CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 31013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata 11 14 giugno 2023 la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bolzano, il giorno 1 dicembre 2022 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa ciascuno avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il motivo di impugnazione in essi contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa sussistenza della penale responsabilità del Cangiano e del Martino dando rilievo alla circostanza, di per se sufficiente ad integrare la fattispecie di reato contestato, che gli imputati avevano apposto degli adesivi riproduttivi del marchio di fabbricazione europea su prodotti di provenienza cinese; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere est nsorel__ il Pre