CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19367/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haaccolto l’appello cautelare proposto dal PM avverso l’ordinanza del GIP che avevarespinto l’istanza di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagatoper traffico di stupefacenti, disponendo l’applicazione degli arresti domiciliari (conbraccialetto elettronico) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 84 e 86della provvisoria contestazione.2. Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ravvisate esigenzecautelari reputate sussistenti sulla scorta di soli elementi indiziari.Deduce che a fronte del significativo lasso di tempo intercorrente tra lecondotte contestate e la misura custodiale invocata, il Tribunale avrebbe dovutoargomentare in ordine alla perdurante pericolosità del ricorrente, mentre talepericolo è affermato sulla scorta di valutazioni astratte legate esclusivamente allagravità del reato o a precedenti non attuali. Non sussiste alcun pericolo di fuga nédi inquinamento probatorio. Il decorso del tempo dall’epoca dei fatti ha attenuatoo escluso ogni esigenza cautelare.II) Violazione di legge in ordine alla valutazione di adeguatezza eproporzionalità della misura cautelare.Deduce la mancanza di motivazione in punto di scelta della misura e di misurapiù adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa. Osserva che lamancanza della data e del luogo del commesso reato vizia l’imputazione in quantonon è possibile collocare nel tempo e nello spazio il fatto illecito, menomando ildiritto di difesa. Trattandosi di c.d. droga parlata, occorre una attenta valutazioneda parte del giudice. Il riferimento, nell’intercettazione, alla “pessima qualità” delladroga pone problemi sulla sua effettiva natura drogante. Le dichiarazioni deldefunto collaboratore di giustizia D’[OSCURATO:PERSONA] non appaiono credibili.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, collocandosi i motivi dedotti nell’area della merariproposizione di censure di merito, prive di un effettivo confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato e, pertanto, non idonee a integrare vizidenunciabili in sede di legittimità.2. La prima censura, in tema di esigenze cautelari, non considera che sul temail sindacato di legittimità resta delimitato alla verifica della correttezza giuridica edella coerenza logico-argomentativa della motivazione che sorregge il giudiziosulla sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., non potendo laCorte di cassazione procedere a una autonoma valutazione degli elementi fattualiné sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice del merito (cfr. Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).3. Nel caso in esame, il Tribunale ha logicamente ritenuto che la natura e lemodalità delle condotte contestate – inserite in un contesto di traffico distupefacenti – fossero indicative di un pericolo concreto e attuale di reiterazione,non neutralizzato dal mero decorso del tempo, in assenza di elementi specifici disegno contrario.A fronte di ciò, le deduzioni difensive, incentrate sul decorso del tempo e sullapretesa assenza di elementi di attualità, si risolvono in affermazioni meramenteassertive, non accompagnate dall’indicazione di dati specifici idonei a dimostrareun effettivo affievolimento del pericolo, né si confrontano puntualmente con lamotivazione impugnata.Va, in proposito, ribadito che il mero trascorrere del tempo dai fatti non è diper sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari, quando il giudice di merito diapersistente pericolosità dell’indagato, desumibili dalla natura dei reati e dalcontesto in cui essi si collocano.Ne consegue che la doglianza, lungi dall’evidenziare un vizio rilevante ai sensidell’art. 606 cod. proc. pen., mira in realtà a una rivalutazione del giudizio dipericolosità operato dal Tribunale, preclusa in questa sede.4. Anche la seconda censura è inammissibile.5. Il Tribunale ha dato atto degli elementi rilevanti ai fini della valutazione diadeguatezza e proporzionalità della misura applicabile, valorizzando la gravità deifatti contestati, la personalità dell’indagato, la sua età e le concrete modalità dellacondotta, per pervenire all’applicazione di una misura meno afflittiva rispetto aquella carceraria, individuata negli arresti domiciliari con controllo elettronico.Ne deriva che la scelta della misura risulta sorretta da motivazione nonapparente, né manifestamente illogica, conforme ai criteri di cui all’art. 275 cod.proc. pen., sicché le censure difensive, ancora una volta, si risolvono nellaprospettazione di una diversa soluzione valutativa, non consentita in sede dilegittimità.Parimenti inconferenti risultano le deduzioni relative alla asseritaindeterminatezza dell’imputazione sotto il profilo spazio-temporale, trattandosi dirilievi che non incidono sulla tenuta logica della motivazione cautelare, né sitraducono in una violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.,ove si consideri che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su elementiinvestigativi specifici e contestualizzati.6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia dellespese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificarenella misura indicata in dispositivo.Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 28 cod. proc.pen. per l’esecuzione del provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]