CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46801/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di impianti ubicati nell'area del villaggio turistico silano denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ritenuti responsabili del furto di alcuni veicoli "quad" di proprietà della famiglia Gelfo (capo 9). 2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione del giudice di prime cure, annullando il provvedimento limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa e sostituendo la misura in atto con quella degli arresti domiciliari. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione articolando le proprie censure in tre motivi. 7.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di legge processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale del riesame ha posto a base della sua decisione fatti diversi da quelli ritenuti dal giudice per le indagini preliminare, ravvisando nella condotta di cui al capo 9) dell'addebito provvisorio la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio, anziché quella di ottenere la restituzione dei beni sottratti. 7.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, con motivazione illogica e arbitraria, hanno dedotto la volontà del Gelfo di assicurarsi il controllo economico del territorio sulla base di elementi indiziari comprovanti soltanto il desiderio di rivalersi del danno economico patito a seguito del furto dei "quad". 7.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato le esigenze cautelari su presupposti meramente astratti e genericamente individuati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame ha richiamato la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento dal giudice di prime cure, in merito alla quale ha evidenziato l'assenza di contestazioni. 2. Il primo e secondo motivo, che involgono l'articolato di cui al capo 9) dell'addebito provvisorio, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono infondati e, pertanto, vanno rigettati. Nell'ordinanza impugnata, i giudici della cautela, ravvisando nelle condotte violente e nelle pretese minacciose del ricorrente la volontà di perseguire non tanto la restituzione dei beni sottratti, quanto, piuttosto, quella di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio, hanno spiegato sia le ragioni per le quali, sulla base di una valutazione globale del quadro indiziario, la decisione del giudice per le indagini preliminari è corretta in termini di qualificazione giuridica della vicenda, sia, di contro, la non plausibilità di una rubricazione della vicenda nella diversa ipotesi delittuosa di ragion fattasi, prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nell'ordinanza impugnata, in maniera dettagliata, sono indicati e valutati, come idonei ad escludere l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., i numerosi indizi rappresentati: dalle dichiarazioni rese dalle vittime in merito non solo al danneggiamento del veicolo, degli impianti e dei macchinari ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]", ma anche alla pretesa del ricorrente di svolgere, presso le loro sedi di lavoro, il servizio di guardianìa; dalle preoccupazioni manifestete dalle persone offese a cagione dei rimproveri e delle minacce ritorsive loro rivolte dall'indagato e dai familiari del medesimo a seguito del furto dei veicoli "quad" da costoro patito; dalla lesione all'orecchio causata ad un ragazzo, reo di non aver indicato al ricorrente ed ai suoi familiari l'identità degli autori materiali del furto; dal contenuto delle captazioni ambientali di colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], il fratello Roberto e il padre Antonio, nel corso dei quali gli stessi conversavano non solo del furto dei veicoli e del danno subito, anche in termini di mancato guadagno, ma anche delle richieste di denaro avanzate nei confronti di quanti, a loro avviso, si erano resi autori della sottrazione o, comunque, l'avevano consentita o agevolata, e, ancora, dei danni già cagionati ai macchinari e agli impianti collocati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]", dei danni da provocare e, persino, delle minacce di morte da rivolgere a quanti avessero osato ribellarsi ai loro desiderata. Ad avviso dei giudici della cautela, il perseverare, anche dopo il ritrovamento dei veicoli, in comportamenti intimidatori e di sfida nei confronti di "un numero senz'altro considerevole di soggetti", ritenuti responsabili, a vario titolo, in via diretta o indiretta, del furto patito e il manifestare la volontà di realizzare ulteriori e più gravi eventi, non ultima la soppressione fisica delle vittime, sono comportamenti sintomatici di un sistema volto all'assoggettamento delle vittime e, di contro, poco compatibili con l'ira scaturita dal furto patito.3. Ciò posto, non colgono nel segno le denunzie formulate nei primi due motivi di ricorso. 3.1 Va premesso che, quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, il giudice chiamato a pronunziarsi ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi sempre con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale, sia pur in via «mediata» e, dunque, nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio (Sez. I, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), dovendo, pertanto, identificare in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica. Risulta evidente, allora, che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma si realizza attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, e, dunque, attraverso il controllo di conformità della valutazione degli elementi indizianti ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, sia pur nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen. che ricalca quello configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare che non si fonda su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212). Invero, in sede cautelare, la domanda è correlata ad un accertamento ancora in itinere, la cui consistenza può essere irrobustita e meglio specificata in una fase successiva, sicché, ferma la necessità di indicare gli estremi essenziali di un fatto tipicamente «inquadrabile» nella previsione di legge, la natura ancora sommaria della descrizione del fatto comporta l'esistenza di un potere del giudice, ferma restando la non modificabilità della contestazione, di tener conto della valenza chiarificatrice degli elementi posti a sostegno della domanda con un ineliminabile margine di elasticità quanto alla connotazione fattuale (Sez. 2, n. 36159 del 31/03/2017, Zizanovic, Rv. 27074501). 3.2 Nella specie, la lettura integrale dell'addebito provvisorio di cui al capo 9) consente - al di là del segmento fattuale rappresentato dal furto patito - di ritenere elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi delittuosa di tentata estorsione in termini comprensivi anche dei comportamenti sintomatici di un sistema diretto alla realizzazione del controllo economico del territorio. Da ciò l'assenza del vizio di violazione del principio della domanda denunciato dalla difesa.YIC 3.3 Nell'ordinanza impugnata, inoltre, risulta sviluppato, in maniera logica, coerente ed esaustiva il potenziale nesso logico tra le condotte del ricorrente e il complesso degli elementi tesi a raffigurare il reale progetto da realizzare. Il Tribunale del riesame - con motivazione non rivedibile in sede di legittimità, in quanto frutto dell'esercizio dei tipici poteri valutativi spettanti al giudice del merito, e assistita dalla gravità indiziaria - ha sviluppato, in modo adeguato, il ragionamento probatorio sulla ipotesi delittuosa prospettata dalla difesa - l'aver, [OSCURATO:PERSONA], adottato quei comportamenti animato non tanto dalla volontà di ottenere la restituzione dei beni sottratti, quanto, piuttosto, dal desiderio di acquisire la guardiaMa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio -, approfondendo il significato e la valenza sia dei comportamenti intimidatori e di sfida tenuti dall'indagato anche dopo il ritrovamento dei veicoli nei confronti di "un numero senz'altro considerevole di soggetti", ritenuti responsabili, in via diretta o indiretta, del furto patito, sia dei progetti di ulteriori e più gravi eventi, non ultima la soppressione fisica delle vittime, poco compatibili con l'ira scaturita dal danno patito e, al contrario, sintomatici di un sistema volto all'assoggettamento delle vittime. 4. Altrettanto prive di pregio sono le questioni giuridiche sollevate con il terzo motivo. 4.1 In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale, in maniera senz'altro sufficiente, ha evidenziato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa in termini di concretezza e attualità, tenuto conto sia della gravità dei fatti contestati, espressione di una particolare aggressività, che si sono risolti in una serie di condotte illecite non solo realizzate ma anche prospettate dal Gelfo, sia del precedente penale per il reato di minaccia dal quale lo stesso è gravato, indicativo di una personalità volta alla prevaricazione. 5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e con