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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2025

Cassazione n. 30882/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2365/2025 CC - 09/07/2025 R.G.N. 16957/2025 Sentenza oscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30882/2025 Roma, lì, 15/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 13 giugno 2024, ha respinto le richieste presentate da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra varie sentenze, e per l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

L'ordinanza ricostruisce che l'istante, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto di applicare l'istituto della continuazione in relazione a tre sentenze emesse dalla Corte di appello di Genova nelle date del 25 marzo 1994, del 24 luglio 1994 e del 21 aprile 1994, per reati di natura diversa commessi tra il dicembre 1992 e il luglio 1993.

In data 23/12/2023 egli aveva presentato una ulteriore istanza, in cui affermava di essere detenuto in espiazione di una condanna a venticinque anni di reclusione inflitta dal Tribunale di grande istanza di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta dall'autorità italiana in data 11 ottobre 2018, che il procuratore generale di Genova aveva emesso nei suoi confronti, in data 18 agosto 1997, un cumulo per l'espiazione di varie condanne alla pena complessiva di anni nove, mesi quattro e giorni quattro di reclusione, e che la condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere incorporata a detto cumulo, con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

Infine, in data 20/01/2024, egli aveva proposto un'altra istanza, con cui chiedeva l'applicazione della continuazione tra le sentenze di cui alla prima richiesta, sostenendo di avere commesso i vari reati essendo tossicodipendente, e chiedeva la rideterminazione della pena nella quantità già espiata, con conseguente dichiarazione di estinzione della stessa.

La Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione della continuazione per l'assenza di qualunque elemento indicativo dell'unicità di disegno criminoso, non affermato neppure dal ricorrente, le cui istanze sono rimaste generiche sul punto.

I reati giudicati con dette sentenze sono eterogenei, e nonostante la loro vicinanza temporale non vi è alcun elemento da cui dedurre che le varie condotte siano state programmate unitariamente, sin dal primo reato.

Lo stato di tossicodipendenza, poi, non è dimostrato, ed anzi il tribunale di Sanremo, che emise la prima condanna relativa a delitti di violenza sessuale, escluse la sussistenza del reato di cessione di cocaina ed anche la mera presenza di tale sostanza nel momento di consumazione di tali delitti, mentre gli altri reati hanno una tipologia non collegabile all'uso di sostanze stupefacenti.

La Corte di appello ha ritenuto infondata anche la richiesta di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

Nel cumulo emesso in data 05 maggio 2023 il Procuratore generale ha correttamente tenuto conto della pluralità di condanne e dei periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non potendosi imputare ad un reato periodi detentivi sofferti prima della sua commissione, in applicazione del divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Il pubblico ministero ha emesso, perciò, una serie di cumuli parziali, calcolando per ciascuno di essi la pena residua da espiare e quella irrogata per il reato successivamente commesso, detraendo eventuali periodi di custodia cautelare.

Nell'ambito di ogni cumulo parziale, il criterio moderatore è stato applicato solo quando la pena è risultata superiore ai limiti fissati dalla norma, e verificando quale calcolo fosse più favorevole al reo.

Il condannato ha contestato solo il terzo cumulo parziale, contenente la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che in esso avrebbe dovuto essere sommata a tale condanna la pena ancora da espiare, pari a 9 anni, 4 mesi e 4 giorni, ma il pubblico ministero ha effettuato il calcolo più favorevole, determinando la pena complessiva in anni 30, mesi 8, giorni 19 ed euro 1.032 di multa, ridotta a 30 anni di reclusione e 1.032 euro di multa per il criterio moderatore, e ulteriormente ridotta mediante la detrazione del presofferto.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in reazione al diniego della continuazione.

La motivazione dell'ordinanza è carente e illogica, avendo negato la continuazione anche solo parziale, quanto meno tra i delitti di rapina e di estorsione, pacificamente omogenei.

Peraltro, il diniego per la eterogeneità dei reati non è correttamente motivato, dal momento che l'art. 81, comma 2, cod. pen. consente il riconoscimento della continuazione anche tra reati diversi e non omogenei.

Il giudice dell'esecuzione deve valutare unitariamente le spinte a delinquere, secondo gli indici rivelatori costituiti dalla ridotta distanza cronologica, dalle concrete modalità della condotta, dall'omogeneità del bene tutelato e dalle causali delle condotte, e la sua valutazione deve sempre conformarsi al principio del favor rei.

L'ordinanza, invece, non ha effettuato tale valutazione e non ha risposto agli argomenti addotti a sostegno della richiesta.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e la contraddittorietà e mancanza della motivazione, con riferimento agli artt. 78 e 80 cod. pen.

La pretesa dell'ordinanza, di scindere le condanne per formare cumuli diversi, rende inapplicabili i criteri moderatori ed è immotivata.

La sentenza straniera, una volta riconosciuta, doveva essere inserita nel medesimo cumulo e sommata alla pena da espiare ivi già determinata, pari a nove anni, 4 mesi e 4 giorni di reclusione, per poi ridurre la pena a trent'anni, ai sensi dell'art. 78 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello ha ampiamente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione, con riferimento a tutti i reati, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Nel presente caso, la Corte di appello ha valutato che, nonostante una generica vicinanza temporale tra i reati indicati, manca in riferimento ad essi l'omogeneità delle condotte, e che non vi sono elementi per ritenere che gli stessi siano stati preordinati all'epoca di consumazione del primo, una violenza sessuale con sequestro di persona, trattandosi di delitti di estorsione e rissa, e infine del delitto di evasione seguito dalla rapina di un ciclomotore usato per fuggire dopo di essa, essendo in particolare queste ultime due condotte palesemente estemporanee ed occasionali, tenute in relazione all'improvviso presentarsi dell'opportunità di allontanarsi, violando lo stato di detenzione.

Il ricorrente non si confronta adeguatamente con questa motivazione, perché si limita ad opporre alla valutazione della mancanza di una omogeneità dei titoli di reato e della modalità delle condotte una propria, diversa valutazione circa la non eterogeneità delle condotte di estorsione e di rapina di un ciclomotore, e non offre alcun elemento da cui dedurre che tali fatti sono attuativi di un unico e preordinato disegno criminoso, e non sono invece dovuti ad una inclinazione a delinquere o una mera scelta di vita.

Il ricorso non si confronta neppure con la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la rilevanza dell'asserita condizione di tossicodipendenza, contro la quale non formula neppure specifiche doglianze.

L'ordinanza ha rilevato che non è provata alcuna condizione di tossicodipendenza all'epoca dei reati in questione, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui lo stato di tossicodipendenza deve essere «specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione» (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187).

Il ricorrente nulla oppone a questa constatazione, e non fornisce alcuna documentazione che dimostri la condizione da lui asserita.

Inoltre l'ordinanza ha rilevato che nessuno dei reati in questione risulta commesso in stato di alterazione o in connessione con l'uso di sostanze stupefacenti, essendo stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestato unitamente al reato di violenza sessuale.

Questa valutazione è conforme alla norma dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, perché essa ha inserito, tra gli elementi che incidono sull'applicazione della continuazione, la «consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza»: tale condizione personale, pertanto, rileva non con riferimento a qualunque reato commesso da un soggetto tossicodipendente, ma quando tra i reati e la condizione di tossicodipendenza vi sia una relazione.

L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente la norma, valutando l'insussistenza di una simile relazione, ed anche sotto questo profilo il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione, dal momento che continua a fare riferimento al reato contestato unitamente a quello di violenza sessuale, senza tenere conto della sua esclusione da parte dei giudici di merito, e non offre alcun elemento che dimostri, come apoditticamente asserito, che lo stato di tossicodipendenza lo abbia determinato a compiere tutti gli illeciti contestati.

3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.

Il pubblico ministero ha indicato con precisione il motivo della formazione di tre cumuli parziali, consistente nella necessità di rispettare il divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., predisponendo perciò cumuli distinti in relazione ai vari periodi di carcerazione sofferta, così da evitare di applicare la fungibilità di una pena già sofferta a reati commessi dopo la sua espiazione.

In particolare, poiché il secondo cumulo parziale è relativo al periodo di carcerazione sofferto dal 12/05/1993 al 26/07/1997, correttamente non è stata inserita in esso la condanna emessa dal Tribunale di grande istanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2015, riconosciuta in Italia con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 ottobre 2018, perché relativa ad un omicidio commesso il 30/07/1997 e quindi dopo l'inizio di quel periodo di carcerazione.

Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., poi, è stato applicato sul terzo cumulo parziale, dopo avere aggiunto alla pena irrogata dal predetto tribunale francese, mediante il semplice cumulo materiale, quella residuante dal cumulo parziale precedente, così fornendo una valutazione complessiva favorevole al reo.

Il giudice dell'esecuzione, ribadendo la correttezza di tale proceduta, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art.78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Rv. 285537; vedi anche Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939).

La sua motivazione, pertanto, è logica, esaustiva, e conforme alle norme di legge e ai principi della giurisprudenza di legittimità.

4. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso deve essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, anche se solo asserita, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 09 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2365/2025 CC - 09/07/2025 R.G.N. 16957/2025 Sentenza oscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30882/2025 Roma, lì, 15/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 13 giugno 2024, ha respinto le richieste presentate da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra varie sentenze, e per l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. L'ordinanza ricostruisce che l'istante, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto di applicare l'istituto della continuazione in relazione a tre sentenze emesse dalla Corte di appello di Genova nelle date del 25 marzo 1994, del 24 luglio 1994 e del 21 aprile 1994, per reati di natura diversa commessi tra il dicembre 1992 e il luglio 1993. In data 23/12/2023 egli aveva presentato una ulteriore istanza, in cui affermava di essere detenuto in espiazione di una condanna a venticinque anni di reclusione inflitta dal Tribunale di grande istanza di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta dall'autorità italiana in data 11 ottobre 2018, che il procuratore generale di Genova aveva emesso nei suoi confronti, in data 18 agosto 1997, un cumulo per l'espiazione di varie condanne alla pena complessiva di anni nove, mesi quattro e giorni quattro di reclusione, e che la condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere incorporata a detto cumulo, con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Infine, in data 20/01/2024, egli aveva proposto un'altra istanza, con cui chiedeva l'applicazione della continuazione tra le sentenze di cui alla prima richiesta, sostenendo di avere commesso i vari reati essendo tossicodipendente, e chiedeva la rideterminazione della pena nella quantità già espiata, con conseguente dichiarazione di estinzione della stessa. La Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione della continuazione per l'assenza di qualunque elemento indicativo dell'unicità di disegno criminoso, non affermato neppure dal ricorrente, le cui istanze sono rimaste generiche sul punto. I reati giudicati con dette sentenze sono eterogenei, e nonostante la loro vicinanza temporale non vi è alcun elemento da cui dedurre che le varie condotte siano state programmate unitariamente, sin dal primo reato. Lo stato di tossicodipendenza, poi, non è dimostrato, ed anzi il tribunale di Sanremo, che emise la prima condanna relativa a delitti di violenza sessuale, escluse la sussistenza del reato di cessione di cocaina ed anche la mera presenza di tale sostanza nel momento di consumazione di tali delitti, mentre gli altri reati hanno una tipologia non collegabile all'uso di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha ritenuto infondata anche la richiesta di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Nel cumulo emesso in data 05 maggio 2023 il Procuratore generale ha correttamente tenuto conto della pluralità di condanne e dei periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non potendosi imputare ad un reato periodi detentivi sofferti prima della sua commissione, in applicazione del divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il pubblico ministero ha emesso, perciò, una serie di cumuli parziali, calcolando per ciascuno di essi la pena residua da espiare e quella irrogata per il reato successivamente commesso, detraendo eventuali periodi di custodia cautelare. Nell'ambito di ogni cumulo parziale, il criterio moderatore è stato applicato solo quando la pena è risultata superiore ai limiti fissati dalla norma, e verificando quale calcolo fosse più favorevole al reo. Il condannato ha contestato solo il terzo cumulo parziale, contenente la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che in esso avrebbe dovuto essere sommata a tale condanna la pena ancora da espiare, pari a 9 anni, 4 mesi e 4 giorni, ma il pubblico ministero ha effettuato il calcolo più favorevole, determinando la pena complessiva in anni 30, mesi 8, giorni 19 ed euro 1.032 di multa, ridotta a 30 anni di reclusione e 1.032 euro di multa per il criterio moderatore, e ulteriormente ridotta mediante la detrazione del presofferto. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in reazione al diniego della continuazione. La motivazione dell'ordinanza è carente e illogica, avendo negato la continuazione anche solo parziale, quanto meno tra i delitti di rapina e di estorsione, pacificamente omogenei. Peraltro, il diniego per la eterogeneità dei reati non è correttamente motivato, dal momento che l'art. 81, comma 2, cod. pen. consente il riconoscimento della continuazione anche tra reati diversi e non omogenei. Il giudice dell'esecuzione deve valutare unitariamente le spinte a delinquere, secondo gli indici rivelatori costituiti dalla ridotta distanza cronologica, dalle concrete modalità della condotta, dall'omogeneità del bene tutelato e dalle causali delle condotte, e la sua valutazione deve sempre conformarsi al principio del favor rei. L'ordinanza, invece, non ha effettuato tale valutazione e non ha risposto agli argomenti addotti a sostegno della richiesta. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e la contraddittorietà e mancanza della motivazione, con riferimento agli artt. 78 e 80 cod. pen. La pretesa dell'ordinanza, di scindere le condanne per formare cumuli diversi, rende inapplicabili i criteri moderatori ed è immotivata. La sentenza straniera, una volta riconosciuta, doveva essere inserita nel medesimo cumulo e sommata alla pena da espiare ivi già determinata, pari a nove anni, 4 mesi e 4 giorni di reclusione, per poi ridurre la pena a trent'anni, ai sensi dell'art. 78 cod. pen. 3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha ampiamente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione, con riferimento a tutti i reati, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nel presente caso, la Corte di appello ha valutato che, nonostante una generica vicinanza temporale tra i reati indicati, manca in riferimento ad essi l'omogeneità delle condotte, e che non vi sono elementi per ritenere che gli stessi siano stati preordinati all'epoca di consumazione del primo, una violenza sessuale con sequestro di persona, trattandosi di delitti di estorsione e rissa, e infine del delitto di evasione seguito dalla rapina di un ciclomotore usato per fuggire dopo di essa, essendo in particolare queste ultime due condotte palesemente estemporanee ed occasionali, tenute in relazione all'improvviso presentarsi dell'opportunità di allontanarsi, violando lo stato di detenzione. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con questa motivazione, perché si limita ad opporre alla valutazione della mancanza di una omogeneità dei titoli di reato e della modalità delle condotte una propria, diversa valutazione circa la non eterogeneità delle condotte di estorsione e di rapina di un ciclomotore, e non offre alcun elemento da cui dedurre che tali fatti sono attuativi di un unico e preordinato disegno criminoso, e non sono invece dovuti ad una inclinazione a delinquere o una mera scelta di vita. Il ricorso non si confronta neppure con la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la rilevanza dell'asserita condizione di tossicodipendenza, contro la quale non formula neppure specifiche doglianze. L'ordinanza ha rilevato che non è provata alcuna condizione di tossicodipendenza all'epoca dei reati in questione, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui lo stato di tossicodipendenza deve essere «specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione» (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187). Il ricorrente nulla oppone a questa constatazione, e non fornisce alcuna documentazione che dimostri la condizione da lui asserita. Inoltre l'ordinanza ha rilevato che nessuno dei reati in questione risulta commesso in stato di alterazione o in connessione con l'uso di sostanze stupefacenti, essendo stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestato unitamente al reato di violenza sessuale. Questa valutazione è conforme alla norma dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, perché essa ha inserito, tra gli elementi che incidono sull'applicazione della continuazione, la «consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza»: tale condizione personale, pertanto, rileva non con riferimento a qualunque reato commesso da un soggetto tossicodipendente, ma quando tra i reati e la condizione di tossicodipendenza vi sia una relazione. L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente la norma, valutando l'insussistenza di una simile relazione, ed anche sotto questo profilo il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione, dal momento che continua a fare riferimento al reato contestato unitamente a quello di violenza sessuale, senza tenere conto della sua esclusione da parte dei giudici di merito, e non offre alcun elemento che dimostri, come apoditticamente asserito, che lo stato di tossicodipendenza lo abbia determinato a compiere tutti gli illeciti contestati. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. Il pubblico ministero ha indicato con precisione il motivo della formazione di tre cumuli parziali, consistente nella necessità di rispettare il divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., predisponendo perciò cumuli distinti in relazione ai vari periodi di carcerazione sofferta, così da evitare di applicare la fungibilità di una pena già sofferta a reati commessi dopo la sua espiazione. In particolare, poiché il secondo cumulo parziale è relativo al periodo di carcerazione sofferto dal 12/05/1993 al 26/07/1997, correttamente non è stata inserita in esso la condanna emessa dal Tribunale di grande istanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2015, riconosciuta in Italia con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 ottobre 2018, perché relativa ad un omicidio commesso il 30/07/1997 e quindi dopo l'inizio di quel periodo di carcerazione. Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., poi, è stato applicato sul terzo cumulo parziale, dopo avere aggiunto alla pena irrogata dal predetto tribunale francese, mediante il semplice cumulo materiale, quella residuante dal cumulo parziale precedente, così fornendo una valutazione complessiva favorevole al reo. Il giudice dell'esecuzione, ribadendo la correttezza di tale proceduta, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art.78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Rv. 285537; vedi anche Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939). La sua motivazione, pertanto, è logica, esaustiva, e conforme alle norme di legge e ai principi della giurisprudenza di legittimità. 4. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso deve essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, anche se solo asserita, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 09 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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