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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2023

Cassazione n. 19990/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2023 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione per tardività proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Venosa del 10 settembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni e minaccia.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.

In particolare, lamenta la difesa, il Tribunale ha dichiarato erroneamente la inammissibilità dell'impugnazione per intempestività in quanto non ha considerato la disposizione dell'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., applicabile al caso di specie a seguito della entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale i termini ordinari previsti per le impugnazioni sono aumentati di giorni 15 nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di cui in seguito. 1.Quanto all'applicazione della disciplina dell'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen. si deve precisare che il D. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commil-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto." Dunque, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 10 settembre 2023 nei confronti di imputato assente, la disciplina introdotta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla impugnazione delle sentenze pronunziate in assenza dell'imputato, entrata in vigore in data 30 dicembre 2022, è applicabile al caso di specie.

2. L'art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. n. 150 del 2022 prevede l'aumento del termine di impugnazione di giorni 15 per l'imputato assente.

Nel caso di specie: -la sentenza del Giudice di pace è stata pronunziata in data 1° settembre 2023 con deposito della motivazione ex art.32 D. Igs. 274/00 entro giorni 15 dalla pronunzia del dispositivo; - la motivazione della sentenza è stata depositata in data 14 settembre 2023 e dunque nel rispetto dei termini previsti dalla legge; - i termini per impugnare decorrevano dalla data del 16 settembre 2023 ed erano pari a 45 giorni: 30 giorni ai sensi dell'art.591 comma primo lett. b) cod. proc. pen., a cui andavano aggiunti i 15 giorni previsti dall'art.585 comma 1 bis cod. proc. pen.; - la data ultima per il deposito della impugnazione risultava essere il 31 ottobre 2023 cosicché l'impugnazione proposta in data 20 ottobre 2023 risultava tempestiva.

3. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2023 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione per tardività proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Venosa del 10 settembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni e minaccia. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. In particolare, lamenta la difesa, il Tribunale ha dichiarato erroneamente la inammissibilità dell'impugnazione per intempestività in quanto non ha considerato la disposizione dell'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., applicabile al caso di specie a seguito della entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale i termini ordinari previsti per le impugnazioni sono aumentati di giorni 15 nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di cui in seguito. 1.Quanto all'applicazione della disciplina dell'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen. si deve precisare che il D. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commil-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto." Dunque, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 10 settembre 2023 nei confronti di imputato assente, la disciplina introdotta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla impugnazione delle sentenze pronunziate in assenza dell'imputato, entrata in vigore in data 30 dicembre 2022, è applicabile al caso di specie. 2. L'art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. n. 150 del 2022 prevede l'aumento del termine di impugnazione di giorni 15 per l'imputato assente. Nel caso di specie: -la sentenza del Giudice di pace è stata pronunziata in data 1° settembre 2023 con deposito della motivazione ex art.32 D. Igs. 274/00 entro giorni 15 dalla pronunzia del dispositivo; - la motivazione della sentenza è stata depositata in data 14 settembre 2023 e dunque nel rispetto dei termini previsti dalla legge; - i termini per impugnare decorrevano dalla data del 16 settembre 2023 ed erano pari a 45 giorni: 30 giorni ai sensi dell'art.591 comma primo lett. b) cod. proc. pen., a cui andavano aggiunti i 15 giorni previsti dall'art.585 comma 1 bis cod. proc. pen.; - la data ultima per il deposito della impugnazione risultava essere il 31 ottobre 2023 cosicché l'impugnazione proposta in data 20 ottobre 2023 risultava tempestiva. 3. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio. Così deciso i
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