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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 23424/2026

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ribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestopronunciarsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosiai motivi del ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, emessain data 7 gennaio 2026 dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alconcorso nei delitti di cui all’art. 648, cod. pen., specificamente indicati in rubrica.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure nei termini di seguitoenunciati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con motivo unico, variamente articolato, si duole di violazione di legge evizio di motivazione, in relazione all’art. 106 cod. proc. pen., e al diritto di difesa,nominato dal ricorrente, pronunciata dal Tribunale all’udienza camerale del 18febbraio 2026.

In quella sede, il Tribunale, preso atto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava, asua volta, indagato nel medesimo procedimento, invitava l’indagato a nominare,seduta stante, un altro difensore di fiducia, che si vedeva costretto a preparare ladifesa e l’esposizione orale in soli dodici minuti.

La mancata assegnazione di untermine a difesa e di un congruo differimento dell’udienza ha comportato laviolazione anche del disposto dell’art. 106, comma 2, cod. proc. pen.La giurisprudenza citata dal Tribunale (Sez. 5, n. 48337 del 18/10/2022,Carbone, non mass., in cui, in motivazione, si è ritenuto che “il ruolo di difensore,nella misura in cui venga esercitato da un soggetto sottoposto ad indagininell'ambito del medesimo procedimento penale, non si possa ritenereaccompagnato dal necessario distacco che, in una alla specifica preparazionetecnica, di cui il difensore è portatore, garantisca effettività alla difesa, nel rilievocostituzionale riconosciuto a tale attività quale componente non rinuncia bile delloStato di diritto”) a conforto della propria decisione sarebbe inconferente, postoche, nel caso di specie, non vi sono contestazioni di reati in concorso con l’Avv.Nel caso in esame, pertanto, non ricorreva l’ipotesi di una difesa non effettivaovvero condizionata da un interesse difensivo proprio, in danno dell’assistito.

Ladifesa menziona, a supporto della propria tesi, la decisione adottata da Sez. 2, n.10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310-01, secondo cui «non è sufficiente aintegrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di lineedi difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi siaassolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così dadeterminare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, peril difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro».In ogni caso, ad avviso del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbeavuto competenza a pronunciarsi sull’incompatibilità, data la natura incidentaledel procedimento cautelare nei confronti del procedimento principale.2.2.

Nella seconda parte del motivo, si contesa la valutazione della gravitàindiziaria, affermata nonostante l’indimostrata ricorrenza degli elementi costitutividel reato provvisoriamente ascritto.2.3.

Nella terza parte del motivo, si lamenta la ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari e la scelta della misura cautelare più afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

La prima parte del primo motivo, relativa all’asserita violazione dell’art. 106cod. proc. pen. (secondo cui «la difesa di più imputati può essere assunta da undifensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili»), èinfondata.Come puntualizzato nell’impugnato provvedimento, in occasione dell’udienzacamerale del 18 febbraio 2026, il pubblico ministero sollevava l’eccezione diincompatibilità tra l’odierno ricorrente e il suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per condotta di favoreggiamento a vantaggio di tal [OSCURATO:PERSONA] PioBevilacqua, a sua volta indagato nel presente procedimento per due delitti (lericettazioni di cui ai capi 14 e 23 della provvisoria imputazione), commessi inconcorso con l’odierno ricorrente.Il Tribunale del riesame, pronunciandosi sull’eccezione, dichiaraval’incompatibilità, osservando che la condotta per cui il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA], Avv.essere stata commessa in favore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che risultasottoposto a misura cautelare nell’ambito del presente procedimento per duedelitti» (le ricettazioni di cui ai capi 14 e 23 della provvisoria imputazione),«commessi in concorso con l’odierno ricorrente».Tanto è stato ritenuto sufficiente dal Collegio del riesame per sancire ungiudizio di incompatibilità, ex art. 106 cod. proc. pen., tra le posizioni processualidei due coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, tra quest’ultimo e il suodifensore di fiducia.A supporto della declaratoria d’incompatibilità, il Tribunale ha evidenziato larilevanza del principio di effettività della difesa, inevitabilmente compromesso,secondo l’ordinanza impugnata, da una situazione in cui il ruolo di difensore,esercitato da un soggetto sottoposto ad indagini nell'ambito del medesimoprocedimento penale, non poteva ritenersi accompagnato dal «necessario distaccoche, in uno alla specifica preparazione tecnica, di cui il difensore è portatore,garantisca effettività alla difesa, nel rilievo costituzionale riconosciuto a taledel 18/10/2022, Carbone, non mass., in motivazione).Come anticipato nel “ritenuto in fatto”, la difesa ha eccepito l’inconferenza delprecedente valorizzato dal Tribunale, posto che, nel caso di specie, il ricorrente el’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non risultavano indagati per capi di imputazione comuni o per“sottostanti situazioni comuni” (così a p. 5 del ricorso), sicché non potevafondatamente sollevarsi il dubbio di una difesa non effettiva ovvero condizionatada un interesse difensivo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in danno del suo assistito.2.1.

Così ricostruiti i termini della questione, questo Collegio intendepuntualizzare che, impregiudicata la correttezza dell’epilogo decisorio(declaratoria d’incompatibilità) indicato dal Tribunale, la situazione diincompatibilità tra il ricorrente e il proprio difensore di fiducia deriva da un sottesoconflitto d’interessi, posto che quest’ultimo è risultato essere indagato ‒ nelmedesimo procedimento che vede indagato l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ‒ per ilreato di favoreggiamento e, segnatamente, per una condotta a favore di unapersona ([OSCURATO:PERSONA]), individuata, nelle provvisorie imputazioni, qualeconcorrente dell’odierno ricorrente, sempre nello stesso procedimento, in dueepisodi di ricettazione.Sicché, a ben vedere né la giurisprudenza di legittimità valorizzata nel ricorso,né quella citata nella gravata ordinanza sono di vero ausilio nell’inquadrare leragioni dell’incompatibilità propria del caso in scrutinio, dal momento cheentrambe le menzionate decisioni si riferiscono a fattispecie in parte dissimili dalcaso oggetto di attuale scrutinio.A tal fine, rileva, piuttosto quanto osservato dalla Corte costituzionale, conordinanza del 15 dicembre 1995, dep. 28 dicembre 1995, n. 522.

Chiamata apronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice diprocedura penale, nella parte in cui non prevede che il coimputato in posizioneincompatibile sia nominato difensore dall'altro imputato, ha ritenutomanifestamente infondata la questione.Sul piano più generale, la Corte ha osservato che «alla base del divietocontenuto nella norma impugnata, introdotto per garantire l'effettività della difesa,si pone, in generale, l'incompatibilità tra le posizioni difensive di più imputati nellostesso processo».

Nella parte motiva che più rileva in tal sede, la Cortecostituzionale ha ritenuto che la predetta «incompatibilità deve ritenersisussistente sia ove investa la posizione di più imputati rispetto al difensorecomune, sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo laqualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall'altro, dal momento chel'assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato che sia con ilprimo in posizione di conflitto di interessi equivarrebbe all'assunzione, in violazionedel divieto espressamente posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di semedesimo e difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loroincompatibili».Nel caso di specie, si profila proprio l’incompatibilità descritta nella secondaparte di tale brano motivazionale, avendo l’odierno ricorrente assunto undifensore, indagato, ex art. 378 cod. pen., per condotta a favore del [OSCURATO:PERSONA],a sua volta indagato per concorso con il ricorrente, nel medesimo procedimento,in delitti di ricettazione.2.2.

Tanto premesso in ordine all’infondatezza della doglianza concernentel’asserita violazione del primo comma dell’art. 106 del codice di rito, va disattesa,infine, siccome manifestamente infondata, oltre che aspecifica, l’ulteriore censurarelativa alla lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, formulata conriferimento all’art. 106, comma 2, cod. proc. pen., stando alla quale il nuovodifensore di fiducia, nominato ex abrupto all’udienza del 18 febbraio 2026, sivedeva costretto a preparare la difesa e l’esposizione orale in soli dodici minuti.Diversamente da quanto lamentato, la decisione del Tribunale non è affattointervenuta “a sorpresa”, in sede di udienza camerale.

Come precisato nellagravata ordinanza, almeno 12 giorni prima dell’udienza del 18 febbraio 2026, ildifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva reso edotto, in sede di interrogatoriodell’indagato, circa la situazione di incompatibilità ed invitato a rimuovere la causadi incompatibilità stessa.

Con tale parte motiva, il ricorrente omette qualsivogliaconfronto.3.

Le articolazioni successive del motivo sono tutte aspecifiche.Risultano, infatti, puramente congetturali, oltre che reiterative, legiustificazioni addotte dalla difesa circa le asserite attività di mera dismissione espintonamento delle auto portate al cd. cimitero delle auto.

Valorizzando esiti diintercettazioni e di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, i giudicicautelari hanno constatato, dapprima, che i mezzi oggetto di furto venivano portatipresso un’officina video-monitorata per essere lì smontati; di poi, hanno appuratola frequente presenza dell’indagato in quei luoghi, ritenendo, sulla base di unalogica ricostruzione del quadro indiziario, che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse deputato a portare ipezzi delle auto non destinati al mercato nero presso il luogo (cimitero delle auto)prima menzionato.Attraverso una svalutazione della necessaria lettura globale dei dati indiziari,e facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi(come là dove si lamenta che, dalle videoriprese, non emergeva l’immaginedell’[OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente non considera come, a questa Corte, spetti solo il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; conf.

Sez.

U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).In questo quadro di riferimento, il requisito della gravità degli indizi dicolpevolezza non può essere ritenuto insussistente ‒ come vorrebbe il ricorrente‒ sulla base di una valutazione separata e parcellizzata dei vari dati probatori,dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmentesecondo canoni logici, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.,risultando, in considerazione della loro natura, idonei a dimostrare il fatto secoordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, DellaCosta, Rv. 254871-01).4.

Radicalmente generiche devono ritenersi, infine, le censure in tema diesigenze cautelari e di scelta, operata dal giudice della cautela, della misura dellacustodia in carcere.Che non sussista il pericolo di reiterazione ovvero il pericolo, attuale econcreto, di inquinamento delle prove è soltanto asseverato dal ricorrente, pur afronte di una motivazione attenta alla concretezza del caso di specie, nonchéconforme, in tutte le sue parti, ai principi elaborati da questa Suprema Corte intema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali.E, invero, circa i rischi per la genuinità nell’acquisizione delle prove, ilTribunale ha evidenziato come, alla luce delle disposte misure cautelari neiconfronti dei vari indagati, gli stessi potrebbero porre in atto attività volte aoccultare elementi rilevanti per il giudizio di responsabilità penale; ciò, peraltro,anche per interposta persona ovvero servendosi di terzi.

Su tale base,ragionevolmente, è stata denegata la richiesta di una misura meno afflittiva dellalibertà personale rispetto a quella in atto, anche in considerazione della vasta retedi contatti maturati dal ricorrente nell’illecito settore oggetto d’indagine e dellapossibilità che, ove ristretto agli arresti domiciliari, l’[OSCURATO:PERSONA] potesse servirsi distrumenti telematici e telefonici per comunicare con terzi.Quanto al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, devericordarsi che esso non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissionedi un ulteriore reato, ma sta ad indicare, piuttosto, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base dellavicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato(razionalmente minimizzato dal Tribunale), ovvero della presenza di elementiindicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazionedei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, v.

Sez. 6,n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618-01; Sez. 2, n. 6593 del25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01).Tra tali elementi, il Tribunale ha evidenziato l’elevata mole di delitti ‒ di naturaspecifica e non, rispetto alle ricettazioni oggetto del procedimento ‒ già ascritti alricorrente.5.

