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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 ottobre 2016

Cassazione n. 08414/2023

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[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere alla quale Alampi è sottoposto per sei reati di rapina (cinque dei quali pluriaggravati), due delitti di porto in luogo pubblico di arma da guerra e sette reati di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al giudicato cautelare, alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati.

5. La difesa ha obliterato le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), rilevabile anche nella fase cautelare, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).

Senza fondamento il ricorrente ha dedotto che il principio del giudicato cautelare avrebbe rilievo solo "a favore dell'imputato", facendo poi riferimento alle esigenze cautelari dell'inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non menzionate nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha correttamente osservato che il solo decorso del tempo di esecuzione della misura è circostanza inidonea a dimostrare la sopravvenuta attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari in assenza di ulteriori elementi che siano sintomatici del mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (cfr. Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324;Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652).

L'ordinanza ha poi richiamato la notevole caratura criminale dell'imputato, desumendo il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dalla estrema gravità dei delitti commessi, descrivendone le modalità, nonché dai suoi numerosi e specifici precedenti penali e giudiziari; ha altresì evidenziato che unica misura idonea a fronteggiare detto pericolo è quella di massimo grado, ricordando anche che Alampi commise una delle tante rapine pluriaggravate quando si trovava sottoposto ad una misura cautelare.

La motivazione del provvedimento impugnato non è affatto mancante; il Tribunale ha anche richiamato l'orientamento espresso dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.1r P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere alla quale Alampi è sottoposto per sei reati di rapina (cinque dei quali pluriaggravati), due delitti di porto in luogo pubblico di arma da guerra e sette reati di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al giudicato cautelare, alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 5. La difesa ha obliterato le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), rilevabile anche nella fase cautelare, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Senza fondamento il ricorrente ha dedotto che il principio del giudicato cautelare avrebbe rilievo solo "a favore dell'imputato", facendo poi riferimento alle esigenze cautelari dell'inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non menzionate nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha correttamente osservato che il solo decorso del tempo di esecuzione della misura è circostanza inidonea a dimostrare la sopravvenuta attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari in assenza di ulteriori elementi che siano sintomatici del mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324;Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652). L'ordinanza ha poi richiamato la notevole caratura criminale dell'imputato, desumendo il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dalla estrema gravità dei delitti commessi, descrivendone le modalità, nonché dai suoi numerosi e specifici precedenti penali e giudiziari; ha altresì evidenziato che unica misura idonea a fronteggiare detto pericolo è quella di massimo grado, ricordando anche che Alampi commise una delle tante rapine pluriaggravate quando si trovava sottoposto ad una misura cautelare. La motivazione del provvedimento impugnato non è affatto mancante; il Tribunale ha anche richiamato l'orientamento espresso dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.1r P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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