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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 28898/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9447-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] IMPERIA; -intimato - avverso la sentenza n. 207/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/11/2023 R.G.N. 32/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9447/2024 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 2 novembre 2023, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Imperia, peraltro limitata alla statuizione sulle spese processuali che compensava, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], CinziaForoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Liguria – Ambito territoriale per la Provincia di Imperia, avente ad oggetto il preteso diritto al riconoscimento giuridico ed al trattamento economico spettante a titolo di indennità di funzioni superiori relativamente alle espletate mansioni di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] ed Amministrativi per essere stata la predetta indennità decurtata dell’elemento 2^ posizione economica di cui all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] – ex art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], dichiarava prescritti i crediti relativi all’anno scolastico 2014/2015 per essere stato il ricorso notificato nell’ottobre 2019 e, per i restanti periodi, rigettava la domanda. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto da un lato, stante la natura pubblica del rapporto, decorrentenel corso del medesimo il termine quinquennale di prescrizione dei crediti vantati e, dall’altro, infondata la pretesa azionata sul piano economico, per essere stata l’indennità di funzioni superiori, dovuta agli assistenti amministrativi incaricati dellosvolgimento delle mansioni di DSGA per i periodi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] correttamente calcolata dall’amministrazione ai sensi dei commi 44 e 45 dell’art. 1, della l. n. 228/2012 che, ai fini della quantificazione dell’indennità di funzioni superiori, prevedono, non più il riconoscimento di un’indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento, ma un’indennità pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato, comprensivo dunque della posizione economica loro spettante.

La Corte territoriale ha altresì ritenuto infondata la pretesa all’inquadramento giuridico nel superiore livello di DSGA, conseguente all’adibizione continuativa alle mansioni corrispondenti a causa della mancata copertura dei relativi posti in organico, essendo tale conseguenza espressamente esclusa in relazione all’esercizio di fatto di mansioni superiori dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero - I ricorrenti hanno poi presentato memoria . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, e sostengono che il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di situazione giuridica soggettiva –la maturazione di differenze conseguenti all’erroneo computo di una voce retributiva –che nel rinnovarsi giorno dopo giorno va considerata in atto nella sua integrità e non soggetta ad estinzione tempo per tempo. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] prevista dall’art. 62 CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, le ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’avereerroneamente disconosciuto l’autonomia delle distinte voci retributive rivendicate - l’indennità di funzioni superiori e la posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007 –le quali, a detta delle ricorrenti medesime, dovevano essere riconosciute e corrisposte entrambe, non essendo la seconda suscettibile di assorbimento da parte della prima. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 69, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995 (richiamato dall’art. 146 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]), le ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale che ha negato le differenze retributive maturate a titolo di indennità di funzioni superiori, da computarsi ai sensi dell’invocata disciplina contrattuale collettiva, assumendo essere le differenze rivendicate frutto del mancato riferimento alla norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012, viceversa dalle ricorrenti tenuta presente e censurata come costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro di cui all’art. 36 Cost. - Il primo motivo si rivela manifestamente infondato, dovendosi considerare che, in materia di pubblico impiego la prescrizione decorre sempre in costanza di rapporto (cfr. Cass.

S.U. n. 36197/2023)tanto più in fattispecie come la presente in cui si è in presenza di rapporti a tempo indeterminato e, perciò stabili, sui quali semplicemente si innestano gli incarichi temporanei di svolgimento delle diverse mansioni di DGSA. - Il secondo motivo risulta, di contro, inammissibile investendo una domanda (la condanna al pagamento della posizione economica che si assume asseritamente non corrisposta alle ricorrenti) su cui la Corte territoriale non ha pronunciato, essendosi questa limitata a statuire in ordine al criterio di computo dell’indennità di funzioni superiori dovuta in relazione all’espletamento da parte delle ricorrenti dell’incarico di DGSA e mancando nel ricorso proposto la denuncia dell’omessa pronunzia a riguardo. - Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che deve fare univoco riferimento alla nullità della sentenza impugnata derivante dalla relativa omissione con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale ( Cass.

S.U. n. 36197/2013). - Il terzo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024) secondo cui la previsione recata dai commi 44 e 45 dell’art. 1 l. n. 228/2012 ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art.52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. - Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». - La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. - Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). - La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato.

A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021). - All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008.