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestopronunciarsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosiai motivi del ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, emessain data 7 gennaio 2026 dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alconcorso nei delitti di cui all’art. 648, cod. pen., specificamente indicati in rubrica.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure nei termini di seguitoenunciati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con motivo unico, variamente articolato, si duole di violazione di legge evizio di motivazione, in relazione all’art. 106 cod. proc. pen., e al diritto di difesa,nominato dal ricorrente, pronunciata dal Tribunale all’udienza camerale del 18febbraio 2026. In quella sede, il Tribunale, preso atto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava, asua volta, indagato nel medesimo procedimento, invitava l’indagato a nominare,seduta stante, un altro difensore di fiducia, che si vedeva costretto a preparare ladifesa e l’esposizione orale in soli dodici minuti. La mancata assegnazione di untermine a difesa e di un congruo differimento dell’udienza ha comportato laviolazione anche del disposto dell’art. 106, comma 2, cod. proc. pen.La giurisprudenza citata dal Tribunale (Sez. 5, n. 48337 del 18/10/2022,Carbone, non mass., in cui, in motivazione, si è ritenuto che “il ruolo di difensore,nella misura in cui venga esercitato da un soggetto sottoposto ad indagininell'ambito del medesimo procedimento penale, non si possa ritenereaccompagnato dal necessario distacco che, in una alla specifica preparazionetecnica, di cui il difensore è portatore, garantisca effettività alla difesa, nel rilievocostituzionale riconosciuto a tale attività quale componente non rinuncia bile delloStato di diritto”) a conforto della propria decisione sarebbe inconferente, postoche, nel caso di specie, non vi sono contestazioni di reati in concorso con l’Avv.Nel caso in esame, pertanto, non ricorreva l’ipotesi di una difesa non effettivaovvero condizionata da un interesse difensivo proprio, in danno dell’assistito. Ladifesa menziona, a supporto della propria tesi, la decisione adottata da Sez. 2, n.10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310-01, secondo cui «non è sufficiente aintegrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di lineedi difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi siaassolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così dadeterminare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, peril difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro».In ogni caso, ad avviso del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbeavuto competenza a pronunciarsi sull’incompatibilità, data la natura incidentaledel procedimento cautelare nei confronti del procedimento principale.2.2. Nella seconda parte del motivo, si contesa la valutazione della gravitàindiziaria, affermata nonostante l’indimostrata ricorrenza degli elementi costitutividel reato provvisoriamente ascritto.2.3. Nella terza parte del motivo, si lamenta la ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari e la scelta della misura cautelare più afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate.2. La prima parte del primo motivo, relativa all’asserita violazione dell’art. 106cod. proc. pen. (secondo cui «la difesa di più imputati può essere assunta da undifensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili»), èinfondata.Come puntualizzato nell’impugnato provvedimento, in occasione dell’udienzacamerale del 18 febbraio 2026, il pubblico ministero sollevava l’eccezione diincompatibilità tra l’odierno ricorrente e il suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per condotta di favoreggiamento a vantaggio di tal [OSCURATO:PERSONA] PioBevilacqua, a sua volta indagato nel presente procedimento per due delitti (lericettazioni di cui ai capi 14 e 23 della provvisoria imputazione), commessi inconcorso con l’odierno ricorrente.Il Tribunale del riesame, pronunciandosi sull’eccezione, dichiaraval’incompatibilità, osservando che la condotta per cui il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA], Avv.essere stata commessa in favore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che risultasottoposto a misura cautelare nell’ambito del presente procedimento per duedelitti» (le ricettazioni di cui ai capi 14 e 23 della provvisoria imputazione),«commessi in concorso con l’odierno ricorrente».Tanto è stato ritenuto sufficiente dal Collegio del riesame per sancire ungiudizio di incompatibilità, ex art. 106 cod. proc. pen., tra le posizioni processualidei due coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, tra quest’ultimo e il suodifensore di fiducia.A supporto della declaratoria d’incompatibilità, il Tribunale ha evidenziato larilevanza del principio di effettività della difesa, inevitabilmente compromesso,secondo l’ordinanza impugnata, da una situazione in cui il ruolo di difensore,esercitato da un soggetto sottoposto ad indagini nell'ambito del medesimoprocedimento penale, non poteva ritenersi accompagnato dal «necessario distaccoche, in uno alla specifica preparazione tecnica, di cui il difensore è portatore,garantisca effettività alla difesa, nel rilievo costituzionale riconosciuto a taledel 18/10/2022, Carbone, non mass., in motivazione).Come anticipato nel “ritenuto in fatto”, la difesa ha eccepito l’inconferenza delprecedente valorizzato dal Tribunale, posto che, nel caso di specie, il ricorrente el’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non risultavano indagati per capi di imputazione comuni o per“sottostanti situazioni comuni” (così a p. 5 del ricorso), sicché non potevafondatamente sollevarsi il dubbio di una difesa non effettiva ovvero condizionatada un interesse difensivo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in danno del suo assistito.2.1. Così ricostruiti i termini della questione, questo Collegio intendepuntualizzare che, impregiudicata la correttezza dell’epilogo decisorio(declaratoria d’incompatibilità) indicato dal Tribunale, la situazione diincompatibilità tra il ricorrente e il proprio difensore di fiducia deriva da un sottesoconflitto d’interessi, posto che quest’ultimo è risultato essere indagato ‒ nelmedesimo procedimento che vede indagato l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ‒ per ilreato di favoreggiamento e, segnatamente, per una condotta a favore di unapersona ([OSCURATO:PERSONA]), individuata, nelle provvisorie imputazioni, qualeconcorrente dell’odierno ricorrente, sempre nello stesso procedimento, in dueepisodi di ricettazione.Sicché, a ben vedere né la giurisprudenza di legittimità valorizzata nel ricorso,né quella citata nella gravata ordinanza sono di vero ausilio nell’inquadrare leragioni dell’incompatibilità propria del caso in scrutinio, dal momento cheentrambe le menzionate decisioni si riferiscono a fattispecie in parte dissimili dalcaso oggetto di attuale scrutinio.A tal fine, rileva, piuttosto quanto osservato dalla Corte costituzionale, conordinanza del 15 dicembre 1995, dep. 28 dicembre 1995, n. 522. Chiamata apronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice diprocedura penale, nella parte in cui non prevede che il coimputato in posizioneincompatibile sia nominato difensore dall'altro imputato, ha ritenutomanifestamente infondata la questione.Sul piano più generale, la Corte ha osservato che «alla base del divietocontenuto nella norma impugnata, introdotto per garantire l'effettività della difesa,si pone, in generale, l'incompatibilità tra le posizioni difensive di più imputati nellostesso processo». Nella parte motiva che più rileva in tal sede, la Cortecostituzionale ha ritenuto che la predetta «incompatibilità deve ritenersisussistente sia ove investa la posizione di più imputati rispetto al difensorecomune, sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo laqualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall'altro, dal momento chel'assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato che sia con ilprimo in posizione di conflitto di interessi equivarrebbe all'assunzione, in violazionedel divieto espressamente posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di semedesimo e difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loroincompatibili».Nel caso di specie, si profila proprio l’incompatibilità descritta nella secondaparte di tale brano motivazionale, avendo l’odierno ricorrente assunto undifensore, indagato, ex art. 378 cod. pen., per condotta a favore del [OSCURATO:PERSONA],a sua volta indagato per concorso con il ricorrente, nel medesimo procedimento,in delitti di ricettazione.2.2. Tanto premesso in ordine all’infondatezza della doglianza concernentel’asserita violazione del primo comma dell’art. 106 del codice di rito, va disattesa,infine, siccome manifestamente infondata, oltre che aspecifica, l’ulteriore censurarelativa alla lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, formulata conriferimento all’art. 106, comma 2, cod. proc. pen., stando alla quale il nuovodifensore di fiducia, nominato ex abrupto all’udienza del 18 febbraio 2026, sivedeva costretto a preparare la difesa e l’esposizione orale in soli dodici minuti.Diversamente da quanto lamentato, la decisione del Tribunale non è affattointervenuta “a sorpresa”, in sede di udienza camerale. Come precisato nellagravata ordinanza, almeno 12 giorni prima dell’udienza del 18 febbraio 2026, ildifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva reso edotto, in sede di interrogatoriodell’indagato, circa la situazione di incompatibilità ed invitato a rimuovere la causadi incompatibilità stessa. Con tale parte motiva, il ricorrente omette qualsivogliaconfronto.3. Le articolazioni successive del motivo sono tutte aspecifiche.Risultano, infatti, puramente congetturali, oltre che reiterative, legiustificazioni addotte dalla difesa circa le asserite attività di mera dismissione espintonamento delle auto portate al cd. cimitero delle auto. Valorizzando esiti diintercettazioni e di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, i giudicicautelari hanno constatato, dapprima, che i mezzi oggetto di furto venivano portatipresso un’officina video-monitorata per essere lì smontati; di poi, hanno appuratola frequente presenza dell’indagato in quei luoghi, ritenendo, sulla base di unalogica ricostruzione del quadro indiziario, che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse deputato a portare ipezzi delle auto non destinati al mercato nero presso il luogo (cimitero delle auto)prima menzionato.Attraverso una svalutazione della necessaria lettura globale dei dati indiziari,e facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi(come là dove si lamenta che, dalle videoriprese, non emergeva l’immaginedell’[OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente non considera come, a questa Corte, spetti solo il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; conf. Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).In questo quadro di riferimento, il requisito della gravità degli indizi dicolpevolezza non può essere ritenuto insussistente ‒ come vorrebbe il ricorrente‒ sulla base di una valutazione separata e parcellizzata dei vari dati probatori,dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmentesecondo canoni logici, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.,risultando, in considerazione della loro natura, idonei a dimostrare il fatto secoordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, DellaCosta, Rv. 254871-01).4. Radicalmente generiche devono ritenersi, infine, le censure in tema diesigenze cautelari e di scelta, operata dal giudice della cautela, della misura dellacustodia in carcere.Che non sussista il pericolo di reiterazione ovvero il pericolo, attuale econcreto, di inquinamento delle prove è soltanto asseverato dal ricorrente, pur afronte di una motivazione attenta alla concretezza del caso di specie, nonchéconforme, in tutte le sue parti, ai principi elaborati da questa Suprema Corte intema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali.E, invero, circa i rischi per la genuinità nell’acquisizione delle prove, ilTribunale ha evidenziato come, alla luce delle disposte misure cautelari neiconfronti dei vari indagati, gli stessi potrebbero porre in atto attività volte aoccultare elementi rilevanti per il giudizio di responsabilità penale; ciò, peraltro,anche per interposta persona ovvero servendosi di terzi. Su tale base,ragionevolmente, è stata denegata la richiesta di una misura meno afflittiva dellalibertà personale rispetto a quella in atto, anche in considerazione della vasta retedi contatti maturati dal ricorrente nell’illecito settore oggetto d’indagine e dellapossibilità che, ove ristretto agli arresti domiciliari, l’[OSCURATO:PERSONA] potesse servirsi distrumenti telematici e telefonici per comunicare con terzi.Quanto al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, devericordarsi che esso non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissionedi un ulteriore reato, ma sta ad indicare, piuttosto, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base dellavicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato(razionalmente minimizzato dal Tribunale), ovvero della presenza di elementiindicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazionedei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, v. Sez. 6,n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618-01; Sez. 2, n. 6593 del25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01).Tra tali elementi, il Tribunale ha evidenziato l’elevata mole di delitti ‒ di naturaspecifica e non, rispetto alle ricettazioni oggetto del procedimento ‒ già ascritti alricorrente.5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris