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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 1978

Cassazione n. 02923/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] CIOCIOLA alla pena di cinque anni di reclusione e 5.100 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 416, primo comma, cod. pen. (promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazioni e riciclaggi di autovetture) nonché di vari reati fine.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] CIOCIOLA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge penale (art. 416 cod. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, incompatibile con il breve periodo in cui Ciociola e i suoi amici di vecchia data realizzarono, in concorso tra loro, una serie di reati soltanto legati dal vincolo della continuazione.

Il ricorrente, inoltre, è stato considerato un promotore del sodalizio, pur essendo rimasto estraneo all'attività di reperimento dei locali e non avendo neppure gestito i rapporti con gli altri presunti associati, alcuni dei quali a lui persino ignoti.

2.2. Violazione della legge penale (artt. 625, 648 e 648-bis cod. pen.) in relazione alla qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi M), N) e P) quali riciclaggi e di quello sub O) quale ricettazione: Ciociola ha confessato i furti di tutte le autovetture, essendo anche in possesso della centralina necessaria per commettere i delitti.

Non vi è prova che il ricorrente abbia concorso nel riciclaggio di alcuna di esse.

Se ciò avesse fatto, dovrebbe comunque trovare applicazione la clausola di riserva, avendo egli concorso nel reato presupposto di furto.

2.3. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" in ordine all'affermazione di responsabilità.

Gli imputati, nel corso del primo grado di giudizio, avevano prestato il consenso all'acquisizione della informativa dei Carabinieri, confidando in un'analisi puntuale da parte del Tribunale, depurata delle valutazioni degli organi investigativi.

Tale analisi, invece, è mancata e la carenza non è stata colmata dalla sentenza della Corte di appello, che ha omesso la motivazione circa la sussistenza di due elementi costitutivi del reato associativo (il vincolo tendenzialmente permanente e la affectio societatis) e dell'elemento psicologico dei reati di ricettazione e riciclaggio.

In data 29 dicembre 2021 la difesa ha inviato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo nelle argomentazioni svolte nel ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

2. La difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Anche a prescindere da questo rilievo, è immune da vizi la motivazione della sentenza, le cui argomentazioni sono conformi a quelle del primo giudice, che pure ha assolto il ricorrente e gli originari coimputati da vari reati, così dimostrando di non essersi affatto "appiattito" sulle valutazioni degli organi investigativi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.

Il consenso prestato dalle parti all'acquisizione della informativa dei Carabinieri, per altro verso, ha conSentito di ritenere dimostrate una serie di circostanze di fatto che nella sostanza sono "autoevidenti", alla luce del chiaro tenore delle conversazioni intercettate, delle risultanze delle perquisizioni e dell'esito delle operazioni di polizia giudiziaria; fra queste ultime va evidenziata l'installazione di un sistema GPS sul furgone utilizzato da Ciociola e dai complici per trasportare i pezzi di ricambio delle autovetture, grazie alla quale gli operanti individuarono i luoghi frequentati dagli indagati, le basi logistiche e gli immobili utilizzati per l'occultamento e il riciclaggio dei veicoli provento di furto nonché le attività commerciali cui erano destinate le parti meccaniche.

I giudici di merito hanno poi preso atto che Ciociola, non contestando la ricostruzione degli inquirenti, ha confessato tutti i furti ascrittigli, assumendo poi di avere anche partecipato alla sottrazione di quelle autovetture in relazione alle quali egli è stato riconosciuto colpevole dei reati di riciclaggio ovvero, per l'episodio contestato al capo O), di ricettazione.

La Corte di appello, disattendendo un motivo di gravame reiterato nel ricorso, ha osservato che Ciociola non ha offerto un solo elemento idoneo a dimostrare la sua effettiva partecipazione ai furti di cui ai capi M), N), O) e P) dell'imputazione, rimarcando altresì che il contenuto di alcune conversazioni intercettate, per contro, ha smentito la tesi difensiva circa la commissione del furto dell'autovettura "Giulietta", contestato al capo P), da parte del ricorrente.La Corte di appello si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione alla questione inerente ai rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto.

Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. (e dall'art. 648-bis cod. pen.) in mancanza di sufficienti elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite.

L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), circostanza - come detto - da escludere nel caso di specie.

Il principio è Stato affermato anché in relazione ai rappórti tra furto e riciclaggio (cfr., ad es., Sez. 2, n. 32251 del 16/10/2020, Pietanza, non mass.), delitto quest'ultimo che si connota per la idoneità a ostacolare la individuazione della provenienza del bene e per l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne la identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2015, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, dep. 2015, Bassini, Rv. 263155; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205).

Con specifico riferimento al caso dei veicoli, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, deo. 2013, Bonnici, Rv. 256454).

La deduzione difensiva sull'assenza del dolo (generico) in capo al ricorrente è apodittica e priva di specificità, al pari di quella riguardante il dolo (specifico) del delitto di ricettazione sub P), smentita dalla ricostruzione della complessiva vicenda, nella sostanza non contestata neppure dall'imputato: la sottrazione di autovetture e la ricezione di un veicolo provento di furto erano ovviamente accompagnate dalla finalità di profitto.

Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata dal ricorrente unitamente al vizio motivazionale.

3. La medesima conclusione si impone in relazione alla doglianza, anch'essa reiterativa di un motivo proposto con l'atto di appello, riguardante la sussistenza del reato associativo, che si caratterizza per tre elementi fondamentali: un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; l'indeterminatezza del programma criminoso.

Secondo la costante gieffisprudenza di legittimità, il discrimine "tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a realizzare la commissione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v.

Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255471; da ultimo v.

Sez. 2, n. 46868 del 03/12/2021, Caschetto, non mass.).

Quanto alla doglianza difensiva inerente alla durata del vincolo associativo, va ribadito che esso non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493), ben potendo l'associazione essere progettata per operare anche per un tempo determinato (in questo senso, di recente, v.

Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531 nonché Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099).

Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435).

Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del « programma criminoso, che segna la distinzione dal concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati a opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 35562 del 14/07/2021, Margiore, non mass.).

Proprio questo ultimo aspetto è stato correttamente valorizzato e ritenuto decisivo dai giudici di merito, i quali, sulla base delle risultanze delle intercettazioni e dell'attività investigativa, descritta nella informativa acquisita con il consenso delle parti, hanno evidenziato le modalità seriali con cui operò il sodalizio criminoso, promosso e organizzato dal ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati.

I giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno indicato i molteplici elementi dimostrativi della stabilità dell'accordo, della ripartizione dei ruoli, della affectio societatis nonché dell'esistenza di un'organizzazione, che disponeva di sedi operative e mezzi (i capannoni, la "centralina", gli arnesi utilizzati per lo smontaggio dei veicoli, il furgone usato per il trasporto della parti meccaniche), grazie ai quali, nell'arco temporale di poco più di un mese, furono commessi ben undici reati di furto, ricettazione e riciclaggio riguardanti una numerosa serie di veicoli, relativi documenti e pezzi di ricambio.

La operatività dell'associazione - ha rimarcato la sentenza impugnata - cessò solo in seguito alle operazioni di perquisizione e sequestro effettuate dalla polizia giudiziaria.Il ruolo apicale rivestito da Ciociola nel sodalizio è stato desunto dal chiaro tenore di molteplici conversazioni intercettate, dovendosi ribadire che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo v.

Sez. 2, n. 46880 del 09/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), che nel caso di specie non è stata neppure denunciata dal ricorrente.

4. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] CIOCIOLA alla pena di cinque anni di reclusione e 5.100 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 416, primo comma, cod. pen. (promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazioni e riciclaggi di autovetture) nonché di vari reati fine. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] CIOCIOLA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale (art. 416 cod. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, incompatibile con il breve periodo in cui Ciociola e i suoi amici di vecchia data realizzarono, in concorso tra loro, una serie di reati soltanto legati dal vincolo della continuazione. Il ricorrente, inoltre, è stato considerato un promotore del sodalizio, pur essendo rimasto estraneo all'attività di reperimento dei locali e non avendo neppure gestito i rapporti con gli altri presunti associati, alcuni dei quali a lui persino ignoti. 2.2. Violazione della legge penale (artt. 625, 648 e 648-bis cod. pen.) in relazione alla qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi M), N) e P) quali riciclaggi e di quello sub O) quale ricettazione: Ciociola ha confessato i furti di tutte le autovetture, essendo anche in possesso della centralina necessaria per commettere i delitti. Non vi è prova che il ricorrente abbia concorso nel riciclaggio di alcuna di esse. Se ciò avesse fatto, dovrebbe comunque trovare applicazione la clausola di riserva, avendo egli concorso nel reato presupposto di furto. 2.3. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" in ordine all'affermazione di responsabilità. Gli imputati, nel corso del primo grado di giudizio, avevano prestato il consenso all'acquisizione della informativa dei Carabinieri, confidando in un'analisi puntuale da parte del Tribunale, depurata delle valutazioni degli organi investigativi. Tale analisi, invece, è mancata e la carenza non è stata colmata dalla sentenza della Corte di appello, che ha omesso la motivazione circa la sussistenza di due elementi costitutivi del reato associativo (il vincolo tendenzialmente permanente e la affectio societatis) e dell'elemento psicologico dei reati di ricettazione e riciclaggio. In data 29 dicembre 2021 la difesa ha inviato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo nelle argomentazioni svolte nel ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. La difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, è immune da vizi la motivazione della sentenza, le cui argomentazioni sono conformi a quelle del primo giudice, che pure ha assolto il ricorrente e gli originari coimputati da vari reati, così dimostrando di non essersi affatto "appiattito" sulle valutazioni degli organi investigativi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. Il consenso prestato dalle parti all'acquisizione della informativa dei Carabinieri, per altro verso, ha conSentito di ritenere dimostrate una serie di circostanze di fatto che nella sostanza sono "autoevidenti", alla luce del chiaro tenore delle conversazioni intercettate, delle risultanze delle perquisizioni e dell'esito delle operazioni di polizia giudiziaria; fra queste ultime va evidenziata l'installazione di un sistema GPS sul furgone utilizzato da Ciociola e dai complici per trasportare i pezzi di ricambio delle autovetture, grazie alla quale gli operanti individuarono i luoghi frequentati dagli indagati, le basi logistiche e gli immobili utilizzati per l'occultamento e il riciclaggio dei veicoli provento di furto nonché le attività commerciali cui erano destinate le parti meccaniche. I giudici di merito hanno poi preso atto che Ciociola, non contestando la ricostruzione degli inquirenti, ha confessato tutti i furti ascrittigli, assumendo poi di avere anche partecipato alla sottrazione di quelle autovetture in relazione alle quali egli è stato riconosciuto colpevole dei reati di riciclaggio ovvero, per l'episodio contestato al capo O), di ricettazione. La Corte di appello, disattendendo un motivo di gravame reiterato nel ricorso, ha osservato che Ciociola non ha offerto un solo elemento idoneo a dimostrare la sua effettiva partecipazione ai furti di cui ai capi M), N), O) e P) dell'imputazione, rimarcando altresì che il contenuto di alcune conversazioni intercettate, per contro, ha smentito la tesi difensiva circa la commissione del furto dell'autovettura "Giulietta", contestato al capo P), da parte del ricorrente.La Corte di appello si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione alla questione inerente ai rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. (e dall'art. 648-bis cod. pen.) in mancanza di sufficienti elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), circostanza - come detto - da escludere nel caso di specie. Il principio è Stato affermato anché in relazione ai rappórti tra furto e riciclaggio (cfr., ad es., Sez. 2, n. 32251 del 16/10/2020, Pietanza, non mass.), delitto quest'ultimo che si connota per la idoneità a ostacolare la individuazione della provenienza del bene e per l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne la identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2015, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, dep. 2015, Bassini, Rv. 263155; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205). Con specifico riferimento al caso dei veicoli, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, deo. 2013, Bonnici, Rv. 256454). La deduzione difensiva sull'assenza del dolo (generico) in capo al ricorrente è apodittica e priva di specificità, al pari di quella riguardante il dolo (specifico) del delitto di ricettazione sub P), smentita dalla ricostruzione della complessiva vicenda, nella sostanza non contestata neppure dall'imputato: la sottrazione di autovetture e la ricezione di un veicolo provento di furto erano ovviamente accompagnate dalla finalità di profitto. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata dal ricorrente unitamente al vizio motivazionale. 3. La medesima conclusione si impone in relazione alla doglianza, anch'essa reiterativa di un motivo proposto con l'atto di appello, riguardante la sussistenza del reato associativo, che si caratterizza per tre elementi fondamentali: un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; l'indeterminatezza del programma criminoso. Secondo la costante gieffisprudenza di legittimità, il discrimine "tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a realizzare la commissione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255471; da ultimo v. Sez. 2, n. 46868 del 03/12/2021, Caschetto, non mass.). Quanto alla doglianza difensiva inerente alla durata del vincolo associativo, va ribadito che esso non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493), ben potendo l'associazione essere progettata per operare anche per un tempo determinato (in questo senso, di recente, v. Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531 nonché Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099). Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del « programma criminoso, che segna la distinzione dal concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati a opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 35562 del 14/07/2021, Margiore, non mass.). Proprio questo ultimo aspetto è stato correttamente valorizzato e ritenuto decisivo dai giudici di merito, i quali, sulla base delle risultanze delle intercettazioni e dell'attività investigativa, descritta nella informativa acquisita con il consenso delle parti, hanno evidenziato le modalità seriali con cui operò il sodalizio criminoso, promosso e organizzato dal ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati. I giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno indicato i molteplici elementi dimostrativi della stabilità dell'accordo, della ripartizione dei ruoli, della affectio societatis nonché dell'esistenza di un'organizzazione, che disponeva di sedi operative e mezzi (i capannoni, la "centralina", gli arnesi utilizzati per lo smontaggio dei veicoli, il furgone usato per il trasporto della parti meccaniche), grazie ai quali, nell'arco temporale di poco più di un mese, furono commessi ben undici reati di furto, ricettazione e riciclaggio riguardanti una numerosa serie di veicoli, relativi documenti e pezzi di ricambio. La operatività dell'associazione - ha rimarcato la sentenza impugnata - cessò solo in seguito alle operazioni di perquisizione e sequestro effettuate dalla polizia giudiziaria.Il ruolo apicale rivestito da Ciociola nel sodalizio è stato desunto dal chiaro tenore di molteplici conversazioni intercettate, dovendosi ribadire che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo v. Sez. 2, n. 46880 del 09/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), che nel caso di specie non è stata neppure denunciata dal ricorrente. 4. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 02923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris