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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 11734/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8599/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, el.dom.to in Roma, Via A. Bertoloni 44, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 15, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Emilia - Romagna n. 924 del 21.9.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: §

1. [OSCURATO:SOCIETA] inliq. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l'istanza 31 dicembre 2014 con la quale la società (avente ad oggetto attività finanziaria di leasing) aveva chiesto il rimborso della tassa automobilistica pagata, su talune autovetture di sua proprietà, in relazione agli anni 2009 e 2010.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il diniego era stato motivato in ragione del fatto che il rimborso non era stato richiesto entro il termine triennale di prescrizione di cui all'articolo 5 d.l. 953/82 conv.in l.53/83; - il t ermine in questione era effettivamente spirato perché, in base alla disposizione citata, il dies a quoandava individuato non già nella data dell'effettivo versamento dell'imposta non dovuta, bensì nella data entro la quale il versamento doveva essere eseguito; - nella specie, l’istanza era stata presentata il 31 dicembre 2014 e, quindi, oltre il termine triennale rispettivamente decorso, per l'anno 2009, al 31 dicembre 2012 e, per l'anno 2010, al 31 dicembre 2013.

Resiste con controricorso la Regione Emilia-Romagna.

Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.5 d.l. 953/82 conv.in l. 53/83 e dell’art.2964 segg.

Cod.civ..Premesso che la società aveva erroneamente versato (dopo la scadenza e su sollecito dell'amministrazione regionale) i tributi in questione non avvedendosi dell'avvenuta perdita di possesso delle autovetture fin dall'anno 2008, contrariamente a quanto affermato dal collegio regionale il termine triennale entro il quale richiedere il rimborso non poteva che decorrere dalla data del versamento, non già da quella di scadenza del tributo.

A tale conclusione doveva pervenirsi sia per ragioni letterali sia in base alla ratio normativa, rispondendo del resto ad un principio generale dell'ordinamento (tanto civilistico quanto tributario) che il termine per chiedere il rimborso dell'indebito decorresse dalla data di effettivo versamento dell'importo non dovuto.

Nella specie, l'istanza di rimborso non poteva dunque essere respinta, perché presentata cumulativamente (come da tabella riepilogativa riprodotta a pag.4 del ricorso) il 31 dicembre 2014, a fronte di versamenti di imposta eseguiti nel novembre- dicembre deglianni 2011 e 2012 (dunque entro il decorso del terzo anno successivo a quello del versamento).

Con il secondo motivodi ricorso la società deduce – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., non avendo la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato alcunché sulla sua eccezione di violazione dell'articolo 10 l. 212/00da parte della Regione.

Ciò perché il rimborso era stato richiesto così come prescritto sul sito web della Regione (“il rimborso deve essere richiesto entro tre anni solari successivi a quello del versamento”) sicché la società aveva fatto legittimo affidamento su questa indicazione. § 2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

La controversia pone il quesito giuridico se il termine triennale per richiedere il rimborso della tassa automobilistica non dovuta decorra (ex art.5 d.l. 953/82 conv.in l. 53/83) con il compimento del terzo anno successivo alla data di effettivo versamento del tributo (tesi della società ricorrente) oppure alla data in cui quest'ultimo doveva essere versato (tesi della Regione, accolta dalla CTR).

Deve ritenersi fondatala tesi della società ricorrente.

L’art.5 cit. – disposizione inderogabile di legge che necessariamente prevale sulle diverse indicazioni informative che possano essere state desunte dalla società ricorrente ‘dal sito web’ della Regione, secondo quanto da essa argomentato - prescrive che: L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte .

Vertendosi di fattispecie di rimborso di indebito oggettivo, deve rilevare la data di effettivo pagamento del tributo non dovuto, ed è appunto in tal senso che la norma in esame: • evoca le tasse indebitamente “ corrisposte ”, con ciò recependo una nozione univocamente riferita alla materialità del pagamento ed alla storicità del suo effetto estintivo del debito (poi rivelatosi insussistente); • nel richiamare lo ‘ stesso termine’ di cui al periodo precedente (relativo all’azione dell’ente impositore e dunque ad una fattispecie del tutto differente da quella del rimborso) mostra di riferirsi alla sola durata triennale dell’arco temporale di rilevanza, non anche alla sua decorrenza (data di scadenza del versamento); • va letta in allineamento con la regola generale di riconduzione, anche temporale, del rimborso al momento del pagamento indebito e non a quello della sua scadenza, il che trova conferma anche in ambito tributario ex art.21 co. 2^ d.lgs. 546/92, il quale fa appunto decorrere il termine di rimborso “dal pagamento” (così anche sul piano delle singole leggi di imposta: ad es. l’art. 13 d.lvo 504/92 in tema di Ici/Imu).

Del resto, trattandosi di un termine di perenzione, esso nonpuò farsi decorrere da giorno antecedente a quello in cui il diritto poteva essere fatto valere, cioè al pagamento (v.Cass. n. 15645/22 ed altre), non essendo neppure concepibile che un termine di rimborso possa decorrere da un momento addirittura anteriore al versamento stesso della somma chiesta in restituzione; tanto che, diversamente ragionando, a fronte di un pagamento tardivo (come nella specie) potrebbe verificarsi l’assurda situazione di avvenuta decorrenza del termine per chiedere il rimborso ancor prima che la somma venga (indebitamente) versata. §

3. Ne seguono l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata e – non essendo state dedotte altre questioni ostative al rimborso e non essendo necessari accertamenti fattuali –la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario della società contribuente limitatamente al rimborso delle somme da essa indebitamente corrisposte entro il termine di tre anni dall’istanza.

Va in proposito osservato che vi è tra le parti piena convergenza nella ricostruzione fattuale tanto della data di presentazione di quest’ultima (31.12.2014) quanto della data di esecuzione dei singoli versamenti chiesti in ripetizione sulle quattro autovetture considerate (v. ricorso per cassazione, pag. 4 e controricorso pag. 2-3).

Le spese del presente giudizio vengono poste a carico della Regione per regola di soccombenza, compensate quelle dei gradi di merito stante la non totale accoglibilità dell’istanza originaria.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA] in liq. limitatamente alle somme da essa indebitamente corrisposte entro tre anni dall’istanza di rimborso; pone le spese del presente giudizio a carico della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Romagna, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8599/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, el.dom.to in Roma, Via A. Bertoloni 44, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 15, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Emilia - Romagna n. 924 del 21.9.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: § 1. [OSCURATO:SOCIETA] inliq. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l'istanza 31 dicembre 2014 con la quale la società (avente ad oggetto attività finanziaria di leasing) aveva chiesto il rimborso della tassa automobilistica pagata, su talune autovetture di sua proprietà, in relazione agli anni 2009 e 2010. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il diniego era stato motivato in ragione del fatto che il rimborso non era stato richiesto entro il termine triennale di prescrizione di cui all'articolo 5 d.l. 953/82 conv.in l.53/83; - il t ermine in questione era effettivamente spirato perché, in base alla disposizione citata, il dies a quoandava individuato non già nella data dell'effettivo versamento dell'imposta non dovuta, bensì nella data entro la quale il versamento doveva essere eseguito; - nella specie, l’istanza era stata presentata il 31 dicembre 2014 e, quindi, oltre il termine triennale rispettivamente decorso, per l'anno 2009, al 31 dicembre 2012 e, per l'anno 2010, al 31 dicembre 2013. Resiste con controricorso la Regione Emilia-Romagna. Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.5 d.l. 953/82 conv.in l. 53/83 e dell’art.2964 segg. Cod.civ..Premesso che la società aveva erroneamente versato (dopo la scadenza e su sollecito dell'amministrazione regionale) i tributi in questione non avvedendosi dell'avvenuta perdita di possesso delle autovetture fin dall'anno 2008, contrariamente a quanto affermato dal collegio regionale il termine triennale entro il quale richiedere il rimborso non poteva che decorrere dalla data del versamento, non già da quella di scadenza del tributo. A tale conclusione doveva pervenirsi sia per ragioni letterali sia in base alla ratio normativa, rispondendo del resto ad un principio generale dell'ordinamento (tanto civilistico quanto tributario) che il termine per chiedere il rimborso dell'indebito decorresse dalla data di effettivo versamento dell'importo non dovuto. Nella specie, l'istanza di rimborso non poteva dunque essere respinta, perché presentata cumulativamente (come da tabella riepilogativa riprodotta a pag.4 del ricorso) il 31 dicembre 2014, a fronte di versamenti di imposta eseguiti nel novembre- dicembre deglianni 2011 e 2012 (dunque entro il decorso del terzo anno successivo