CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PALESTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della contestazione dell'aggravante dell'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATrO 1. Con sentenza deliberata il 09/03/2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 13/02/2022 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato furto in abitazione pluriaggravato e le aveva condannate alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione. 2.1. I giudici di merito si sono limitati all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza delle prospettazioni difensive e limitandosi ad attribuire valenza probatoria al riconoscimento operato dalla P.G. in relazione alle immagini della videoripresa di vigilanza, laddove una perizia biometrica finalizzata a dissipare dubbi sull'identificazione delle imputate oppure l'esame delle stesse per meglio apprezzarne le fattezze fisiche avrebbero consentito ai giudicanti di giungere a una diversa decisione. Contrariamente a quanto riportato a pag. 5 della sentenza impugnata, vi è l'oggettiva impossibilità di stabilire la corrispondenza oraria tra il delitto e le immagini video riprese, data l'assenza sui fotogrammi dell'indicazione della data e dell'orario, presenti solo nei cd acquisiti ex art. 507 cod. proc. pen., in uno con il fatto che nella denuncia la persona offesa Ruoppo fa riferimento a un diverso orario (9,30), sicché la durata della permanenza sul ballatoio e complessivamente nell'edificio è incerta atteso che agli atti non vi è alcun documento da cui si evince chiaramente che le malfattrici si siano trattenute nel condominio negli orari indicati (14,35 - 15,31). Solo il teste Bucciero ha identificato nei filmati l'imputata [OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver estrapolato ulteriori immagini nell'ambito di indagini relative ad altri reati predatori commessi con analoghe modalità. La Corte di appello si sottrae alla valutazione della qualità delle immagini, che è scarsissima e non consente un'affidabile comparazione, mentre non è chiaro l'orario di intrusione nell'abitazione di Ruoppo, data la discrasia tra quanto accertato dalla polizia giudiziaria e quanto denunciato dalla persona offesa. 2.2. In ordine alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello avrebbe potuto applicarle almeno a [OSCURATO:PERSONA] che, a differenza della coimputata, non si è data alla latitanza e non si è sottratta al dibattimento. 2.3. Erroneamente è stata contestata la circostanza del numero dei concorrenti pari o superiore a tre, che non trova riscontro negli atti.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Le doglianze sub 2.1 del Ritenuto in fatto, pur presentando plurimi profili di inammissibilità, devono essere rigettate. Quelle relative alle discrasie degli orari, sono state vagliate dalla sentenza impugnata, che ha puntualmente motivato circa il suo ricollegarsi a un mero errore materiale, con argomentazione non scalfita dalle deduzioni delle ricorrenti: esse pertanto non sono fondate. Le censure afferenti le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, sono manifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata dà atto che le imputate furono riprese in modo ravvicinato, che le immagini erano nitide e di ottima qualità e avevano consentito alla p.g. di identificare le imputate, laddove le ricorrenti articolano deduzioni in fatto (circa la mancata indicazione nelle riprese di date e orari e l'asserita scarsissima qualità delle immagini, carenza peraltro superata dall'acquisizione ex art. 507 cod. proc. pen.). Del pari manifestamente infondata è la doglianze relativa al diniego dell'espletamento di una perizia biometrica, rispetto al quale il giudice di appello ne ha spiegato, con argomentazione incensurabile, la superfluità. 3. Le doglianze sub 2.2. del Ritenuto in fatto sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate. Quanto alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha congruamente valorizzato, in particolare, le spregiudicate e seriali modalità della condotta, laddove nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto alla recidiva, il giudice di appello ha puntualmente dato conto del fatto che il nuovo reato risulta espressivo di una più spiccata pericolosità e di una maggiore pericolosità e riprovevolezza delle imputate, alla luce dei numerosissimi precedenti specifici dai quali risultano gravate, mentre le censure delle ricorrenti risultano meramente reiterative. 4. Le censure sul numero dei concorrenti non sono fondate. Se è vero che detta aggravante è indicata nel capo di imputazione, è certo che - pur non formalmente esclusa - il giudice di primo grado (al di là di un refuso nell'indicazione degli articoli) ha applicato solo le aggravanti della violenza sulle cose e del danno patrimoniale di rilevante gravità, tanto è vero che le imputate, con l'atto di appello, neppure hanno articolato alcuna censura sul punto. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le