CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rinnodulato la pena inflitta all'imputata per l'abusiva occupazione di una porzione, di suolo pubblico; rilevato che i primi tre motivi censurano sotto complementari profili l'affermazione di responsabilità della prevenuta per il delitto ascrittole: si tratta di deduzioni del tutto generiche che non si rapportano con la motivazione reiettiva della sentenza impugnata che ha dato conto che l'imputata e il defunto marito erano autorizzati esclusivamente a realizzare uno spazio di sosta per disabili, delimitato da strisce gialle, non anche a costruire un muro per delimitare un'aiuola, per tal via appropriandosi di una porzione di terreno pubblico; considerato che anche il quarto motivo è aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte d'Appello disatteso l'eccezione di prescrizione con corretti argomenti giuridici evidenziando la natura permanente dell'addebito (dovendosi in tal caso considerare la condotta interrotta con la sentenza di primo grado emessa il 21/2/2022) e l'assenza di evidenze circa il ripristino dell'area; che il conclusivo motivo che censura la mancata concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato alla luce dell'autorevole insegnamento del massimo consesso nomofilattico secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il