CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di falso ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assunzione di una prova decisiva, il testimone che era in possesso dell'autovettura; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - all'intervenuta prescrizione del reato; Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile posto che l'escussione del testimone non era stata ritualmente richiesta dalla difesa con la propria lista dei testimoni da escutere (e che si tratta di prova meramente esplorativa, anche considerando che il teste sarebbe chiamato a rendere affermazioni contra se); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice dei merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Rilevato come il riconoscimento della recidiva incida sul calcolo del termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. (e come l'inammissibilità del ricorso impedisca di conteggiare il suo decorso in epoca successiva all'impugnata sentenza) così che lo stesso (pari ad anni 9) non si era esaurito prima della pronuncia della Corte territoriale; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1