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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 31816/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] RG 681/2024 del G.I.P. del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale cons. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso invocando declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre ad una somma in favore della Cassa della Ammende [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2024, depositata il medesimo 22 febbraio 2024 alle ore 13,50, il G.I.P. presso il Tribunale di Mantova ha convalidato "la prescrizione dell'obbligo di presentazione personale ad un comando di polizia (nella specie la Questura di Novara) in occasione delle competizioni sportive del Novara calcio per la durata di anni cinque disposta con provvedimento del Questore di Mantova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea".

2. Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari mantovano, [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, ha proposto, ex art. 6 co 4

I. 401/89, ricorso per cassazione con atto del 2 aprile 2024 (cui sono allegati: 1) nomina a difensori di fiducia 2) ordinanza di convalida del G.I.P. del 22.2.2024 e notifica; 3) DASPO del 20.2.2024 e notifica; 4) memoria difensiva G.I.P. e consegna PEC), sollevando due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., l'omessa motivazione, nell'ordinanza impugnata, in merito alla valutazione della memoria difensiva.

Rileva che la memoria è stata inviata il 22.02.2024 alle ore 11:18, tramite PEC (sì come risulta dalla allegata certificazione prodotta a corredo del ricorso) e, dunque, entro il termine delle 48 ore — in scadenza il 22.02.2024 alle ore 12:25- con modalità di deposito legittimata dal dictum della Corte di cassazione (ex plurimis Sez. 3, nn. 5427 del 2020 e 11475 del 2019); che il G.I.P ha omesso la valutazione della memoria; che tanto comporta "un difetto macroscopico di motivazione con conseguente auspicabile annullamento dell'ordinanza (Cassaz.

Pen. , Sez. 3, n. 1597/2009, Galirrierte posto che, nella memoria de qua, la difesa aveva sollevato importanti questioni relative all'assenza di turbativa dell'ordine pubblico derivante dall'agire del ricorrente; e, in particolare, richiamato il passo del provvedimento del Questore in cui se ne descrive la condotta ("lo si vede accendere un artifizio pirotecnico e lanciarlo verso la base delle gradinate della curva CISA.

Una volta compiuto tale gesto si allontanava andando a sistemarsi un po più distante dal luogo dove aveva compiuto l'atto"), che tali indicazioni, "del tutto generiche e non suffragate da dati oggettivi", sono state recepite "laconicamente" dal G.I.P. senza alcuna confutazione della tesi difensiva.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ex artt. 3 e 10 1.401/90, ed eccesso di potere, per illogicità di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del G.I.P. in relazione alla congruità della stessa, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen..

Ribadito il già dedotto carente vaglio, in concreto, della pericolosità della condotta, censura, anche, la valutazione espressa nella parte in cui il giudice ha desunto dall'esistenza del precedente D.A.spo del 2012 e della condanna "per reato del tutto analogo a quello per cui si procede, commesso [...] nell'ambito di una competizione sportiva (incontro calcistico disputato dalla squadra del Novara)" l'indice di "una concreta ed attuale maggiore pericolosità, anche tenuto conto che il lancio del fumogeno è avvenuto all'interno dello stadio della squadra ospitante, nel corso della trasferta e durante lo svolgimento della gara, creando concreto pericolo per gli spettatori e gli stessi atleti"; oltre che nella parte in cui avrebbe omesso di rendere adeguata motivazione -necessaria secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sentenza, a Sezioni Unite, n. 44273 del 2004, che ha operato la distinzione tra recidivi "datati" e recidivi "recenti", e, parallelamente, tra presunzione di "pericolosità relativa" e "pericolosità assoluta", affermando che per la prima delle accennate categorie residua in capo al giudice della convalida il potere di effettuare una compiuta valutazione della riconducibilità delle condotte sub iudice alle ipotesi previste dalla norma e della loro attribuibilità al soggetto)- in punto di congruità della durata della sanzione disposta.

3. Con conclusioni scritte il Procuratore generale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in relazione all'asserita omessa valutazione della memoria alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata (si vedano tra le altre, Cassaz.

Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Rv 280670; Cassaz.

Sez. 2, Sentenza n. 38834 del 7/06/2019, Rv. 277220), ha rilevato che la motivazione del provvedimento appare adeguata in relazione ai presupposti del provvedimento, e, in particolare, che nessun pregiudizio al diritto di difesa si è nella specie determinato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Non v'è dubbio che la memoria difensiva sia stata tempestivamente prodotta e depositata presso la cancelleria del G.I.P. procedente (alle ore 11:18:54 del 22/02/2024) come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata al ricorso.

Né può revocarsi in dubbio che la modalità con cui è stata inviata, tramite PEC, sia legittima (Corte di cassazione, Sez. 3, nn. 5427 del 2020 e 11475 del 2019).

1.1. Ciò premesso è indubbio che la memoria di che trattasi è stata 'consegnata' a mezzo PEC presso la cancelleria del G.I.P. alle ore 11:18:54 e che l'ordinanza è stata depositata in quella stessa cancelleria, per gli adempimenti di competenza, alle successive ore 13:50, e, infine inoltrata presso la segreteria della Procura istante per la convalida alle ore 14:00 del medesimo 22 febbraio 2024.

I tempi perciò, ed essenzialmente quello intercorso tra il pervenimento della memoria alla attenzione del G.I.P. e la pubblicazione dell'ordinanza di convalida da parte di quel giudice, sono tali da far inferire la piena conoscenza e valutazione in capo al giudice di quanto ivi rappresentato.

1.2. Con la memoria la difesa contestava l'assenza di turbativa all'ordine pubblico determinata dalla condotta dell'odierno ricorrente come descritta nel provvedimento del Questore: "lo si vede accendere un artifizio pirotecnico e lanciarlo verso la base delle gradinate della curva CISA.

Una volta compiuto tale gesto si allontanava andando a sistemarsi un po' più distante dal luogo dove aveva compiuto l'atto" deducendo, testualmente: "i tifosi novaresi presenti allo stadio Comunale D. Martinelli di Novara erano qualche centinaio.

Nessun problema all'ordine pubblico è stato ravvisato nè prima, nè durante, nè al termine della partita nè, tanto meno, durante il deflusso dei tifosi comaschi"

1.3. La lettura dell'ordinanza dimostra che la turbativa dell'ordine pubblico derivante dalla condotta del ricorrente -come descritta e con certezza attribuitagli- è stata invece indagata, verificata ed attestata dal giudice mantovano. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, infatti, ha dapprima descritto la condotta contestata: "un tifoso del Novara si posizionava dietro alcuni tifosi e accendeva un artifizio pirotecnico (cd. fumogeno) per poi lanciarlo verso al base delle gradinate della curva, ove lo stesso si infiammava definitivamente fino ad emettere fumo"; ha dato atto delle modalità con cui siffatta condotta è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta de "i successivi accertamenti condotti tramite comparazione delle immagini riprese dalle telecamere dello stadio Martelli e l'archivio presente presso la Questura di Novara" come da nota della Questura del 9 dicembre 2023; ha dato atto del contesto, essendosi la stessa verificata all'interno dello stadio Martinelli della città di Mantova (la ricostruzione dell'accaduto è stata resa possibile anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne allo stadio), nel corso dell'incontro di calcio Mantova-Novara valevole per il campionato nazionale di [OSCURATO:PERSONA], svoltosi presso lo stadio cittadino, nel settore riservato alla tifoseria ospite, curva CISA.

1.4. Il G.I.P. ha, dunque, non solo rilevato la presenza di tutti i necessari presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per la convalida del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d.

D.A.spo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ma, in particolare, ha valutato proprio quanto la difesa nella memoria metteva in dubbio, ossia la procurata possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Ciò ha fatto sulla scorta della ricostruzione fattuale esplicitata già nel provvedimento del Questore, da cui è dato ritenere che si tratta di condotta tenuta in occasione di competizione sportiva, dalla pericolosità intrinseca apprezzabile per le possibili gravissime conseguenze a tifosi e giocatori, 'sanzionabile' anche secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons.

Stato, sez.

VI, 16 dicembre 2010, n. 9074) non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.

Il fatto come descritto, cioè, è in sé indice di un elevato grado di pericolosità.

E' lo stesso ricorrente, peraltro, a ritenere possibile una siffatta valutazione, nella misura in cui nella memoria della cui mancata valutazione erroneamente si duole, a pagina III, sesto capoverso, espressamente deduce che "i requisiti da valutare sono [...] dall'altro la gravità del fatto compiuto (indice quasi sempre in sè e per sè di pericolosità)".

