CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1,MARINO Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la decisione del Tribunale di Matera che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di un portafo- glio che si trovava all'interno di una borsa lasciata incustodita presso un seggio elettorale. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e difetto motivazionale in re- lazione al mancato rinvio della udienza dibattimentale in appello per impedi- mento dell'imputato. Con distinte articolazioni lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata sussunzione del fatto quale delitto ten- tato. Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motiva- zionale in ragione della riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. Chiede infine pronunciarsi l'annullamento per intervenuta pre- scrizione del reato. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso, 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. Quanto al vizio dell'ordinanza che ha disatteso la richiesta di rinvio del di- battimento in appello per legittimo impedimento la censura è priva di analisi censoria in quanto, oltre a non indicare il contenuto del provvedimento ordi- natorio impugnato, neppure evidenzia quali siano i profili di illogicità, ma si limita ad affermare apoditticamente che il giudice avrebbe dovuto avvalersi di una consulenza sanitaria, ma non contrasta il percorso logico del giudi- cante. 3.1 Quanto alla qualificazione giuridica del fatto quale furto aggravato di bene esposto alla pubblica fede le censure del ricorrente oltre a non confron- tarsi con la motivazione della sentenza impugnata si pongono in contrasto con la giurisprudenza costante del S.C. sia con riferimento al perfeziona- mento del reato di furto, laddove il ricorrente aveva acquisito il possesso esclusivo del portafoglio, sia con i principi concernenti la circostanza aggra- vante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. laddove la pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è in- cisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res" (sez.5, n.4763 del 3/12/2018, Sansone, Rv.275343). La inammissibilità dei motivi di ricorso preclude l'instaurazione del rap- porto processuale e pertanto non consentono di valutare la intervenuta pre- scrizione del reato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]