a quello del versamento). Con il secondo motivodi ricorso la società deduce – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., non avendo la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato alcunché sulla sua eccezione di violazione dell'articolo 10 l. 212/00da parte della Regione. Ciò perché il rimborso era stato richiesto così come prescritto sul sito web della Regione (“il rimborso deve essere richiesto entro tre anni solari successivi a quello del versamento”) sicché la società aveva fatto legittimo affidamento su questa indicazione. § 2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. La controversia pone il quesito giuridico se il termine triennale per richiedere il rimborso della tassa automobilistica non dovuta decorra (ex art.5 d.l. 953/82 conv.in l. 53/83) con il compimento del terzo anno successivo alla data di effettivo versamento del tributo (tesi della società ricorrente) oppure alla data in cui quest'ultimo doveva essere versato (tesi della Regione, accolta dalla CTR). Deve ritenersi fondatala tesi della società ricorrente. L’art.5 cit. – disposizione inderogabile di legge che necessariamente prevale sulle diverse indicazioni informative che possano essere state desunte dalla società ricorrente ‘dal sito web’ della Regione, secondo quanto da essa argomentato - prescrive che: L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte . Vertendosi di fattispecie di rimborso di indebito oggettivo, deve rilevare la data di effettivo pagamento del tributo non dovuto, ed è appunto in tal senso che la norma in esame: • evoca le tasse indebitamente “ corrisposte ”, con ciò recependo una nozione univocamente riferita alla materialità del pagamento ed alla storicità del suo effetto estintivo del debito (poi rivelatosi insussistente); • nel richiamare lo ‘ stesso termine’ di cui al periodo precedente (relativo all’azione dell’ente impositore e dunque ad una fattispecie del tutto differente da quella del rimborso) mostra di riferirsi alla sola durata triennale dell’arco temporale di rilevanza, non anche alla sua decorrenza (data di scadenza del versamento); • va letta in allineamento con la regola generale di riconduzione, anche temporale, del rimborso al momento del pagamento indebito e non a quello della sua scadenza, il che trova conferma anche in ambito tributario ex art.21 co. 2^ d.lgs. 546/92, il quale fa appunto decorrere il termine di rimborso “dal pagamento” (così anche sul piano delle singole leggi di imposta: ad es. l’art. 13 d.lvo 504/92 in tema di Ici/Imu). Del resto, trattandosi di un termine di perenzione, esso nonpuò farsi decorrere da giorno antecedente a quello in cui il diritto poteva essere fatto valere, cioè al pagamento (v.Cass. n. 15645/22 ed altre), non essendo neppure concepibile che un termine di rimborso possa decorrere da un momento addirittura anteriore al versamento stesso della somma chiesta in restituzione; tanto che, diversamente ragionando, a fronte di un pagamento tardivo (come nella specie) potrebbe verificarsi l’assurda situazione di avvenuta decorrenza del termine per chiedere il rimborso ancor prima che la somma venga (indebitamente) versata. § 3. Ne seguono l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata e – non essendo state dedotte altre questioni ostative al rimborso e non essendo necessari accertamenti fattuali –la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario della società contribuente limitatamente al rimborso delle somme da essa indebitamente corrisposte entro il termine di tre anni dall’istanza. Va in proposito osservato che vi è tra le parti piena convergenza nella ricostruzione fattuale tanto della data di presentazione di quest’ultima (31.12.2014) quanto della data di esecuzione dei singoli versamenti chiesti in ripetizione sulle quattro autovetture considerate (v. ricorso per cassazione, pag. 4 e controricorso pag. 2-3). Le spese del presente giudizio vengono poste a carico della Regione per regola di soccombenza, compensate quelle dei gradi di merito stante la non totale accoglibilità dell’istanza originaria. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA] in liq. limitatamente alle somme da essa indebitamente corrisposte entro tre anni dall’istanza di rimborso; pone le spese del presente giudizio a carico della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Romagna, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario
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