CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 45012/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 marzo 2021, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 5 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di reclusione per il reato ex artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., per avere, nella dichiarazione sostitutiva valevole per la radiazione per esportazione del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] presentata allo [OSCURATO:PERSONA] dell'Automobilista a Corsico, attestato falsamente la cessazione della circolazione del predetto veicolo per esportazione extra unione europea, mentre in data 3.4.2019 il veicolo risultava depositato in un terreno annesso all'abitazione dell'imputato in Urbania. 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso L'Akinola con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base della sola circostanza che allegata alla domanda presentata al P.R.A. vi era la fotocopia del documento di identità dell'Akinola ed il veicolo era stato rinvenuto presso l'abitazione dello stesso, senza valutare quanto dedotto con l'atto di appello, ossia che non vi è prova che la firma fosse autentica, essendo stata la domanda presentata da un'agenzia, e che l'autocertificazione indicava la volontà di esportare il veicolo, non l'avvenuta esportazione, tanto che si prevedeva anche la possibilità di non esportarlo più per cause sopravvenute; inoltre, l'autocertificazione attestava soltanto la cessata circolazione della vettura, che infatti fu reperita ferma e non circolante; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 483 c.p. ed il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha rilevato che in realtà la dichiarazione non fu resa ad un pubblico ufficiale, ma ad un'agenzia, e che il contenuto destinato a provare il vero non era mendace, atteso che se ne attestava la cessata circolazione, cessazione realmente avvenuta, atteso che il veicolo fu rinvenuto inservibile e non circolante; 2.3. con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131 bis c.p. e il vizio di motivazione per avere rigettato l'istanza di applicazione della causa di non punibilità sulla base della protrazione della condotta dal 2014 (data della dichiarazione) al 2019 (data del controllo e rinvenimento del veicolo), senza tener conto che l'auto in realtà non ha mai circolato in quel lasso temporale e che è stato poi effettivamente esportato; inoltre, si rinviene un contraddizione in termini nella sentenza impugnata, laddove nega la particolare tenuità del fatto, ma concede le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena; 2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 53 L. n. 689/1981 ed vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, perché la Corte ha ritenuto illogicamente che la difesa non avesse specificato di quale sanzione sostitutiva chiedeva l'applicazione; tale conclusione, oltre che illogica, perché palese era la richiesta, risulta giuridicamente infondata, in quanto non esiste alcuna limitazione giuridica al riguardo. 3. Il Procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui si dirà, mentre va respinto nel resto. 1. Il primo motivo di ricorso, che reitera analoghe censure sviluppate in appello, non merita accoglimento, atteso che la riferibilità all'Akinola della dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modulo, di "dichiarazione di definitiva di esportazione", in relazione all'art. 103 del Codice della Strada, è stata, senza illogicità, ricavata dalla Corte territoriale dalle circostanze: che l'imputato risulta essere il titolare dell'auto, interessato a rendere la dichiarazione sostitutiva oggetto di giudizio; che alla dichiarazione, presentata allo [OSCURATO:PERSONA] dell'Automobile, era allegato il documento di identità dell'imputato; che l'auto oggetto della dichiarazione sostitutiva in contestazione è stata rinvenuta depositata nel terreno annesso all'abitazione dell'imputato. Tali elementi, valutati congiuntamente, hanno condotto i giudici di merito, al di là di ogni ragionevole dubbio, con ragionamento incensurabile in questa sede, a ritenere che sia stato proprio l'imputato a rendere la falsa dichiarazione oggetto di contestazione, in mancanza di elementi di segno contrario. 1.1. Per quanto concerne, poi, la deduzione circa l'insussistenza del falso in contestazione, avendo l'autocertificazione attestato semplicemente l'avvenuta cessazione della circolazione della vettura, tale deduzione risulta smentita dal contenuto dell'autocertificazione oggetto del falso, che, sotto la rubrica "dichiarazione di definitiva esportazione del veicolo ai sensi degli artt. 103 Cds 3,46,47 D.P.R. 445/2000" dà conto espressamente della ragione dell'atto stesso, attraverso l'affermazione "di voler esportare il veicolo in Nigeria", paese extra U.E.. Proprio sulla base di tale dichiarazione sono state avviate le formalità previste dall'art. 103 del Codice della Strada, quali la cancellazione dall'archivio nazionale del veicolo al P.R.A., la restituzione delle targhe ecc., fatti questi determinanti, altresì, conseguenze fiscali, quali il mancato pagamento della tassa auto. 1.1.1. Peraltro, la dichiarazione in questione contiene espressamente l'avviso che, in caso di mancata esportazione per cause sopravvenute, la normativa vigente in materia di tutela ambientale non consente la conservazione dei veicoli fuori uso in aree pubbliche o private e prevede l'obbligo di smaltimento in un centro di raccolta.1.2. Correttamente, poi, è stato contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/2000, in relazione all'art. 483 c.p., di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, atteso che la procedura ex art. 103 C.d.s., di cessazione della circolazione nello Stato italiano di veicoli a motore per l'esportazione all'estero in paesi extra U.E., con conseguente cancellazione del veicolo al PRA, richiede appunto quale condizione l'avvenuta esportazione all'estero del veicolo non ancora immatricolato nel nuovo paese, ovvero la prossima esportazione del veicolo in un paese extra U.E., come nel caso in esame. 1.2.1. L'apposito stampato di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 47 48 D.P.R. 445/2000, allegato agli atti, compilato dall'imputato, richiede una serie di affermazioni in relazione ai presupposti indicati, al fine delle procedure di radiazione del veicolo al PRA e, nel caso di specie, l'Akinola, nella dichiarazione oggetto di giudizio, ha attestato "falsamente" voler esportare il veicolo in Nigeria, posto che, a distanza di cinque anni (2019) dalla dichiarazione (2014), il veicolo era ancora in Italia, come rilevato dagli agenti operanti, depositato senza targhe nel fondo annesso alla sua abitazione. 1.2.2. La falsa affermazione del privato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su un fatto del quale l'atto è destinato a provare la verità- e tale deve intendersi la dichiarazione di avvenuta o prossima esportazione di un veicolo all'estero- configura l'ipotesi delittuosa in esame. Infatti, l'affermazione del privato in essa contenuta ha una valenza probatoria inerente alla natura e all'essenza dell'atto stesso e deve perciò corrispondere a verità, attivandosi sulla base del presupposto fattuale dell'esportazione o della imminente esportazione, la procedura di radiazione del veicolo al PRA. 2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, in merito alla circostanza che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oggetto di contestazione non fu resa ad un pubblico ufficiale, ma ad un'Agenzia automobilistica, atteso che il destinatario della dichiarazione era il [OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia è stata solo il tramite per la trasmissione. Sul punto, è sufficiente richiamare l'indirizzo di questa Corte, al quale si ritiene di aderire, secondo cui integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all'art. 479 cod. pen.) la condotta consistita in una dichiarazione, al pubblico registro automobilistico, contenente indicazioni non veritiere in quanto detta condotta si traduce nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (Sez. 5, n. 12447 del 23/02/2005, Rv. 231690). Peraltro, in linea generale, le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.P.R. 445 del 2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, alla luce del chiaro disposto del secondo comma dell'art. 76 del d.P.R. cit. Va, dunque, in definitiva affermato il principio secondo cui, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in un'autocertificazione sostitutiva diretta al PRA, dichiari falsamente di volere esportare il veicolo all'estero extra U.E., atteso che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.P.R. 445 del 2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 2.1. Per quanto concerne, poi, la "verità" della dichiarazione sostitutiva resa, essendo il veicolo effettivamente "inattivo", ebbene il ricorrente non si confronta con il dato che la dichiarazione in questione non era tesa ad attestare l'assenza di circolazione del veicolo, bensì l'esportazione del veicolo stesso, condizione questa, sulla base della volontà espressa dall'imputato, alla quale unicamente erano connessi gli adempimenti e le conseguenze previste, tra l'altro, dall'art. 103 Cds. 3. Fondato si presenta, invece, il terzo motivo di ricorso, atteso che la motivazione posta a fondamento della reiezione dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. si limita ad un mero richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, senza dare specificamente conto di quanto in sostanza dedotto, sia pure succintamente, nell'atto di appello e ribadito in questa sede, circa il fatto che il primo giudice sarebbe incorso in contraddizione, laddove, da un lato, ha irrogato all'imputato una pena lieve di giorni venti di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, mentre, dall'altro, ha rilevato, ai fini dei diniego della causa di non punibilità, la gravità del fatto. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, atteso che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nessuna richiesta era stata sviluppata in appello in merito all'opzione per la pena pecuniaria. Invero, con l'atto di appello l'imputato si era limitato a richiedere la "conversione" della pena, senza null'altro aggiungere. Non merita, dunque, censure la valutazione della Corte territoriale circa la genericità della richiesta rimarcata anche dal P.G. nella requisitoria scritta, che non ha mancato di evidenziare come l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 preveda quali sanzioni sostitutive della pena detentiva sia la libertà controllata, sia la pena pecuniaria e non spetta al giudice colmare il difetto di specificità sulla sanzione da applicare in sostituzione. Tale conclusione si pone in linea con quanto evidenziato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna "specifica e motivata richiesta" con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017 Rv. 269125). 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, mentre il ricorso va respinto nel resto P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello Milano. rig