Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2021

Cassazione n. 28697/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 20 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Potenza, che ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per undici episodi di cui all'art. 73 cl.P.R. 309 del 1990.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.

La giustificazione sul punto era fondata su una motivazione manifestamente illogica, poiché basata su affermazioni di natura congetturale.

Il Tribunale del riesame si era discostato dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è più sufficiente ipotizzare che l'indagato, presentandosene l'occasione, commetterà ulteriori reati, ma è necessario anche ipotizzare la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà.

A seguire, il ricorrente cita precedenti di questa Corte in materia di attualità delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza e proporzionalità della misura prescelta.

Ribadisce, il ricorrente, la denunzia circa l'utilizzo di argomenti deduttivi, congetturali o di capziose illazioni.

Risulta, dunque, carente di motivazione il provvedimento del Giudice della cautela che valuti astrattamente i fatti, piuttosto che verificare come le esigenze di cautela possano essere salvaguardate con l'applicazione di una misura cautelare gradata — in particolare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico — rispetto a quella estrema.

L'attualità delle esigenze cautelari sarebbe smentita dall'importante lasso di tempo intercorso tra i fatti criminosi e l'adozione del provvedimento cautelare, dall'assenza di precedenti penali specifici, dallo stato di sostanziale incensuratezza in uno allo svolgimento di attività lavorativa, dall'assenza di indizi di appartenenza associativa, dall'assenza di una personalità aggressiva, come dimostrato dall'aggressione subita a maggio 2020 dai partecipi del sodalizio finalizzato al narcotraffico.

Quanto al pericolo di fuga, la concretezza del pericolo è data dalla predisposizione di atti per la fuga, mentre nulla, a questo riguardo, è dato leggersi nell'ordinanza impugnata.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la capacità di intimidazione non appartiene al ricorrente, estraneo all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e soprattutto mostratosi di personalità recessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il 31 maggio 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato rinunzia al ricorso, rappresentando che, nelle more dell'odierna udienza, il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, facendo venire meno l'interesse al ricorso, donde l'impugnativa va dichiarata inammissibile.

2. All'odierna pronunzia segue condanna al pagamento delle spese processuali, dal momento che non trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168).

Ciò in quanto la sostituzione della misura cautelare non ha fatto venir meno l'interesse al ricorso (la rinunzia al quale, quindi, è legata ad una scelta del ricorrente), giacché esso era teso a censurare non solo l'adeguatezza della custodia in carcere oggi sostituita dagli arresti domiciliari, ma anche la sussistenza stessa delle esigenze cautelari poste a fondamento del vincolo cautelare.

La causa di inammissibilità, tuttavia, non evidenzia un profilo di colpa del ricorrente, sicché il medesimo non va condannato al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 20 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Potenza, che ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per undici episodi di cui all'art. 73 cl.P.R. 309 del 1990. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. La giustificazione sul punto era fondata su una motivazione manifestamente illogica, poiché basata su affermazioni di natura congetturale. Il Tribunale del riesame si era discostato dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è più sufficiente ipotizzare che l'indagato, presentandosene l'occasione, commetterà ulteriori reati, ma è necessario anche ipotizzare la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. A seguire, il ricorrente cita precedenti di questa Corte in materia di attualità delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza e proporzionalità della misura prescelta. Ribadisce, il ricorrente, la denunzia circa l'utilizzo di argomenti deduttivi, congetturali o di capziose illazioni. Risulta, dunque, carente di motivazione il provvedimento del Giudice della cautela che valuti astrattamente i fatti, piuttosto che verificare come le esigenze di cautela possano essere salvaguardate con l'applicazione di una misura cautelare gradata — in particolare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico — rispetto a quella estrema. L'attualità delle esigenze cautelari sarebbe smentita dall'importante lasso di tempo intercorso tra i fatti criminosi e l'adozione del provvedimento cautelare, dall'assenza di precedenti penali specifici, dallo stato di sostanziale incensuratezza in uno allo svolgimento di attività lavorativa, dall'assenza di indizi di appartenenza associativa, dall'assenza di una personalità aggressiva, come dimostrato dall'aggressione subita a maggio 2020 dai partecipi del sodalizio finalizzato al narcotraffico. Quanto al pericolo di fuga, la concretezza del pericolo è data dalla predisposizione di atti per la fuga, mentre nulla, a questo riguardo, è dato leggersi nell'ordinanza impugnata. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la capacità di intimidazione non appartiene al ricorrente, estraneo all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e soprattutto mostratosi di personalità recessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il 31 maggio 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato rinunzia al ricorso, rappresentando che, nelle more dell'odierna udienza, il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, facendo venire meno l'interesse al ricorso, donde l'impugnativa va dichiarata inammissibile. 2. All'odierna pronunzia segue condanna al pagamento delle spese processuali, dal momento che non trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168). Ciò in quanto la sostituzione della misura cautelare non ha fatto venir meno l'interesse al ricorso (la rinunzia al quale, quindi, è legata ad una scelta del ricorrente), giacché esso era teso a censurare non solo l'adeguatezza della custodia in carcere oggi sostituita dagli arresti domiciliari, ma anche la sussistenza stessa delle esigenze cautelari poste a fondamento del vincolo cautelare. La causa di inammissibilità, tuttavia, non evidenzia un profilo di colpa del ricorrente, sicché il medesimo non va condannato al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
Sentenza Cassazione n. 28697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris