CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18521/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezze del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge alla dosimetria della pena ed alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,' 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono oltre che non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, come nel caso concreto il primo giudice non abbia potuto ignorare gli innumerevoii precedenti per reati contro il patrimonio nonché la pervicacia criminale dimostrata dall'imputato che ha organizzato i fatti dimostrando di non avere alcun freno inibitore nella commissione di illeciti. Tali circostanze impongono sicuramente una risposta punitiva di difesa della società da comportamenti che seppur, non violenti contro le persone le rendono vulnerabili anche in luoghi, quali istituti scolastici, nei quali da un lato appare difficile control- lare il puntuale accesso e dall'altro sono luoghi nei quali, per la presenza di minori, restituiscono per la Corte territoriale un particolare allarme sociale. Il contesto nel quale sono avvenuti i fatti viene locicamente ritenuto dimo- strativo di uno stile di vita da parte dei Bettera non arginabile applicando una pena ai minimi edittali, considerazione che ben può, quindi, giustficare la condanna alla pena indicata dal primo giudice che pur discostandosi dal minimo edittale ha com- piuto precise valutazioni di supporto alla sua decisione. N. 18521/2024 R.G. Inoltre, quanto all'aumento per la continuazione, quando lo stesso è di minima entità, com'è stato chiarito da questa Corte, il giudice di merito, nel calcolare l'in- cremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discre- zionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spam- pinato, Rv. 284005 - 01; conf. Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 - 02). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c