CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39107/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 19/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 13/06/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione (primo motivo); -erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente, sono del tutto aspecifici. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha evidenziato: -quanto al primo motivo, la "tortuosa condotta dello Zangara, originatasi peraltro - secondo le non plausibili dichiarazioni dell'imputato - da un asserito cambio di assegno, per importo non trascurabile, in conformità alla richiesta di un soggetto che egli non conosceva esattamente e di cui egli non si faceva rilasciare documento identificativo" comprovava in modo evidente la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato; -quanto al secondo motivo, l'importo (euro 250,00) non trascurabile dell'assegno. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten