giudice in relazione alla dichiarata inammissibilità della prova testimoniale perché contraria al divieto probatorio di cui all’art. 2726 cod. civ., posto che tale prova non era stata invocata per dimostrare un fatto che si sarebbe dovuto provare per testimoni, quanto per corroborare il contenuto di una prova scritta già offerta e suscettibile di libera valutazione da parte del giudice; ha inoltre evidenziato che l’articolata prova testimoniale, così assunta in grado di appello, era attendibile e dunque dimostrativa del pagamento del prezzo della compravendita, con la conseguenza che doveva escludersi la simulazione del contratto di vendita che era stato dunque effettivamente voluto tra le parti; - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che i controricorrenti hanno depositato memoria; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2721, 2724, 2726, 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116 e 245 cod. proc. civ., sul rilievo che il provvedimento ammissivo della prova testimoniale disposto in appello sarebbe violativo degli espressi divieti probatori sanciti dalle norme da ultimo ricordate in tema di prova del pagamento;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23721/2020 Numero sezionale 9855/2021 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione Numero di raccolta generale 37053/2021degli Data pubblicazione 26/11/2021 artt. 2721, 2726, 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. sul rilievo di un’erronea valutazione della prova testimoniale in ordine al profilo del pagamento del prezzo della compravendita impugnata per simulazione; 3. che i due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, prospettando la soluzione delle medesime questioni – sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360bis co.1 cod. proc. civ., perché il provvedimento impugnato non si discosta dai principi affermati dalla giurisprudenza espressa da questa Corte nella materia in esame; è stato infatti affermato che - poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito - è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020; n. 5884 del 1993); che pertanto non è condivisibile l’assunto difensivo secondo cui, nella materia in esame, vige un divieto assoluto di assunzione della prova testimoniale e che, peraltro, la corte di appello ha correttamente evidenziato come, nel caso in esame, i venditori avessero fornito la prova scritta dell’intervenuto pagamento del prezzo della compravendita tramite l’allegazione delle quietanze fornite di data certa e che la dedotta prova testimoniale dovesse ritenersi volta solo a corroborare l’efficacia probatoria di quella documentale così prodotta, ratio decidendi quest’ultima che non risulta neanche espressamente censurata con i motivi di doglianza qui in esame; che occorre altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Sez. 1, Ordinanza n. 24690 del 19/10/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014); che invero la corte territoriale si è limitata ad apprezzare il valore probatorio delle quietanze unitamente a quanto riferito dai testimoni in ordine all’intervenuto pagamento del prezzo della compravendita di cui il fallimento assumeva la simulazione, pervenendo ad F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23721/2020 Numero sezionale 9855/2021 Numero di raccolta generale 37053/2021 un giudizio di attendibilità della prova testimoniale il cui scrutinio non è qui più Data pubblicazione 26/11/2021 censurabile se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per come perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. ss.uu. 8053/2014), vizio qui neanche prospettato; 4. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.600 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 9.11.2021 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a