CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 novembre 2022 che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti reati: 1) esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, ai sensi dell'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401, commesso il 31 dicembre 2001 in Casal di Principe e zone limitrofe, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 31 marzo 2017, definitiva il 14 ottobre 2021; 2) associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 2012 in provincia di Napoli e Caserta, detenzione e porto illegale di armi anche clandestine e ricettazione, ai sensi degli artt. 10, 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen, commessi tra il 21 febbraio e il 28 luglio 2004 in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa e Villa di Briano e fino al 22 aprile 2008 in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30 aprile 2015, definitiva il 10 aprile 2015. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. a decidere sulla richiesta di Pagano doveva essere la Corte di appello di Napoli, in quanto giudice che aveva emesso l'ultima sentenza passata in giudicato il 14 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. L'indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore. Nel caso di specie, la competenza a decidere sull'istanza appartiene ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. alla Corte di appello di Napoli, posto che, all'esito del procedimento sub 1 si era addivenuti a una riforma sostanziale del giudicato, sebbene nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata confermata la sentenza di primo grado. Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, infatti, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, Guarnieri, Rv. 246395), finanche nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 33062 del 14/07/2011, Salvati, Rv. 250831). Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d'ufficio, che impone l'annullamento senza rinvio ' dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775), atteso che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., a decidere sulla richiesta di Pagano doveva essere la Corte di appello di Napoli, in quanto giudice che aveva emesso l'ultima sentenza passata in giudicato il 14 ottobre 2021. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello