CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39954/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla insussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. evidenziando che la condotta del prevenuto non potesse essere considerata una mera reazione di impulso ma fosse, al contrario, finalizzata ad ostacolare l'operato dei pubblici agenti (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso - relativa alla inidoneità della condotta a configurare il reato in parola - risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si presenta immune da censure: ed invero, la Corte di appello - nel condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado - muove dalle risultanze probatorie dando pienamente atto dell'iter logico giuridico seguito al fine di affermare la colpevolezza del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso