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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 28176/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11200-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1143/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 620/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n.11200/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 30.10.2018, confermando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] pubblici Brindisi al pagamento di euro 6.252,08 a favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori e spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal Regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 nuovo C.d.S. (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti, essendo stato adibito per cinque giorni alla settimana alla guida di automezzi adibiti al trasporto pubblico di persone su tratte urbane ed extraurbane per percorsi più lunghi di 50 chilometri.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto presunto il danno subito dal lavoratore, qualificato come danno da usura psicofisica provocato dalla maggiore penosità del lavoro (e non come danno biologico), liquidando il danno in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore con tre motivi; il lavoratore è rimasto intimato.

4. In data precedente all'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] pubblici Brindisi ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante della società nonchè dall'avvocato della stessa, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso.

5. Il giudizio fra la società e il lavoratore, rimasto intimato, deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11200-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1143/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 620/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n.11200/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 30.10.2018, confermando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] pubblici Brindisi al pagamento di euro 6.252,08 a favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori e spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal Regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 nuovo C.d.S. (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti, essendo stato adibito per cinque giorni alla settimana alla guida di automezzi adibiti al trasporto pubblico di persone su tratte urbane ed extraurbane per percorsi più lunghi di 50 chilometri. 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto presunto il danno subito dal lavoratore, qualificato come danno da usura psicofisica provocato dalla maggiore penosità del lavoro (e non come danno biologico), liquidando il danno in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo. 3. Avverso tale sentenza ricorre il datore con tre motivi; il lavoratore è rimasto intimato. 4. In data precedente all'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] pubblici Brindisi ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante della società nonchè dall'avvocato della stessa, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso. 5. Il giudizio fra la società e il lavoratore, rimasto intimato, deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale