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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34778/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 maggio 1963; avverso la sentenza del 14 settembre 2020, della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Nuoro, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, in concorso con Maria lezzi e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di diritto della detta società (il primo dal dal 2005 al 2009; il secondo, concorrente nella sola bancarotta documentale, dal 2009 al successivo fallimento, dichiarato nel 2011), avrebbe ceduto i macchinari e gli altri beni aziendali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un imponibile di euro 878.450,50 incassando un corrispettivo di euro 213.849,2 (e, così, distraendo la somma di euro 664.601,29) ed avrebbe sottratto, omettendone la consegna, tutte le scritture contabili della società, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo motivo, formulato sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe acquisito, nonostante l'esplicita richiesta del ricorrente, la perizia di stima delle attrezzature (oggetto del reato contestato al capo A.1), depositata nella procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Teramo ed avente per oggetto i predetti beni, dalla quale emergerebbe che il valore delle attrezzature cedute alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe molto più modesto rispetto a quello indicato nella fattura emessa dalla società e, sostanzialmente, corrispondente a quanto effettivamente incassato.

Circostanza che, in ipotesi, sarebbe idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si contesta, invece, sotto il profilo della violazione di legge, l'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della società fallita, pur in assenza di una prova effettiva della sussistenza di un'effettiva attività gestoria compiuta dal Carnevalini.

I giudici di merito, infatti, non avrebbero in alcun modo considerato come la presenza del Carnevalini all'interno dei laboratori di lavorazione sarebbe da ricondurre alla sua qualità di Liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che, con la fallita, condivideva la medesima sede operativa).

Cosicché ciò che ha prospettato la difesa (e che la corte territoriale reputa essere solo un'ipotesi astratta), troverebbe una sua concreta e logica giustificazione alla luce delle specifiche allegazioni difensive.

2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, riferito alla contestazione di bancarotta documentale, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe indicato né gli elementi dai quali dedurre il dolo specifico prescritto dalla norma incriminatrice, né quali fossero le ragioni per le quali la sottrazione della documentazione dovesse essere a lui riconducibile, atteso che la cessione dell'azienda era avvenuta da oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento e, quindi, nessun obbligo giuridico poteva ancora gravare su di lui. 2 Lz\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, non è autosufficiente.

Il giudizio in ordine alla ritenuta decisività della prova non assunta impone la valutazione del documento in ipotesi non acquisito, al fine di verificare, appunto, la sua rilevanza all'interno nell'economia della decisione impugnata.

Il ricorrente, invece, non ha prodotto la relazione di stima, precludendo, alla luce di quanto osservato, la valutazione di decisività della prova.

Peraltro, la prova decisiva deve avere per oggetto un fatto certo nel suo accadimento (Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 259534); mentre la relazione tecnica di stima non è rappresentativa di un dato oggettivo, ma solo di una valutazione offerta da un "esperto" avente per oggetto il probabile valore di mercato del bene da sottoporre all'esecuzione.

E tanto esclude la possibilità di ritenerla, per quanto osservato, un documento "decisivo" ai fini della decisione.

2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo, relativo al ruolo di amministratore di fatto attribuito al Carnevalini.

Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101).

Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254).

Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, esplicitati dalle fonti probatorie, di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], infatti: - risulta l'unica costante nel vorticoso avvicendarsi degli eventi societari, aventi per oggetto sempre l'utilizzo dei medesimi macchinari e lo svolgimento della medesima attività produttiva; - risulta essersi ingerito in vicende appropriative (alcune delle quali definite in via transattiva con la curatela) - risulta aver partecipato come testimone nell'ultimo atto societario che avrebbe consentito, con il passaggio di consegne all'ultima "testa di legno" e l'apparente trasferimento all'estero delle scritture contabili, la definitiva perdita di disponibilità della documentazione; - è stato indicato da tutti i testimoni escussi come il vero dominus della società (controllava la produzione, pagava gli stipendi ed era sempre presente in azienda).

A fronte di ciò, i rilievi difensivi sono in larga misura inammissibili, in quanto attraverso di essi il ricorrente prospetta, in definitiva, censure che si risolvono in una mera rilettura, peraltro parziale e frammentaria, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusa, in quanto tale, nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., sez.

I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez.

VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez.

III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).

3. Con il terzo motivo di ricorso, in ultimo, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe indicato né gli elementi dai quali dedurre il dolo specifico prescritto dalla norma incriminatrice; né quali fossero le ragioni per le quali la sottrazione della documentazione dovesse essere a lui riconducibile atteso che la cessione dell'azienda era avvenuta da oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento.

La censura relativa alla sussistenza del dolo specifico è inammissibile in quanto, alla luce della ricostruzione offerta dalla corte d'appello e non specificamente contestata dal ricorrente, non è stata proposta con i motivi di appello.

La censura relativa alla riconducibilità della condotta sottrattiva al ricorrente è, invece, manifestamente infondata.

Il reato è stato contestato al ricorrente nella sua qualità di amministratore di fatto.

E questa Corte ha più volte ribadito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223

I. fall. non vanno individuati alla luce delle sole mere qualifiche formali, ma in ragione del concreto esercizio delle funzioni (da ultimo, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani).

Cosicché soggetto attivo del reato proprio di bancarotta può essere anche colui che svolge solo in fatto le funzioni di amministratore.

D'altronde, la corte territoriale ha evidenziato, nel complessivo quadro dell'esercizio in fatto delle funzioni gestorie del ricorrente, gli elementi specifici (già valutati in precedenza) relativi, anche, alla specifica contestazione di bancarotta documentale.4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 maggio 1963; avverso la sentenza del 14 settembre 2020, della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Nuoro, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, in concorso con Maria lezzi e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di diritto della detta società (il primo dal dal 2005 al 2009; il secondo, concorrente nella sola bancarotta documentale, dal 2009 al successivo fallimento, dichiarato nel 2011), avrebbe ceduto i macchinari e gli altri beni aziendali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un imponibile di euro 878.450,50 incassando un corrispettivo di euro 213.849,2 (e, così, distraendo la somma di euro 664.601,29) ed avrebbe sottratto, omettendone la consegna, tutte le scritture contabili della società, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo motivo, formulato sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe acquisito, nonostante l'esplicita richiesta del ricorrente, la perizia di stima delle attrezzature (oggetto del reato contestato al capo A.1), depositata nella procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Teramo ed avente per oggetto i predetti beni, dalla quale emergerebbe che il valore delle attrezzature cedute alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe molto più modesto rispetto a quello indicato nella fattura emessa dalla società e, sostanzialmente, corrispondente a quanto effettivamente incassato. Circostanza che, in ipotesi, sarebbe idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si contesta, invece, sotto il profilo della violazione di legge, l'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della società fallita, pur in assenza di una prova effettiva della sussistenza di un'effettiva attività gestoria compiuta dal Carnevalini. I giudici di merito, infatti, non avrebbero in alcun modo considerato come la presenza del Carnevalini all'interno dei laboratori di lavorazione sarebbe da ricondurre alla sua qualità di Liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che, con la fallita, condivideva la medesima sede operativa). Cosicché ciò che ha prospettato la difesa (e che la corte territoriale reputa essere solo un'ipotesi astratta), troverebbe una sua concreta e logica giustificazione alla luce delle specifiche allegazioni difensive. 2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, riferito alla contestazione di bancarotta documentale, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe indicato né gli elementi dai quali dedurre il dolo specifico prescritto dalla norma incriminatrice, né quali fossero le ragioni per le quali la sottrazione della documentazione dovesse essere a lui riconducibile, atteso che la cessione dell'azienda era avvenuta da oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento e, quindi, nessun obbligo giuridico poteva ancora gravare su di lui. 2 Lz\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, non è autosufficiente. Il giudizio in ordine alla ritenuta decisività della prova non assunta impone la valutazione del documento in ipotesi non acquisito, al fine di verificare, appunto, la sua rilevanza all'interno nell'economia della decisione impugnata. Il ricorrente, invece, non ha prodotto la relazione di stima, precludendo, alla luce di quanto osservato, la valutazione di decisività della prova. Peraltro, la prova decisiva deve avere per oggetto un fatto certo nel suo accadimento (Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 259534); mentre la relazione tecnica di stima non è rappresentativa di un dato oggettivo, ma solo di una valutazione offerta da un "esperto" avente per oggetto il probabile valore di mercato del bene da sottoporre all'esecuzione. E tanto esclude la possibilità di ritenerla, per quanto osservato, un documento "decisivo" ai fini della decisione. 2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo, relativo al ruolo di amministratore di fatto attribuito al Carnevalini. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254). Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, esplicitati dalle fonti probatorie, di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], infatti: - risulta l'unica costante nel vorticoso avvicendarsi degli eventi societari, aventi per oggetto sempre l'utilizzo dei medesimi macchinari e lo svolgimento della medesima attività produttiva; - risulta essersi ingerito in vicende appropriative (alcune delle quali definite in via transattiva con la curatela) - risulta aver partecipato come testimone nell'ultimo atto societario che avrebbe consentito, con il passaggio di consegne all'ultima "testa di legno" e l'apparente trasferimento all'estero delle scritture contabili, la definitiva perdita di disponibilità della documentazione; - è stato indicato da tutti i testimoni escussi come il vero dominus della società (controllava la produzione, pagava gli stipendi ed era sempre presente in azienda). A fronte di ciò, i rilievi difensivi sono in larga misura inammissibili, in quanto attraverso di essi il ricorrente prospetta, in definitiva, censure che si risolvono in una mera rilettura, peraltro parziale e frammentaria, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusa, in quanto tale, nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). 3. Con il terzo motivo di ricorso, in ultimo, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe indicato né gli elementi dai quali dedurre il dolo specifico prescritto dalla norma incriminatrice; né quali fossero le ragioni per le quali la sottrazione della documentazione dovesse essere a lui riconducibile atteso che la cessione dell'azienda era avvenuta da oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento. La censura relativa alla sussistenza del dolo specifico è inammissibile in quanto, alla luce della ricostruzione offerta dalla corte d'appello e non specificamente contestata dal ricorrente, non è stata proposta con i motivi di appello. La censura relativa alla riconducibilità della condotta sottrattiva al ricorrente è, invece, manifestamente infondata. Il reato è stato contestato al ricorrente nella sua qualità di amministratore di fatto. E questa Corte ha più volte ribadito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. non vanno individuati alla luce delle sole mere qualifiche formali, ma in ragione del concreto esercizio delle funzioni (da ultimo, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani). Cosicché soggetto attivo del reato proprio di bancarotta può essere anche colui che svolge solo in fatto le funzioni di amministratore. D'altronde, la corte territoriale ha evidenziato, nel complessivo quadro dell'esercizio in fatto delle funzioni gestorie del ricorrente, gli elementi specifici (già valutati in precedenza) relativi, anche, alla specifica contestazione di bancarotta documentale.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tre