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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44325/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24128/22 Lo [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi detricora; À\-) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione del concorso formale di reati, sia riproduttivo delle censure già vagliate in appello con motivazione priva di fratture logiche, laddove la Corte ha dato conto della diversità delle sostanze, del differente contesto spazio-temporale e della mancanza di contestualità, riconducendo comunque i fatti ad un unico disegno criminoso e applicando l'istituto della continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24128/22 Lo [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi detricora; À\-) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione del concorso formale di reati, sia riproduttivo delle censure già vagliate in appello con motivazione priva di fratture logiche, laddove la Corte ha dato conto della diversità delle sostanze, del differente contesto spazio-temporale e della mancanza di contestualità, riconducendo comunque i fatti ad un unico disegno criminoso e applicando l'istituto della continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1