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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17473/2026

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ntante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 104/2021pubblicata il 13/04/2021, RG 227 del 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/20261.

La Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame proposto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] nella controversia che lo oppone alla Cassa nazionaledi assistenza e previdenza forense (la Cassa).2.

La controversia ha per oggetto la determinazione del coefficiente diriduzione della pensione di vecchiaia previsto dagli artt. 2 e 4 delRegolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa (il Regolamento),a fronte della richiesta di liquidazione della pensione anticipata condecorrenza dallo 01/04/2017 (primo giorno del mese successivo alcompimento del sessantacinquesimo anno di età ed alla presentazionedella relativa istanza).3.

Il Tribunale di Fermo, adito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenne che dovesseapplicarsi il coefficiente di riduzione del 24,60 %, corrispondente alladecurtazione dello 0,41% per sessanta mesi.4.

La Corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza appellata,ritenendo applicabile il minor coefficiente di riduzione come prospettatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ossia il 14,76%, corrispondente alla decurtazionedello 0,41% per trentasei mesi.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa, con ricorso affidato adue motivi ─ illustrati da memoria ─ ai quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.), la Cassa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 dellepreleggi, e degli artt.2, commi 1 e 2, e 4 del Regolamento.2.

Sulla questione complessivamente prospettata nel primo mezzo ilCollegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questaCorte laddove si ritiene che i regolamenti adottati dalla Cassa perdisciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioniprevidenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari, non sonoqualificabili come regolamenti in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel.Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026cod. civ., ma hanno natura negoziale, e dunque non sono qualificabilicome norme di diritto ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., «con laconseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all'ipotesi in cuivenga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cuiagli artt. 1362 ss. cod. civ.» (da ultimo, Cass. n.4389/2026, e precedenticonformi ivi richiamati).3.

La parte ricorrente è ben consapevole di questo orientamento (cfr. laproposizione in alternativa del secondo mezzo), e le ragioni addotte nellamemoria non sono sufficienti per indurre il Collegio a discostarsi daiprincipi sopra richiamati.

In ragione di ciò deve dichiararsi lainammissibilità della censura.4.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCassa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 delle preleggi,e degli artt.1362 e 1363 cod. civ.5.

Deve in primo luogo disattendersi la censura relativa alla violazionedell’art.12 delle preleggi, perché per le considerazioni sopra svolte ilRegolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa (il Regolamento)ha natura negoziale.6.

La sua interpretazione è dunque soggetta agli artt.1362 e segg. cod.civ., applicabile anche agli atti unilaterali (cfr. da ultimo Cass.n.5286/2025), nei limiti della compatibilità con la particolare natura estruttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo allacomune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto cheha posto in essere il negozio, fermo restando l’applicabilità del criteriodell'interpretazione complessiva dell’atto (in questi termini, Cass.n.9127/2015).7.

La Corte territoriale ha proceduto alla interpretazione degli artt.2,comma 1 e 2, nonché 4, comma 8, del Regolamento in difformità deiprincipi di diritto sopra richiamati, pervenendo ad un risultatointerpretativo che non è consentito né dalla lettera né dallo scopo delledisposizioni esaminate.Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/20268.

L’art.2 del Regolamento, come trascritto nel ricorso per cassazione,disciplina al comma primo i requisiti per l’accesso alla pensione divecchiaia, nei termini che seguono:«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato iseguenti requisiti: - fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa».9.

Il comma secondo della medesima disposizione, prevede poi che:«È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dal commaprecedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dalcompimento del 65° anno di età, fermo restando i requisiti della anzianitàdi iscrizione e contribuzione di cui al comma precedente.

In tal caso iltrattamento decorre dal primo giorno del mese successivo allatrasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimentodei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell’inviodella domanda».10.

Secondo il Regolamento l’anticipazione riguarda il solo requisitoanagrafico (cfr.

«fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione econtribuzione di cui al comma precedente»); e si sostanzia nella differenzatra il requisito anagrafico previsto in via ordinaria per il riconoscimentodella pensione di vecchiaia e il requisito anagrafico previsto per l’accessoalla pensione anticipata.11.

A questo proposito l’art.2 del Regolamento distingue tra: a) il requisitoanagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, variabile da 65 a 70Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026anni in ragione delle fasce temporali previste (primo comma); b) ilrequisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata,stabilito in misura fissa in 65 anni (secondo comma).12.

La differenza tra i due requisiti, calcolata secondo l’unità di misura delmese, è il parametro per la riduzione dell’importo della quota base dellapensione secondo un canone di proporzionalità fissa rispetto alla entitàdella anticipazione.13.

L’art. 4 comma 8 del Regolamento ─ come trascritto nel ricorso percassazione ─ prevede che:«In caso di anticipazione della pensione ai sensi del comma 2 dell’art. 2,l’importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dalprecedente comma 5, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ognimese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all’art. 2,comma 1».14.

Il riferimento al «requisito anagrafico previsto all’art. 2, comma 1», inuno con le altre considerazioni svolte, rende evidente che l’anticipazionedella pensione di vecchiaia è anticipazione rispetto alla maturazione delrequisito anagrafico ordinario stabilito per il conseguimento della pensionedi vecchiaia.15.

Il combinato disposto degli artt.2 (commi 1 e 2) e 4 (comma 8) delRegolamento impone pertanto alla Cassa, e all’interprete : a) diindividuare il requisito anagrafico previsto in via ordinaria per ilconseguimento della pensione di vecchiaia, avuto riguardo all’anno dipresentazione della domanda di pensione (art.2 comma 1); b) di calcolarela differenza ─ in mesi ─ tra il requisito anagrafico così determinato equello stabilito per l’accesso alla pensione anticipata (65 anni, art.2comma 2); c) di moltiplicare tale differenza per il coefficiente dello 0,41%.16.

Una diversa interpretazione, quale quella compiuta dalla Corteterritoriale, non è consentita, perché si discosta dall’intento di ancorare lariduzione dell’importo della quota di base della pensione anticipata allaNumero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026misura della anticipazione, determinata secondo un canone diproporzionalità fisso e invariabile.17.

Non può dunque attribuirsi rilievo, come invece ha fatto la Corteterritoriale, al requisito anagrafico previsto per l’anno nel quale è statapresentata la domanda di pensione anticipata, perché tale criterio nonancora la riduzione dell’importo della quota base alla effettiva misura dellaanticipazione.18.

È invece necessario stabilire l’anno nel quale si sarebbe conseguito ilrequisito anagrafico, in ragione delle fasce temporali stabilite dall’art.2comma 1 del Regolamento, perché l’anticipazione della pensione è divisatadal Regolamento con riferimento a questo termine.19.

È pacifico in causa che al 1° gennaio 2017 il controricorrente nonaveva ancora maturato il requisito anagrafico stabilito in via ordinariadall’art.2 comma 1 del Regolamento, perché per l’anno 2017 il requisitoanagrafico era stabilito in 68 anni ed egli ne ha compiuti 65 nel 2017 (v.,controricorso).20.

Siccome il requisito anagrafico stabilito in via ordinaria non era ancoramaturato, non poteva configurarsi alcuna anticipazione rilevante ex artt.2,comma 1 e 2, nonché 4, comma 8, del Regolamento.21.

Il requisito de quo sarebbe invece maturato solo al 1° gennaio 2021,al compimento del 70° anno.

È con riferimento a questo termine che deveessere calcolata la riduzione proporzionale alla anticipazione, perché per leconsiderazioni più volte espresse non può configurarsi alcuna anticipazione(ai sensi del Regolamento) se non con riferimento al momento di effettivopossesso del requisito anagrafico stabilito in via ordinaria.22.

I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del secondo motivo diricorso, con la cassazione della sentenza impugnata in riferimento almotivo accolto.23.

La corte territoriale dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciatie all’esito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilprimo motivo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Ancona in diversa composizione che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il26/05/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 104/2021pubblicata il 13/04/2021, RG 227 del 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/20261. La Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame proposto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] nella controversia che lo oppone alla Cassa nazionaledi assistenza e previdenza forense (la Cassa).2. La controversia ha per oggetto la determinazione del coefficiente diriduzione della pensione di vecchiaia previsto dagli artt. 2 e 4 delRegolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa (il Regolamento),a fronte della richiesta di liquidazione della pensione anticipata condecorrenza dallo 01/04/2017 (primo giorno del mese successivo alcompimento del sessantacinquesimo anno di età ed alla presentazionedella relativa istanza).3. Il Tribunale di Fermo, adito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenne che dovesseapplicarsi il coefficiente di riduzione del 24,60 %, corrispondente alladecurtazione dello 0,41% per sessanta mesi.4. La Corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza appellata,ritenendo applicabile il minor coefficiente di riduzione come prospettatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ossia il 14,76%, corrispondente alla decurtazionedello 0,41% per trentasei mesi.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa, con ricorso affidato adue motivi ─ illustrati da memoria ─ ai quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.), la Cassa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 dellepreleggi, e degli artt.2, commi 1 e 2, e 4 del Regolamento.2. Sulla questione complessivamente prospettata nel primo mezzo ilCollegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questaCorte laddove si ritiene che i regolamenti adottati dalla Cassa perdisciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioniprevidenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari, non sonoqualificabili come regolamenti in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel.Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026cod. civ., ma hanno natura negoziale, e dunque non sono qualificabilicome norme di diritto ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., «con laconseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all'ipotesi in cuivenga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cuiagli artt. 1362 ss. cod. civ.» (da ultimo, Cass. n.4389/2026, e precedenticonformi ivi richiamati).3. La parte ricorrente è ben consapevole di questo orientamento (cfr. laproposizione in alternativa del secondo mezzo), e le ragioni addotte nellamemoria non sono sufficienti per indurre il Collegio a discostarsi daiprincipi sopra richiamati. In ragione di ciò deve dichiararsi lainammissibilità della censura.4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCassa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 delle preleggi,e degli artt.1362 e 1363 cod. civ.5. Deve in primo luogo disattendersi la censura relativa alla violazionedell’art.12 delle preleggi, perché per le considerazioni sopra svolte ilRegolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa (il Regolamento)ha natura negoziale.6. La sua interpretazione è dunque soggetta agli artt.1362 e segg. cod.civ., applicabile anche agli atti unilaterali (cfr. da ultimo Cass.n.5286/2025), nei limiti della compatibilità con la particolare natura estruttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo allacomune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto cheha posto in essere il negozio, fermo restando l’applicabilità del criteriodell'interpretazione complessiva dell’atto (in questi termini, Cass.n.9127/2015).7. La Corte territoriale ha proceduto alla interpretazione degli artt.2,comma 1 e 2, nonché 4, comma 8, del Regolamento in difformità deiprincipi di diritto sopra richiamati, pervenendo ad un risultatointerpretativo che non è consentito né dalla lettera né dallo scopo delledisposizioni esaminate.Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/20268. L’art.2 del Regolamento, come trascritto nel ricorso per cassazione,disciplina al comma primo i requisiti per l’accesso alla pensione divecchiaia, nei termini che seguono:«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato iseguenti requisiti: - fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa».9. Il comma secondo della medesima disposizione, prevede poi che:«È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dal commaprecedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dalcompimento del 65° anno di età, fermo restando i requisiti della anzianitàdi iscrizione e contribuzione di cui al comma precedente. In tal caso iltrattamento decorre dal primo giorno del mese successivo allatrasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimentodei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell’inviodella domanda».10. Secondo il Regolamento l’anticipazione riguarda il solo requisitoanagrafico (cfr. «fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione econtribuzione di cui al comma precedente»); e si sostanzia nella differenzatra il requisito anagrafico previsto in via ordinaria per il riconoscimentodella pensione di vecchiaia e il requisito anagrafico previsto per l’accessoalla pensione anticipata.11. A questo proposito l’art.2 del Regolamento distingue tra: a) il requisitoanagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, variabile da 65 a 70Numero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026anni in ragione delle fasce temporali previste (primo comma); b) ilrequisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata,stabilito in misura fissa in 65 anni (secondo comma).12. La differenza tra i due requisiti, calcolata secondo l’unità di misura delmese, è il parametro per la riduzione dell’importo della quota base dellapensione secondo un canone di proporzionalità fissa rispetto alla entitàdella anticipazione.13. L’art. 4 comma 8 del Regolamento ─ come trascritto nel ricorso percassazione ─ prevede che:«In caso di anticipazione della pensione ai sensi del comma 2 dell’art. 2,l’importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dalprecedente comma 5, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ognimese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all’art. 2,comma 1».14. Il riferimento al «requisito anagrafico previsto all’art. 2, comma 1», inuno con le altre considerazioni svolte, rende evidente che l’anticipazionedella pensione di vecchiaia è anticipazione rispetto alla maturazione delrequisito anagrafico ordinario stabilito per il conseguimento della pensionedi vecchiaia.15. Il combinato disposto degli artt.2 (commi 1 e 2) e 4 (comma 8) delRegolamento impone pertanto alla Cassa, e all’interprete : a) diindividuare il requisito anagrafico previsto in via ordinaria per ilconseguimento della pensione di vecchiaia, avuto riguardo all’anno dipresentazione della domanda di pensione (art.2 comma 1); b) di calcolarela differenza ─ in mesi ─ tra il requisito anagrafico così determinato equello stabilito per l’accesso alla pensione anticipata (65 anni, art.2comma 2); c) di moltiplicare tale differenza per il coefficiente dello 0,41%.16. Una diversa interpretazione, quale quella compiuta dalla Corteterritoriale, non è consentita, perché si discosta dall’intento di ancorare lariduzione dell’importo della quota di base della pensione anticipata allaNumero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026misura della anticipazione, determinata secondo un canone diproporzionalità fisso e invariabile.17. Non può dunque attribuirsi rilievo, come invece ha fatto la Corteterritoriale, al requisito anagrafico previsto per l’anno nel quale è statapresentata la domanda di pensione anticipata, perché tale criterio nonancora la riduzione dell’importo della quota base alla effettiva misura dellaanticipazione.18. È invece necessario stabilire l’anno nel quale si sarebbe conseguito ilrequisito anagrafico, in ragione delle fasce temporali stabilite dall’art.2comma 1 del Regolamento, perché l’anticipazione della pensione è divisatadal Regolamento con riferimento a questo termine.19. È pacifico in causa che al 1° gennaio 2017 il controricorrente nonaveva ancora maturato il requisito anagrafico stabilito in via ordinariadall’art.2 comma 1 del Regolamento, perché per l’anno 2017 il requisitoanagrafico era stabilito in 68 anni ed egli ne ha compiuti 65 nel 2017 (v.,controricorso).20. Siccome il requisito anagrafico stabilito in via ordinaria non era ancoramaturato, non poteva configurarsi alcuna anticipazione rilevante ex artt.2,comma 1 e 2, nonché 4, comma 8, del Regolamento.21. Il requisito de quo sarebbe invece maturato solo al 1° gennaio 2021,al compimento del 70° anno. È con riferimento a questo termine che deveessere calcolata la riduzione proporzionale alla anticipazione, perché per leconsiderazioni più volte espresse non può configurarsi alcuna anticipazione(ai sensi del Regolamento) se non con riferimento al momento di effettivopossesso del requisito anagrafico stabilito in via ordinaria.22. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del secondo motivo diricorso, con la cassazione della sentenza impugnata in riferimento almotivo accolto.23. La corte territoriale dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciatie all’esito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 18219/2021Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 17473/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilprimo motivo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Ancona in diversa composizione che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il26/05/2026.La PresidenteIrene Tricomi
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