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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13153/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'Il febbraio 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione dell'art. 341-bis cod. pen. in relazione all'omesso accertamento dell'elemento costitutivo della presenza di più persone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838).

Si è, infatti, osservato che il legislatore, nel reintrodurre la fattispecie dellic:iltraggio a pubblico ufficiale con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (dopo l'abrogazione operata con la legge 25 giugno 1999, n. 205), ha modificato la condotta tipica richiedendo, oltre alla necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale», escludendo dal perimetro della fattispecie incriminatrice le condotte meramente ingiuriose, e che sussista il requisito c.d. della "pubblicità", cioè che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone», così trasformando la circostanza aggravante delle più persone contemplata dal previgente art. 341, comma quarto, cod. pen. in un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie.

Non è, invece, richiesto che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita dal destinatario, essendo sufficiente che esso - viste le condizioni di tempo e di luogo — avesse la possibilità di percepire l'offesa, anche se in concreto non percepita (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Ciotti, Rv. 270581).

Proprio in considerazione della mutata struttura della fattispecie incriminatrice, l'elemento costitutivo della «presenza di più persone» è stato condivisibilmente interpretato in correlazione con la condotta incriminata che, secondo il tenore della norma, deve consistere nell'offesa congiunta dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, ovvero sia del sentimento e della percezione che il pubblico ufficiale abbia della propria dignità personale, che della stima e considerazione che il funzionario pubblico abbia nel contesto sociale.

Si è, infatti affermato che solo in ragione di tale carattere plurioffensivo della condotta della reputazione sia del singolo funzionario che dell'intera [OSCURATO:PERSONA], può giustificarsi la tutela "rafforzata" assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di ali all'art. 341-bis cod. pen., rispetto a quella dei comuni cittadini.

Per tale ragione, affinché possa configurarsi un'offesa al prestigio, le «più persone» in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbono essere diverse dai pubblici funzionari interessati o coinvolti nel compimento dell'atto dell'ufficio.

Ciò non vuol dire che, a tal fine, debbano considerarsi esclusivamente i soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA] (cioè i "civili"), potendo anche rilevare la presenza di altri pubblici ufficiali, a condizione che questi non siano presenti per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente.

Il requisito in questione non è, dunque, integrato nell'ipotesi in cui le uniche persone presenti siano tutti pubblici ufficiali che si trovino sul posto in quanto intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa.

In tale ultimo caso, difatti, non può dirsi realizzata la lesione al «prestigio del pubblico ufficiale», che postula la rilevanza esterna dell'offesa rispetto alla specifica articolazione soggettiva della [OSCURATO:PERSONA] intenta allo svolgimento di quella specifica funzione. 1.1 La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio di diritto avendo posto l'accento sulle circostanze di luogo della condotta che, in quanto avvenuta sulla pubblica via, legittimerebbe una presunzione di sussistenza della presenza di più persone, spostando sostanzialmente sulla difesa l'onere di fornire la prova contraria.

Tale argomentazione, peraltro, si pone in contrasto con il principio generale in tema di prova che grava l'accusa dell'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui si procede.

Va, tuttavia, rilevato che, poiché il reato è stato consumato alla data del 15 marzo 2011, tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla data del 15 marzo 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato.

Pertanto, non emergendo dalla sentenza impugnata elementi che consentono il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché estinto per prescrizione, con rideternninazione del trattamento sanzionatorio per la residua imputazione in mesi otto di reclusione (pari all'eliminazione dalla pena finale di anni uno di reclusione della pena di quattro mesi determinata a titolo di aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 341- bis, perché estinto per prescrizione.

Ridetermina la pena per la residua imputazione in mesi otto di reclusione.

Così deciso il 9 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'Il febbraio 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione dell'art. 341-bis cod. pen. in relazione all'omesso accertamento dell'elemento costitutivo della presenza di più persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838). Si è, infatti, osservato che il legislatore, nel reintrodurre la fattispecie dellic:iltraggio a pubblico ufficiale con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (dopo l'abrogazione operata con la legge 25 giugno 1999, n. 205), ha modificato la condotta tipica richiedendo, oltre alla necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale», escludendo dal perimetro della fattispecie incriminatrice le condotte meramente ingiuriose, e che sussista il requisito c.d. della "pubblicità", cioè che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone», così trasformando la circostanza aggravante delle più persone contemplata dal previgente art. 341, comma quarto, cod. pen. in un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie. Non è, invece, richiesto che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita dal destinatario, essendo sufficiente che esso - viste le condizioni di tempo e di luogo — avesse la possibilità di percepire l'offesa, anche se in concreto non percepita (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Ciotti, Rv. 270581). Proprio in considerazione della mutata struttura della fattispecie incriminatrice, l'elemento costitutivo della «presenza di più persone» è stato condivisibilmente interpretato in correlazione con la condotta incriminata che, secondo il tenore della norma, deve consistere nell'offesa congiunta dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, ovvero sia del sentimento e della percezione che il pubblico ufficiale abbia della propria dignità personale, che della stima e considerazione che il funzionario pubblico abbia nel contesto sociale. Si è, infatti affermato che solo in ragione di tale carattere plurioffensivo della condotta della reputazione sia del singolo funzionario che dell'intera [OSCURATO:PERSONA], può giustificarsi la tutela "rafforzata" assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di ali all'art. 341-bis cod. pen., rispetto a quella dei comuni cittadini. Per tale ragione, affinché possa configurarsi un'offesa al prestigio, le «più persone» in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbono essere diverse dai pubblici funzionari interessati o coinvolti nel compimento dell'atto dell'ufficio. Ciò non vuol dire che, a tal fine, debbano considerarsi esclusivamente i soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA] (cioè i "civili"), potendo anche rilevare la presenza di altri pubblici ufficiali, a condizione che questi non siano presenti per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. Il requisito in questione non è, dunque, integrato nell'ipotesi in cui le uniche persone presenti siano tutti pubblici ufficiali che si trovino sul posto in quanto intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa. In tale ultimo caso, difatti, non può dirsi realizzata la lesione al «prestigio del pubblico ufficiale», che postula la rilevanza esterna dell'offesa rispetto alla specifica articolazione soggettiva della [OSCURATO:PERSONA] intenta allo svolgimento di quella specifica funzione. 1.1 La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio di diritto avendo posto l'accento sulle circostanze di luogo della condotta che, in quanto avvenuta sulla pubblica via, legittimerebbe una presunzione di sussistenza della presenza di più persone, spostando sostanzialmente sulla difesa l'onere di fornire la prova contraria. Tale argomentazione, peraltro, si pone in contrasto con il principio generale in tema di prova che grava l'accusa dell'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui si procede. Va, tuttavia, rilevato che, poiché il reato è stato consumato alla data del 15 marzo 2011, tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla data del 15 marzo 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato. Pertanto, non emergendo dalla sentenza impugnata elementi che consentono il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché estinto per prescrizione, con rideternninazione del trattamento sanzionatorio per la residua imputazione in mesi otto di reclusione (pari all'eliminazione dalla pena finale di anni uno di reclusione della pena di quattro mesi determinata a titolo di aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 341- bis, perché estinto per prescrizione. Ridetermina la pena per la residua imputazione in mesi otto di reclusione. Così deciso il 9 ma
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