Dalla norma contestata, infatti, traspaiono in tutta evidenza gli interessi tutelati (pubblica sicurezza e tutela dell'ordine pubblico), nonché la finalità preventiva/punitiva di quelle condotte suscettibili ledere l'uno e/o l'altro di tali beni.

Il pericolo per beni tutelati costituisce il presupposto applicativo della misura di prevenzione, che ha la finalità anche di dissuasione dal compimento di ulteriori atti di violenza.

E tale presupposto è stato ritenuto non implicitamente, ma solo sinteticamente sussistente dal giudice mantovano, con riferimento alla concreta condotta contestata e alle circostanze della stessa, nella misura in cui ha indicato e valutato l'occasione, ossia lo svolgimento di una partita di calcio, il contesto, all'interno dello stadio e in particolare nei pressi degli spalti della tifoseria ospite, il lancio del fumogeno, acceso, verso la tifoseria avversaria e il conseguente precipitoso allontanamento •dell'agente dal luogo ove lo stesso era stato lanciato, ossia la base delle gradinate della tifoseria CISA.

Del tutto irrilevante, oltre che non sostenibile in fatto, la censura circa la mancata indicazione del luogo in cui il fumogeno sarebbe effettivamente caduto, da cui il ricorrente farebbe derivare l'assenza di pericolosità della condotta (o comunque di motivazione al riguardo): sia perché espressamente il giudice dice che è stato lanciato verso la base delle gradinate della curva CISA, destinata alla tifoseria avversa, sia perché la pericolosità della situazione è intrinseca alla sua stessa natura.

1.5. Non può allora trovare accoglimento il motivo con il quale si deduce nullità della ordinanza per omessa valutazione di memorie difensive, perché non si verte, nella specie, in un caso in cui la memoria è stata ignorata, ma si deve invece ribadire, come sopra già argomentato, che «l'omessa valutazione di una memoria difensiva [...] può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). [...] Ne consegue pertanto che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti [...] può [...] dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito.

Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie, contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto» (così la già citata Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018).

Parte ricorrente non ha assolto a tale onere, solo riproponendo le argomentazioni spese nella memoria, come appena argomentato oggetto di puntuale motivazione giudiziale.

L'ordinanza impugnata, viceversa, ha motivato congruamente, logicamente e in maniera non contraddittoria, né la difesa del ricorrente ha indicato per quale ragione doversi ritenere che gli argomenti spiegati in detti atti, la cui valutazione sarebbe stata omessa -ma si è spiegato che così non è stato- avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque di qualsiasi rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella attribuzione delle condotte al ricorrente.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

2.1. Concorda, intanto, questo collegio con l'affermazione, reiteratamente fatta da questa Corte Suprema, della sufficienza del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all'art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell'adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa».

Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, lo si è già sopra argomentato, altre pronunce di questa Corte hanno affermato -con riferimento alle doglianze svolte col motivo in trattazione- che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.» (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017).

2.2. Ciò premesso puntuale e corretta è, anche, la motivazione in tema di pericolosità del soggetto e, conseguentemente, di gradualità della sanzione disposta dal Questore e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa.

Il giudice ha motivato la necessità di applicare la misura rafforzativa dell'obbligo di presentazione presso il posto di polizia innanzi tutto sulla scorta delle concrete modalità della condotta, già in sè pericolosa e vagliata come sopra argomentato, nonché della pericolosità del prevenuto, "desunta dai precedenti D.A.spo e di polizia richiamati", ossia "resistenza a pubblico ufficiale aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, truffa, contravvenzioni art 18 T.U.L.P.S.", non trascurando di indicare -e dunque valutarne la gravità- nonostante la risalenza nel tempo del primo (la difesa aveva, con la memoria depositata al G.I.P. interloquito al proposito, semplicemente evidenziando tale dato)-.

Ha convalidato il provvedimento del Questore anche con riferimento alla durata delle prescrizioni inerenti all'obbligo di firma, comunque per una durata -ritenuta congrua "rispetto alla gravità dei fatti riportati al pericolo per la pubblica incolumità e alla pericolosità del prevenuto" - diversa da quella dei divieti primariamente imposti.

Chiara è la ragione dell'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 6, comma 1, lett.c) e comma 5, L. 401/89, in ragione della recidivanza nel D.A.spo, da cui la obbligatorietà, una volta censitine i presupposti, della applicazione dell'obbligo di presentazione, nella durata, minima, di anni cinque.

Si tratta di motivazione, per quanto sintetica, esaustiva.

Si ricorda, infatti, che l'art. 6, comma 5, della L. 401/89 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento; così Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Lepoldo, Rv. 270329 — 01, i, cui principi devono essere qui ribaditi.

Diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 Cost.

La condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge.

Nello stesso senso, da ultimo, Sez. 3, del 30/03/2023 n. 17411, Salvador, in motivazione, non massimata.

Nel caso in esame il giudice della convalida ha compiuto -come sopra evidenziato- il necessario vaglio.

2.3. Inammissibile la censura mossa a mente degli artt. 3 e 10 L. 241/90.

La produzione della memoria attesta il rispetto dell'art. 10 L. 241/90, perché solo la visione degli atti del procedimento ne ha consentito la produzione, a fronte della puntuale precisazione del provvedimento del Questore.

Nessuna violazione di legge è al proposito ravvisabile.

2.4. Quanto, infine, alla censura del provvedimento del giudice mantovano per asserita illogicità della motivazione in relazione alla congruità della misura, in aggiunta a quanto sopra già argomentato a proposito della spiegata motivazione, si osserva che comunque è stata dedotta la particolare pericolosità del ricorrente in considerazione del fatto che costui era stato riconosciuto mentre teneva la condotta più sopra descritta, nonché in considerazione dei suoi plurimi precedenti, amministrativi, giudiziari e penali, indici di una recidivanza 'specifica'.

E se vero è che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.I.P. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (in specie era stata così ritenuta viziata la motivazione del provvedimento di convalida con il quale il giudice aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la durata massima e con modalità particolarmente severe)(Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, Olivo e altri, Rv. 267176), a tale obbligo il G.I.P. mantovano non si è sottratto.

Puntualmente avendo dedotto sulla congruità della medesima (nei confronti di soggetto già colpito da identico precedente), irrilevante risulta l'omessa deduzione sulla congruità della durata della stessa che, ritenuta necessaria, è stata commisurata nel minimo di legge.

3. In conclusione, stante l'infondatezza manifesta delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] RG 681/2024 del G.I.P. del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale cons. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso invocando declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre ad una somma in favore della Cassa della Ammende [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2024, depositata il medesimo 22 febbraio 2024 alle ore 13,50, il G.I.P. presso il Tribunale di Mantova ha convalidato "la prescrizione dell'obbligo di presentazione personale ad un comando di polizia (nella specie la Questura di Novara) in occasione delle competizioni sportive del Novara calcio per la durata di anni cinque disposta con provvedimento del Questore di Mantova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea". 2. Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari mantovano, [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, ha proposto, ex art. 6 co 4 I. 401/89, ricorso per cassazione con atto del 2 aprile 2024 (cui sono allegati: 1) nomina a difensori di fiducia 2) ordinanza di convalida del G.I.P. del 22.2.2024 e notifica; 3) DASPO del 20.2.2024 e notifica; 4) memoria difensiva G.I.P. e consegna PEC), sollevando due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., l'omessa motivazione, nell'ordinanza impugnata, in merito alla valutazione della memoria difensiva. Rileva che la memoria è stata inviata il 22.02.2024 alle ore 11:18, tramite PEC (sì come risulta dalla allegata certificazione prodotta a corredo del ricorso) e, dunque, entro il termine delle 48 ore — in scadenza il 22.02.2024 alle ore 12:25- con modalità di deposito legittimata dal dictum della Corte di cassazione (ex plurimis Sez. 3, nn. 5427 del 2020 e 11475 del 2019); che il G.I.P ha omesso la valutazione della memoria; che tanto comporta "un difetto macroscopico di motivazione con conseguente auspicabile annullamento dell'ordinanza (Cassaz. Pen. , Sez. 3, n. 1597/2009, Galirrierte posto che, nella memoria de qua, la difesa aveva sollevato importanti questioni relative all'assenza di turbativa dell'ordine pubblico derivante dall'agire del ricorrente; e, in particolare, richiamato il passo del provvedimento del Questore in cui se ne descrive la condotta ("lo si vede accendere un artifizio pirotecnico e lanciarlo verso la base delle gradinate della curva CISA. Una volta compiuto tale gesto si allontanava andando a sistemarsi un po più distante dal luogo dove aveva compiuto l'atto"), che tali indicazioni, "del tutto generiche e non suffragate da dati oggettivi", sono state recepite "laconicamente" dal G.I.P. senza alcuna confutazione della tesi difensiva. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ex artt. 3 e 10 1.401/90, ed eccesso di potere, per illogicità di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del G.I.P. in relazione alla congruità della stessa, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen.. Ribadito il già dedotto carente vaglio, in concreto, della pericolosità della condotta, censura, anche, la valutazione espressa nella parte in cui il giudice ha desunto dall'esistenza del precedente D.A.spo del 2012 e della condanna "per reato del tutto analogo a quello per cui si procede, commesso [...] nell'ambito di una competizione sportiva (incontro calcistico disputato dalla squadra del Novara)" l'indice di "una concreta ed attuale maggiore pericolosità, anche tenuto conto che il lancio del fumogeno è avvenuto all'interno dello stadio della squadra ospitante, nel corso della trasferta e durante lo svolgimento della gara, creando concreto pericolo per gli spettatori e gli stessi atleti"; oltre che nella parte in cui avrebbe omesso di rendere adeguata motivazione -necessaria secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sentenza, a Sezioni Unite, n. 44273 del 2004, che ha operato la distinzione tra recidivi "datati" e recidivi "recenti", e, parallelamente, tra presunzione di "pericolosità relativa" e "pericolosità assoluta", affermando che per la prima delle accennate categorie residua in capo al giudice della convalida il potere di effettuare una compiuta valutazione della riconducibilità delle condotte sub iudice alle ipotesi previste dalla norma e della loro attribuibilità al soggetto)- in punto di congruità della durata della sanzione disposta. 3. Con conclusioni scritte il Procuratore generale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in relazione all'asserita omessa valutazione della memoria alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata (si vedano tra le altre, Cassaz. Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Rv 280670; Cassaz. Sez. 2, Sentenza n. 38834 del 7/06/2019, Rv. 277220), ha rilevato che la motivazione del provvedimento appare adeguata in relazione ai presupposti del provvedimento, e, in particolare, che nessun pregiudizio al diritto di difesa si è nella specie determinato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Non v'è dubbio che la memoria difensiva sia stata tempestivamente prodotta e depositata presso la cancelleria del G.I.P. procedente (alle ore 11:18:54 del 22/02/2024) come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata al ricorso. Né può revocarsi in dubbio che la modalità con cui è stata inviata, tramite PEC, sia legittima (Corte di cassazione, Sez. 3, nn. 5427 del 2020 e 11475 del 2019). 1.1. Ciò premesso è indubbio che la memoria di che trattasi è stata 'consegnata' a mezzo PEC presso la cancelleria del G.I.P. alle ore 11:18:54 e che l'ordinanza è stata depositata in quella stessa cancelleria, per gli adempimenti di competenza, alle successive ore 13:50, e, infine inoltrata presso la segreteria della Procura istante per la convalida alle ore 14:00 del medesimo 22 febbraio 2024. I tempi perciò, ed essenzialmente quello intercorso tra il pervenimento della memoria alla attenzione del G.I.P. e la pubblicazione dell'ordinanza di convalida da parte di quel giudice, sono tali da far inferire la piena conoscenza e valutazione in capo al giudice di quanto ivi rappresentato. 1.2. Con la memoria la difesa contestava l'assenza di turbativa all'ordine pubblico determinata dalla condotta dell'odierno ricorrente come descritta nel provvedimento del Questore: "lo si vede accendere un artifizio pirotecnico e lanciarlo verso la base delle gradinate della curva CISA. Una volta compiuto tale gesto si allontanava andando a sistemarsi un po' più distante dal luogo dove aveva compiuto l'atto" deducendo, testualmente: "i tifosi novaresi presenti allo stadio Comunale D. Martinelli di Novara erano qualche centinaio. Nessun problema all'ordine pubblico è stato ravvisato nè prima, nè durante, nè al termine della partita nè, tanto meno, durante il deflusso dei tifosi comaschi" 1.3. La lettura dell'ordinanza dimostra che la turbativa dell'ordine pubblico derivante dalla condotta del ricorrente -come descritta e con certezza attribuitagli- è stata invece indagata, verificata ed attestata dal giudice mantovano. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, infatti, ha dapprima descritto la condotta contestata: "un tifoso del Novara si posizionava dietro alcuni tifosi e accendeva un artifizio pirotecnico (cd. fumogeno) per poi lanciarlo verso al base delle gradinate della curva, ove lo stesso si infiammava definitivamente fino ad emettere fumo"; ha dato atto delle modalità con cui siffatta condotta è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta de "i successivi accertamenti condotti tramite comparazione delle immagini riprese dalle telecamere dello stadio Martelli e l'archivio presente presso la Questura di Novara" come da nota della Questura del 9 dicembre 2023; ha dato atto del contesto, essendosi la stessa verificata all'interno dello stadio Martinelli della città di Mantova (la ricostruzione dell'accaduto è stata resa possibile anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne allo stadio), nel corso dell'incontro di calcio Mantova-Novara valevole per il campionato nazionale di [OSCURATO:PERSONA], svoltosi presso lo stadio cittadino, nel settore riservato alla tifoseria ospite, curva CISA. 1.4. Il G.I.P. ha, dunque, non solo rilevato la presenza di tutti i necessari presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per la convalida del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. D.A.spo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ma, in particolare, ha valutato proprio quanto la difesa nella memoria metteva in dubbio, ossia la procurata possibile turbativa dell'ordine pubblico. Ciò ha fatto sulla scorta della ricostruzione fattuale esplicitata già nel provvedimento del Questore, da cui è dato ritenere che si tratta di condotta tenuta in occasione di competizione sportiva, dalla pericolosità intrinseca apprezzabile per le possibili gravissime conseguenze a tifosi e giocatori, 'sanzionabile' anche secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074) non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Il fatto come descritto, cioè, è in sé indice di un elevato grado di pericolosità. E' lo stesso ricorrente, peraltro, a ritenere possibile una siffatta valutazione, nella misura in cui nella memoria della cui mancata valutazione erroneamente si duole, a pagina III, sesto capoverso, espressamente deduce che "i requisiti da valutare sono [...] dall'altro la gravità del fatto compiuto (indice quasi sempre in sè e per sè di pericolosità)". Dalla norma contestata, infatti, traspaiono in tutta evidenza gli interessi tutelati (pubblica sicurezza e tutela dell'ordine pubblico), nonché la finalità preventiva/punitiva di quelle condotte suscettibili ledere l'uno e/o l'altro di tali beni. Il pericolo per beni tutelati costituisce il presupposto applicativo della misura di prevenzione, che ha la finalità anche di dissuasione dal compimento di ulteriori atti di violenza. E tale presupposto è stato ritenuto non implicitamente, ma solo sinteticamente sussistente dal giudice mantovano, con riferimento alla concreta condotta contestata e alle circostanze della stessa, nella misura in cui ha indicato e valutato l'occasione, ossia lo svolgimento di una partita di calcio, il contesto, all'interno dello stadio e in particolare nei pressi degli spalti della tifoseria ospite, il lancio del fumogeno, acceso, verso la tifoseria avversaria e il conseguente precipitoso allontanamento •dell'agente dal luogo ove lo stesso era stato lanciato, ossia la base delle gradinate della tifoseria CISA. Del tutto irrilevante, oltre che non sostenibile in fatto, la censura circa la mancata indicazione del luogo in cui il fumogeno sarebbe effettivamente caduto, da cui il ricorrente farebbe derivare l'assenza di pericolosità della condotta (o comunque di motivazione al riguardo): sia perché espressamente il giudice dice che è stato lanciato verso la base delle gradinate della curva CISA, destinata alla tifoseria avversa, sia perché la pericolosità della situazione è intrinseca alla sua stessa natura. 1.5. Non può allora trovare accoglimento il motivo con il quale si deduce nullità della ordinanza per omessa valutazione di memorie difensive, perché non si verte, nella specie, in un caso in cui la memoria è stata ignorata, ma si deve invece ribadire, come sopra già argomentato, che «l'omessa valutazione di una memoria difensiva [...] può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). [...] Ne consegue pertanto che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti [...] può [...] dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito. Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie, contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto» (così la già citata Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018). Parte ricorrente non ha assolto a tale onere, solo riproponendo le argomentazioni spese nella memoria, come appena argomentato oggetto di puntuale motivazione giudiziale. L'ordinanza impugnata, viceversa, ha motivato congruamente, logicamente e in maniera non contraddittoria, né la difesa del ricorrente ha indicato per quale ragione doversi ritenere che gli argomenti spiegati in detti atti, la cui valutazione sarebbe stata omessa -ma si è spiegato che così non è stato- avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque di qualsiasi rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella attribuzione delle condotte al ricorrente. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. Concorda, intanto, questo collegio con l'affermazione, reiteratamente fatta da questa Corte Suprema, della sufficienza del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all'art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell'adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa». Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, lo si è già sopra argomentato, altre pronunce di questa Corte hanno affermato -con riferimento alle doglianze svolte col motivo in trattazione- che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.» (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017). 2.2. Ciò premesso puntuale e corretta è, anche, la motivazione in tema di pericolosità del soggetto e, conseguentemente, di gradualità della sanzione disposta dal Questore e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa. Il giudice ha motivato la necessità di applicare la misura rafforzativa dell'obbligo di presentazione presso il posto di polizia innanzi tutto sulla scorta delle concrete modalità della condotta, già in sè pericolosa e vagliata come sopra argomentato, nonché della pericolosità del prevenuto, "desunta dai precedenti D.A.spo e di polizia richiamati", ossia "resistenza a pubblico ufficiale aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, truffa, contravvenzioni art 18 T.U.L.P.S.", non trascurando di indicare -e dunque valutarne la gravità- nonostante la risalenza nel tempo del primo (la difesa aveva, con la memoria depositata al G.I.P. interloquito al proposito, semplicemente evidenziando tale dato)-. Ha convalidato il provvedimento del Questore anche con riferimento alla durata delle prescrizioni inerenti all'obbligo di firma, comunque per una durata -ritenuta congrua "rispetto alla gravità dei fatti riportati al pericolo per la pubblica incolumità e alla pericolosità del prevenuto" - diversa da quella dei divieti primariamente imposti. Chiara è la ragione dell'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 6, comma 1, lett.c) e comma 5, L. 401/89, in ragione della recidivanza nel D.A.spo, da cui la obbligatorietà, una volta censitine i presupposti, della applicazione dell'obbligo di presentazione, nella durata, minima, di anni cinque. Si tratta di motivazione, per quanto sintetica, esaustiva. Si ricorda, infatti, che l'art. 6, comma 5, della L. 401/89 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento; così Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Lepoldo, Rv. 270329 — 01, i, cui principi devono essere qui ribaditi. Diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 Cost. La condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge. Nello stesso senso, da ultimo, Sez. 3, del 30/03/2023 n. 17411, Salvador, in motivazione, non massimata. Nel caso in esame il giudice della convalida ha compiuto -come sopra evidenziato- il necessario vaglio. 2.3. Inammissibile la censura mossa a mente degli artt. 3 e 10 L. 241/90. La produzione della memoria attesta il rispetto dell'art. 10 L. 241/90, perché solo la visione degli atti del procedimento ne ha consentito la produzione, a fronte della puntuale precisazione del provvedimento del Questore. Nessuna violazione di legge è al proposito ravvisabile. 2.4. Quanto, infine, alla censura del provvedimento del giudice mantovano per asserita illogicità della motivazione in relazione alla congruità della misura, in aggiunta a quanto sopra già argomentato a proposito della spiegata motivazione, si osserva che comunque è stata dedotta la particolare pericolosità del ricorrente in considerazione del fatto che costui era stato riconosciuto mentre teneva la condotta più sopra descritta, nonché in considerazione dei suoi plurimi precedenti, amministrativi, giudiziari e penali, indici di una recidivanza 'specifica'. E se vero è che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.I.P. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (in specie era stata così ritenuta viziata la motivazione del provvedimento di convalida con il quale il giudice aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la durata massima e con modalità particolarmente severe)(Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, Olivo e altri, Rv. 267176), a tale obbligo il G.I.P. mantovano non si è sottratto. Puntualmente avendo dedotto sulla congruità della medesima (nei confronti di soggetto già colpito da identico precedente), irrilevante risulta l'omessa deduzione sulla congruità della durata della stessa che, ritenuta necessaria, è stata commisurata nel minimo di legge. 3. In conclusione, stante l'infondatezza manifesta delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai