CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu chiedendo udito difensore [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dal Tribunale di Agrigento, rispettivamente, del reato di lesioni colpose e lesioni dolose. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, condividendo la ricostruzione offerta dal primo giudice. Nel corso di una lite familiare, insorta per motivi economici tra diversi appartenenti al medesimo nucleo familiare, [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di entrare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di aggredire quest'ultimo, colpiva [OSCURATO:PERSONA] all'arto e alla spalla sinistra, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni sei. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] aggrediva e colpiva con l'uso di un bastone [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni venti. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa contesta l'affermazione di responsabilità del proprio assistito. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], su cui si fonda la pronuncia di condanna, confermata in grado di appello, non sarebbero attendibili. Il racconto dei fatti proveniente dalla stessa è interessato: la persona offesa era preoccupata di arginare il carattere violento del marito e, temendo le conseguenze di una sua reazione, esortò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad andare via. Costoro uscirono dall'abitazione spontaneamente; nessuna prova certa è stata raggiunta in ordine alla presunta lesione di cui si sarebbe reso responsabile [OSCURATO:PERSONA]. La stessa persona offesa ha dichiarato di non ricordare di essere stata colpita dal nipote, odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], unica persona ad avere assistito al fatto, avrebbe dovuto essere ritenuta degna di fede. Risultano invece non attendibili le contrapposte dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], smentite dalle risultanze n atti.Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa degli imputati ha depositato apposita memoria contenente deduzioni di risposta alle argomentazioni del P.G. ed ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi ivi contenuti. 3. I ricorsi sono inammissibili. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal ciiudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva come i ricorsi tendano a sollecitare una inammissibile rivisitazione del compendio probatorio in atti, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale degli imputati. Il Tribunale ha argomentato con dovizia di particolari le ragioni per le quali la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] debba ritenersi pienamente attendibile, ponendo in evidenza che la sua versione dei fatti, pur nella complessità delle prove dichiarative raccolte, non univoche, è supportata dagli ulteriori riscontri rappresentati dalle certificazioni mediche acquisite. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in Favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 18 no