Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:455
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0051_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 51/87,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA] e dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del dipartimento degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 16 dicembre 1986 n . 3924, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1987, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, e del regolamento del Consiglio 16 dicembre 1986 n . 3925, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1987, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( GU L 373, pagg . 1 e 68 ),
LA CORTE,
composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente, G . Bosco, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, R . Joliet e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 18 febbraio 1987, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3924, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1987, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, e del regolamento del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3925, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1987, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( GU L 373, pagg . 1 e 68 ).
Il contenuto essenziale del sistema di preferenze generalizzate comunitario è costituito da una sospensione dei dazi doganali figuranti nella tariffa doganale comune . In forza dei due regolamenti di cui è causa, tale sospensione è effettuata in relazione a contingenti tariffari comunitari ripartiti in quote tra gli Stati membri, secondo criteri forfettari, fondati su principi di ordine economico generale . Secondo il precitato regolamento relativo a taluni prodotti industriali, le quote iniziali rappresentano solo una parte dell' 80% del contingente totale . La seconda parte del 20% costituisce una riserva destinata a coprire le esigenze ulteriori degli Stati membri che hanno esaurito la loro quota iniziale . Il precitato regolamento relativo ai prodotti tessili contempla esclusivamente quote fisse, senza riserva .
[OSCURATO:PERSONA] fonda il suo ricorso sulla violazione del trattato, in particolare dei suoi artt . 9 e 113, nei limiti in cui i regolamenti controversi conterrebbero disposizioni incompatibili con i principi dell' unione doganale fra cui soprattutto quello dell' unicità della disciplina doganale nei confronti dei paesi terzi .
Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Occorre innanzitutto ricordare che, in forza dell' art . 9, n . 1, del trattato, la Comunità è fondata su un' unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa, nelle relazioni con gli Stati esteri, l' adozione di una tariffa doganale comune . Ai sensi dell' art . 113, n . 1, del trattato, "dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie (...)". La Corte ha già dichiarato che i regolamenti recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate rientrano nell' ambito della politica commerciale comune ( sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 1493 ).
Occorre altresì ricordare che, come la Corte ha affermato nella sentenza 13 dicembre 1973 ( cause riunite 37 e 38/73, Diamantarbeiders / Indiamex, Racc . pag . 1609 ), la tariffa doganale comune è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali, e che la definizione di principi uniformi della politica commerciale comune implica, come la stessa tariffa comune, la soppressione delle disparità nazionali, fiscali e commerciali riguardo agli scambi coi paesi terzi .
E giocoforza constatare che un sistema di quote nazionali non è tale da ridurre tali disparità, ma che, al contrario, esso è in grado di provocare distorsioni e sviamenti di traffico .
Si deve tuttavia ammettere che, allo stato attuale della politica commerciale comune, un sistema del genere può essere compatibile con gli artt . 9 e 113 del trattato qualora la ripartizione in quote nazionali sia giustificata da circostanze vincolanti di natura amministrativa, tecnica o economica che ostino alla gestione comunitaria del contingente . Anche se il Consiglio dispone al riguardo di un potere discrezionale, l' esercizio di tale potere resta tuttavia sottoposto al sindacato giurisdizionale .
Inoltre, per essere compatibile con le precitate norme del trattato, il sistema di ripartizione di un contingente in quote nazionali deve comportare un meccanismo che consenta di impedire, qualora il contingente globale comunitario non sia ancora esaurito, che delle merci possano essere importate in uno Stato membro che abbia esaurito la propria quota solo previa applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non sia ancora esaurita . Un risultato del genere sarebbe infatti inconciliabile con il carattere comune della tariffa doganale e della politica commerciale .
Occorre infine ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in primo luogo, la ripartizione di un contingente in quote nazionali non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci che formano oggetto del contingente comunitario dopo che siano state messe in libera pratica nel territorio di uno Stato membro, e, in secondo luogo, tutti gli operatori interessati di ciascuno Stato membro debbono aver accesso alla quota assegnata a quest' ultimo ( sentenza 23 gennaio 1980, causa 35/79, Grosoli, Racc . pag . 177; sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 4063; sentenza 7 ottobre 1985, causa 199/84, Migliorini, Racc . pag . 3325 ).
Alla luce delle considerazioni che precedono occorre esaminare la compatibilità dei regolamenti impugnati con gli artt . 9 e 113 del trattato .
Per quanto riguarda innanzitutto il regolamento relativo a taluni prodotti industriali, occorre sottolineare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non esiste più alcuna esigenza tale da ostare alla gestione centralizzata dei contingenti sul piano comunitario . Al riguardo, essa aveva rilevato nella sua proposta di regolamento che, in materia di contingenti comunitari e nella prospettiva del completamento del mercato interno, la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri non era indicata e che, invece, il nuovo modo di gestione proposto sarebbe stato in grado di migliorare la loro utilizzazione nei limiti in cui esso consenta di soddisfare le necessità laddove si manifestano .
Il Consiglio non ha tuttavia seguito tale proposta, ma ha ritenuto che fosse necessaria una ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in quote nazionali . [OSCURATO:PERSONA] motivazione del regolamento n . 3824/86, il Consiglio ha precisato "che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti; (...) che l' applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt' oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell' applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri ".
Tale motivazione, che riproduce in sostanza i punti settimo e ottavo della motivazione del primo regolamento nella materia ( 21 giugno 1971, n . 1308, GU L 142, pag . 1 ), non riporta i motivi che giustificherebbero, dopo quindici anni, il mantenimento del sistema senza modifiche .
Il Consiglio ha inoltre fatto valere il carattere "sensibile" dei prodotti di cui è causa, la cui importanza può variare da uno Stato membro all' altro, e le esigenze economiche che ne risulterebbero . Le quote nazionali sarebbero quindi necessarie perché ciascuno Stato membro sia in grado di conoscere in anticipo i quantitativi dei prodotti che saranno introdotti nel proprio mercato .
Questo argomento va respinto . Infatti, una previsione basata su quote nazionali è necessariamente aleatoria dato che, come rileva lo stesso Consiglio, essa può avvenire solo fatte salve le riesportazioni provenienti dagli altri Stati membri .
Infine, occorre constatare che il Consiglio non ha contestato in maniera circostanziata l' affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa sarebbe in grado di provvedere ad una gestione efficace dei contingenti, dato che l' installazione di nuovi mezzi di telecomunicazione consentirebbe di eliminare gli ostacoli che impedivano una gestione comunitaria .
Da quanto precede risulta che il Consiglio non è stato in grado di giustificare la ripartizione dei contingenti in quote nazionali . Di conseguenza, il regolamento relativo a taluni prodotti industriali dev' essere annullato .
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il regolamento relativo ai prodotti tessili, la [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo l' esistenza di talune esigenze economiche ed amministrative tali da giustificare la ripartizione in quote nazionali, ritiene che esso non sia conforme agli artt . 9 e 113 del trattato in quanto non contempla alcuna possibilità di trasferimento delle quote da uno Stato membro all' altro .
Al riguardo, occorre ricordare che, come osservato in precedenza, una delle condizioni indispensabili perché la ripartizione di un contingente in quote nazionali sia compatibile con il trattato è che il sistema di ripartizione di un contingente in quote nazionali comporti un meccanismo che consenta di impedire, qualora il contingente globale comunitario non sia ancora esaurito, che delle merci possano essere importate in uno Stato membro che abbia esaurito la propria quota solo previa applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non sia ancora esaurita .
Va constatato che il regolamento per i prodotti tessili non contiene alcun meccanismo di tale natura, ma che essa stabilisce soltanto quote nazionali fisse . Di conseguenza, anche tale regolameto dev' essere annullato .
Alla luce delle circostanze del caso di specie e delle esigenze di certezza del diritto, occorre dichiarare definitivi, in forza dell' art . 174, seconda comma, del trattato, gli effetti dei due regolamenti annullati .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Il Consiglio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il regolamento del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3924, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1987, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, e il regolamento del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3925, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1987, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( GU L 373, pagg . 1 e 68 ), sono annullati .
2 ) Gli effetti dei regolamenti annullati devono considerarsi definitivi .
3 ) Il Consiglio è condannato alle spese .