CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Foggia aveva rigettato l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] volta ad ottenere la restituzione di 109 colli contenenti materiale elettronico, oggetto di sequestro probatorio disposto dal Pm e convertito in sequestro preventivo in data 18/10/2024, rinvenuti presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], ma sequestrati in quanto da ritenersi nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui rappresentate legale è indagato per reati ex art.3 d.lgs. 74/2000.Si precisa che il giudice ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha ritenuto che la stessa - unitamente ad altre società - costituisca uno schermo attraverso la quale operava la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui rappresentante legale è [OSCURATO:PERSONA]. Le suddette società, sebbene formalmente distinte e dotate di autonome soggettività, erano rappresentate da prestanomi, ma sostanzialmente riconducibili alla gestione unitaria e promiscua di [OSCURATO:PERSONA] e costituite allo scopo di scaricare gli oneri tributari sulle stesse. Pertanto, i 109 colli, oggetto della confisca da considerarsi diretta, erano stati acquistati con denaro proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] e costituivano il reimpiego del profitto del reato tributario contestato al rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva beneficiato della evasione fiscale. 2.Avverso l'ordinanza in epigrafe indicata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., lamentando erronea applicazione dell'art. 12 bis D.Ivo n.74/2000 in relazione alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro profitto del reato in contestazione e la merce in sequestro, il cui acquisto sarebbe avvenuto in forza delle risorse economiche costituenti profitto del reato contestato al rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rappresenta che, trattandosi di confisca diretta, il giudice a quo avrebbe dovuto specificatamente indicare gli elementi sulla base dei quali giustificare l'asserto secondo cui tutto il materiale elettronico contenuto nei 109 colli sia stato interamente acquistato con il profitto del reato contestato al legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo si è limitato, invece, ad evidenziare che nel 2024 la [OSCURATO:PERSONA] aveva una certa disponibilità economica, che questa disponibilità costituiva profitto del reato fiscale commesso a beneficio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e che i beni acquistati nel 2024, trattandosi di modelli di telefonini commercializzati in Italia solo nel 2024, dovevano essere stati acquistati nel 2024. Tuttavia, non tutti gli strumenti elettronici sequestrati sono di immeditata datazione al 2024, trattandosi di modelli anche più vetusti. Pertanto, è plausibile ritenere che gli altri modelli di telefoni fossero stati acquistati in epoca anteriore e con denaro non riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]. Vi era stato inoltre - come riconosce lo stesso giudice a quo - un "passaggio di merce" tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è prova quindi che tutti gli apparecchi elettronici oggetto di sequestro siano stati acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] con denaro provento di reato fiscale commesso dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e a beneficio della [OSCURATO:PERSONA], che di fatto amministrava anche la [OSCURATO:PERSONA]. 2A fronte di tali elementi, il giudice a quo avrebbe dovuto indicare le ditte fornitrici del materiale, verificare i pagamenti attraverso l'analisi della documentazione bancaria, esaminare i documenti di trasporto, etc., così da accertare in modo preciso l'epoca di acquisto e di ricezione della merce e poter pienamente affermare la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra tutti gli strumenti elettronici e informatici contenuti nei colli e i reati contestati. Al contrario, il giudice a quo ha invertito l'onere della prova ed affermato la sussistenza del nesso di pertinenzialità in termini probabilistici e perplessi, rilevando che nulla in proposito la società ha allegato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Non è in primo luogo inutile ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è consentito solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso di ritenere che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che i 109 colli, rinvenuti presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., erano stati sequestrati in quanto da ritenersi nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui rappresentate legale è 3indagato per reati ex art.3 d.lgs. 74/2000. Il giudice, infatti, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale terzo estraneo, in quanto ha ritenuto la stessa - unitamente ad altre società, tra cui la società [OSCURATO:PERSONA] - avesse costituito uno schermo attraverso la quale operava la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui rappresentante legale è [OSCURATO:PERSONA], in quanto riconducibile alla gestione unitaria e promiscua di quest'ultimo. Le suddette società, sebbene formalmente distinte e dotate di autonome soggettività, erano rappresentate da prestanomi, sostanzialmente affidate alla gestione di [OSCURATO:PERSONA] e costituite allo scopo di scaricare gli oneri tributari sulle stesse. A tal riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che i pagamenti dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] venivano effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che il canone di locazione della [OSCURATO:PERSONA] era sostenuto economicamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Anche l'analisi del conto corrente presso le [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] ha consentito di accertare che tutte le disposizioni di pagamento effettuate tra il luglio 2021 e agosto 2024 erano state effettuate attraverso canali online utilizzando gli indirizzi utilizzati per pagamenti imputabili alla [OSCURATO:PERSONA] e che unica era la gestione finanziaria, imputabile a un'unica linea telematica riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tutte le società schermo erano amministrate da prestanomi e operavano tramite il medesimo sito online. Anche la [OSCURATO:PERSONA], dunque, svolgeva il ruolo di società schermo, preordinata ad assumere su di sé il carico tributario, attraverso cui veniva schermata l'attività di vendita operata dalla società servizi contabili mediante la piattaforma ecom merce www.bass8.it . Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che i 109 colli rinvenuti presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] siano stati acquistati con denaro proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] e costituivano il reimpiego del profitto del reato tributario contestato al rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva beneficiato della evasione fiscale. Quanto alla deduzione difensiva volta a contestare il nesso di pertinenzialità, si osserva che se vi è il fumus non solo della commissione dei reati e della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. altro non era che uno schermo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - circostanza che in effetti la ricorrente neppure contesta - potendosi ritenere che il vero dominus dell'unica, effettiva, attività di impresa fosse il Fiore, allora ben poco rileva l'individuazione del momento o dei momenti di acquisizione della merce contenuta nei colli ai fini della sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il profitto del reato tributario contestato al Fiore e i beni sequestrati, da ascriversi alla sostanziale disponibilità del Fiore. Peraltro, dalla motivazione della pronuncia impugnata si evince che a [OSCURATO:PERSONA] sono contestati reati fiscali a partire dall'anno 2015 fino al 2023 e che già nel 2015 compare tra le varie società schermo anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicchè è irrilevante 4accertare il momento in cui gli strumenti informatici e elettronici siano stati acquistati e da chi sono stati pagati, in quanto in tutte le annualità si è generato un profitto, consistito nel risparmio di imposta, che è stato utilizzato per l'acquisto dei beni, sostanzialmente da attribuire alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne segue che l'asserto formulato dal Tribunale in merito alla sussistenza di elementi che appaiono indicativi dell'effettiva disponibilità dei beni da parte dell'indagato non è sindacabile, poiché il giudice a quo ha specificato quali siano gli elementi sulla base dei quali si afferma il carattere fittizio della proprietà dei beni oggetto di sequestro, indicando i dati di fatto a sostegno di tale affermazione. Né al riguardo la ricorrente ha allegato elementi a riprova della propria autonomia gestionale e contabile e della effettività dell'acquisto dei colli oggetto di sequestro. L'apparato esplicativo a supporto della decisione è pertanto del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico esperito dal giudice a quo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. 2.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, dì euro tremila. P.Q.M