CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 28221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 04/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di Siracusaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOAvverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa indicata in epigrafe,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto appello, convertito inricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi dicondanna a pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, inquanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sala,non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori,a nulla rilevando cheesso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio diconservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc.pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmentee sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]