L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. - Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9447-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] IMPERIA; -intimato - avverso la sentenza n. 207/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/11/2023 R.G.N. 32/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9447/2024 Cron. Rep. Ud.10/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 2 novembre 2023, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Imperia, peraltro limitata alla statuizione sulle spese processuali che compensava, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], CinziaForoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Liguria – Ambito territoriale per la Provincia di Imperia, avente ad oggetto il preteso diritto al riconoscimento giuridico ed al trattamento economico spettante a titolo di indennità di funzioni superiori relativamente alle espletate mansioni di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] ed Amministrativi per essere stata la predetta indennità decurtata dell’elemento 2^ posizione economica di cui all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] – ex art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], dichiarava prescritti i crediti relativi all’anno scolastico 2014/2015 per essere stato il ricorso notificato nell’ottobre 2019 e, per i restanti periodi, rigettava la domanda. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto da un lato, stante la natura pubblica del rapporto, decorrentenel corso del medesimo il termine quinquennale di prescrizione dei crediti vantati e, dall’altro, infondata la pretesa azionata sul piano economico, per essere stata l’indennità di funzioni superiori, dovuta agli assistenti amministrativi incaricati dellosvolgimento delle mansioni di DSGA per i periodi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] correttamente calcolata dall’amministrazione ai sensi dei commi 44 e 45 dell’art. 1, della l. n. 228/2012 che, ai fini della quantificazione dell’indennità di funzioni superiori, prevedono, non più il riconoscimento di un’indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento, ma un’indennità pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato, comprensivo dunque della posizione economica loro spettante. La Corte territoriale ha altresì ritenuto infondata la pretesa all’inquadramento giuridico nel superiore livello di DSGA, conseguente all’adibizione continuativa alle mansioni corrispondenti a causa della mancata copertura dei relativi posti in organico, essendo tale conseguenza espressamente esclusa in relazione all’esercizio di fatto di mansioni superiori dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero - I ricorrenti hanno poi presentato memoria . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, e sostengono che il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di situazione giuridica soggettiva –la maturazione di differenze conseguenti all’erroneo computo di una voce retributiva –che nel rinnovarsi giorno dopo giorno va considerata in atto nella sua integrità e non soggetta ad estinzione tempo per tempo. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] prevista dall’art. 62 CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, le ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’avereerroneamente disconosciuto l’autonomia delle distinte voci retributive rivendicate - l’indennità di funzioni superiori e la posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007 –le quali, a detta delle ricorrenti medesime, dovevano essere riconosciute e corrisposte entrambe, non essendo la seconda suscettibile di assorbimento da parte della prima. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 69, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995 (richiamato dall’art. 146 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]), le ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale che ha negato le differenze retributive maturate a titolo di indennità di funzioni superiori, da computarsi ai sensi dell’invocata disciplina contrattuale collettiva, assumendo essere le differenze rivendicate frutto del mancato riferimento alla norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012, viceversa dalle ricorrenti tenuta presente e censurata come costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro di cui all’art. 36 Cost. - Il primo motivo si rivela manifestamente infondato, dovendosi considerare che, in materia di pubblico impiego la prescrizione decorre sempre in costanza di rapporto (cfr. Cass. S.U. n. 36197/2023)tanto più in fattispecie come la presente in cui si è in presenza di rapporti a tempo indeterminato e, perciò stabili, sui quali semplicemente si innestano gli incarichi temporanei di svolgimento delle diverse mansioni di DGSA. - Il secondo motivo risulta, di contro, inammissibile investendo una domanda (la condanna al pagamento della posizione economica che si assume asseritamente non corrisposta alle ricorrenti) su cui la Corte territoriale non ha pronunciato, essendosi questa limitata a statuire in ordine al criterio di computo dell’indennità di funzioni superiori dovuta in relazione all’espletamento da parte delle ricorrenti dell’incarico di DGSA e mancando nel ricorso proposto la denuncia dell’omessa pronunzia a riguardo. - Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che deve fare univoco riferimento alla nullità della sentenza impugnata derivante dalla relativa omissione con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale ( Cass. S.U. n. 36197/2013). - Il terzo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024) secondo cui la previsione recata dai commi 44 e 45 dell’art. 1 l. n. 228/2012 ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art.52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. - Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». - La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. - Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). - La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021). - All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. - Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter