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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2023

Cassazione n. 19933/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSSELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 dicembre 2023, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, in riforma dell'appello del Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando l'omessa rimessione in termini per proporre appello incidentale, richiesta nelle note depositate telematicamente il 29 giugno 2023, riportate in sentenza ed ignorate; come rilevato nelle note depositate, l'appello del Procuratore generale non era mai stato notificato alla parte ed al suo difensore, e nella copia integrale del fascicolo, richiesta del difensore e l'impugnativa del Procuratore generale non era stata allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220) e che "L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito" (Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, dep. 03/02/2016, Lucca, Rv. 265954; vedi anche Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, (dep. 26/01/2010, Esposito, Rv. 245859).

Nel caso in esame, il difensore aveva depositato/ via PEC,note (presenti, infatti, nel fascicolo di ufficio) con le quali chiedeva espressamente di essere rimesso in termini per poter proporre appello incidentale, osservando come l'appello del Pubblico ministero non era stato notificato né alla parte, né al difensore, e di tali note si dà atto nella parte della sentenza riservata alle conclusioni delle parti; ciò nonostante, la Corte di appello non ha motivato in alcun modo sulle richieste formulate dalla parte, per cui la sentenza è incorsa nel vizio di omessa motivazione.

Pertanto, la sentenza isu deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà provvedere alla notifica dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, in modo da consentire all'imputata l'eventuale proposizione di appello incidentale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma il 23/04/2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSSELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 dicembre 2023, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, in riforma dell'appello del Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando l'omessa rimessione in termini per proporre appello incidentale, richiesta nelle note depositate telematicamente il 29 giugno 2023, riportate in sentenza ed ignorate; come rilevato nelle note depositate, l'appello del Procuratore generale non era mai stato notificato alla parte ed al suo difensore, e nella copia integrale del fascicolo, richiesta del difensore e l'impugnativa del Procuratore generale non era stata allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220) e che "L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito" (Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, dep. 03/02/2016, Lucca, Rv. 265954; vedi anche Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, (dep. 26/01/2010, Esposito, Rv. 245859). Nel caso in esame, il difensore aveva depositato/ via PEC,note (presenti, infatti, nel fascicolo di ufficio) con le quali chiedeva espressamente di essere rimesso in termini per poter proporre appello incidentale, osservando come l'appello del Pubblico ministero non era stato notificato né alla parte, né al difensore, e di tali note si dà atto nella parte della sentenza riservata alle conclusioni delle parti; ciò nonostante, la Corte di appello non ha motivato in alcun modo sulle richieste formulate dalla parte, per cui la sentenza è incorsa nel vizio di omessa motivazione. Pertanto, la sentenza isu deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà provvedere alla notifica dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, in modo da consentire all'imputata l'eventuale proposizione di appello incidentale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il 23/04/2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 19933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris