Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45640/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva denegato il beneficio della liberazione anticipata in relazione a sette semestri dal 9 ottobre 2007 al 9 aprile 2011.

A ragione osserva che il Lococciolo - nei periodi in valutazione sottoposto alla custodia cautelare in carcere computata, in applicazione dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., quale pena detentiva espiata in esecuzione della condanna, in data 6 marzo 2018, per violazioni della disciplina in materia di stupefacenti commessi nel 2006 - aveva violato le prescrizioni nel terzo e sesto trimestre, anche se non commettend'o fatti penalmente rilevanti.

Precisamente, era stato destinatario di sanzione disciplinare per un episodio verificatosi nell'istituto I Ì penitenziario dove era recluso il giorno 1 aprile 2009 e deferito, per violazione dell'art. 650 cod. pen., non avendo osservato l'obbligo impostogli, quale arrestato domiciliare, di non dialogare con presone diverse da quelle con lui conviventi.

Cessati gli obblighi della misura cautelare ma ancora pendente il procedimento per il reato oggetto della condanna in esecuzione, il Lococciolo aveva dimostrato totale mancanza di adesione all'opera di rieducazione consumando reati della stessa indole.

Infatti, dopo il 2011 era stato condannato per una contravvenzione per ingresso arbitrario in zona militare ed arrestato per trasporto illecito di stupefacenti, reato per il quale aveva riportato un'ulteriore condanna definitiva alla pena di anni 4 di reclusione.

2. Propone ricorso il Lococciolo sviluppando un unico motivo articolato in più censure.

Lamenta, in primo luogo, che il Tribunale, ponendo a fondamento della decisione la consumazione da parte del condannato di reati di limitata portata offensiva e, soprattutto, commessi a notevole distanza di tempo dai semestri in valutazione prima ancora che fosse deliberata la sentenza irrevocabile di condanna alla pena in esecuzione, abbia finito per violare, oltre al principio della cosiddetta "semestralizzazione", la ratio del divieto, stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995, di revoca automatica della liberazione anticipata a seguito della condanna per un reato non colposo.

Aggiunge che il Tribunale è incorso in una serie di errori.

Ha incluso tra i precedenti penali anche reati di tipo associativo per i quali è intervenuta assoluzione.

Ha valorizzato i dati contenuti in informative di polizia non seguite da procedimenti penali o comunque smentiti giudizialmente quanto all'appartenenza o vicinanza del condannato alla criminalità organizzata.

Ha ignorato che il Lococciolo, anche a causa delle precarie condizioni di salute, dopo i semestri in valutazione ha beneficiato di misure alternative senza mai violarne le prescrizioni ed ha usufruito in più occasioni della liberazione anticipata in relazione alla pena inflittagli dalla seconda sentenza, oltre che degli arresti domiciliari perché non ritenuto pericoloso.

Ha trascurato che l'unico addebito disciplinare è stato considerato dall'equipe pedagogica di esigua entit tenuto conto del comportamento complessivo del condannato sempre corretto ed adeguato.

Risulta che il giorno stesso dell'infrazione il Lococciolo è stato colpito da infarto al miocardio acuto.

Nessuna rilevanza penale ha la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari nemmeno seguita dall'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1.

L'art. 54, comma 1, Ord. pen., nel disciplinare l'istituto della liberazione anticipata, individua espressamente quale referente temporale della valutazione giudiziale concernente l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel "singolo" semestre di pena scontata.

Come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 267 del 1990,Ia liberazione anticipata è stata inserita nell'ordinamento penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento.

A tal fine è previsto un abbuono (nel testo originario dell'art. 54 o.p., comma 1, di giorni venti, elevato a quarantacinque dalla modifica del medesimo articolo di cui alla L. n. 663 del 1986, art. 18) per ogni semestre di pena espiata, durante il quale il detenuto abbia dato prova di voler concretamente partecipare all'opera di rieducazione.

La semestralità del beneficio non si limita ad indicare il parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al contrario sostanzia il punto di forza dello strumenta rieducativo che si ricollega, secondo il giudice delle leggi, alle esperienze e agli insegnamenti della terapia criminologica.

Esso costituisce uno strumento di grande valore psicologico che, contrastando la normale insofferenza del condannato a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro che si presenta lontano, come la semilibertà e la liberazione condizionale, sollecita l'impegno delle sue energie volitive nella diversa prospettiva di un bene da cogliere in breve lasso di tempo, purché in quel lasso temporale egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa.

Se si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati, e, dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a disposizione la loro buona volontà di aderire al trattamento rieducativo, a causa della possibilità che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per semestre.

Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1995, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, Ord. pen., che prevedeva la revoca automatica della liberazione anticipata già concessa nel caso di condanna per delitto non colposo, ha riconosciuto la stretta inerenza della liberazione anticipata alla specifica esecuzio e in corso e l'autonomia dei criteri che presiedono al suo riconoscimento, laddove. a sottolineato la sua natura di "misura premiale , J) destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, così da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione" nonché la sua "funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo".

2. Fermo il parametro temporale di riferimento che deve essere semestrale, l'oggetto della valutazione, in tema di concessione della liberazione anticipata, rimane, comunque, la partecipazione all'opera di rieducazione.

A mente\frt. 54, comma 1, Ord. pen. il beneficio è riconosciuto al condannato a pena detentiva che ha "dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ... quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società".

Siffatta valutazione, coerentementqc. alla finalità dell'istituto e al dettato normativo, non va fatta con giudizio finale complessivo bensì frazionatamente, avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata.

Ciò non significa che l'apprezzamento della partecipazione all'opera della rieducazione deL,essere indefettibilnnente circoscritto a quel determinato frangente temporale, senza che tale valutazione possa essere in qualche modo condizionata da quanto accaduto nei periodi di detenzione precedenti o successivi.

Al contrario, costituisce arresto consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (ex multis Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).

2.2. Nella ipotesi, rilevante in questa sede, in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodi di custodia cautelare, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extra murario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il richiedente deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti.

Ne segue che il comportamento del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione e del suo rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dei). 2021, Gulisano, Rv. 280435).

D'altra parte anche nel corso del periodo trascorso in stato di custodia cautelare sono offerti all'imputato "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000).

Ciò che conta, quindi, affinché la trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, e che sia idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave,k quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428).

3. L'ordinanza impugnata non fa retta applicazione delle norme suindicate laddove assegna un rilievo decisivo, nella valutazione del livello di adesione del condannato all'opera di rieducazione,4Ia consumazione di un reato della stessa indole nel 2016, quindi a cinque anni di distanza dall'ultimo semestre, sol perché precedente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna.

Ai sensi degli artt. 657 cod. proc. pen. e 54, comma 1 ultima parte, Ord. pen., la custodia cautelare è equipollente a tutti gli effetti alla pena detentiva che, pertanto, nel caso in esame deve considerarsi eseguita fino al 9 aprile 2011.

Con riferimento soltanto a questa data, che peraltro segna la fine dell'ultimo semestre in valutazione, va valutato il presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, ferma restando la rilevanza di fatti successivi che, però, devono essere dotati di forza dimostrativa, oggetto di puntuale disamina che tenga debitamente conto dell'epo a in cui si sono verificati conformemente allo scopo della liberazione anticipata quello di ricompensare l'impegno concretamente dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri per partecipare al trattamento rieducativo.

Sul punto l'ordinanza è particolarmente carente/ non operando riferimenti significativi alle relazioni di sintesi e comportamentali degli operatori penitenziari e a quelle degli organi di polizia e dei tecnici dell'esecuzione esterna con riguardo ai semestri di detenzione sofferti dal ricorrente, rispettivamente, in carcere, agli arresti domiciliari ovcostanza di ,esecuzione di misure alternative.

Sono menzionati, oltre ai fatti penalmente rilevanti (una contravvenzione di cui non è indicata la data di consumazione ed un delitto in materia di stupefacenti commesso a rilevante distanza temporale dai semestri), ì\1 \S un addebito disciplinare e ì4 un episodio di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliar i valutati senza prendere in alcuna considerazione i documentati rilievi difensivi volti ad escluderne o a ridurre sensibilmente la portata.

Non vi è stato il necessario confronto, pur sollecitato dalla difesa reclamante, con le valutazioni, favorevoli al condannato, contenute nei provvedimenti di concessione della libertà anticipata succedutisi nell'arco temporale successivo ai semestri in valutazione in relazione nel corso dell'esecuzione della pena detentiva relativa ad altro titolo.5.

Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata va, pertanto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce che procederà a nuova valutazione, attenendosi ai principi di diritto dianzi evocati e colmando le lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva denegato il beneficio della liberazione anticipata in relazione a sette semestri dal 9 ottobre 2007 al 9 aprile 2011. A ragione osserva che il Lococciolo - nei periodi in valutazione sottoposto alla custodia cautelare in carcere computata, in applicazione dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., quale pena detentiva espiata in esecuzione della condanna, in data 6 marzo 2018, per violazioni della disciplina in materia di stupefacenti commessi nel 2006 - aveva violato le prescrizioni nel terzo e sesto trimestre, anche se non commettend'o fatti penalmente rilevanti. Precisamente, era stato destinatario di sanzione disciplinare per un episodio verificatosi nell'istituto I Ì penitenziario dove era recluso il giorno 1 aprile 2009 e deferito, per violazione dell'art. 650 cod. pen., non avendo osservato l'obbligo impostogli, quale arrestato domiciliare, di non dialogare con presone diverse da quelle con lui conviventi. Cessati gli obblighi della misura cautelare ma ancora pendente il procedimento per il reato oggetto della condanna in esecuzione, il Lococciolo aveva dimostrato totale mancanza di adesione all'opera di rieducazione consumando reati della stessa indole. Infatti, dopo il 2011 era stato condannato per una contravvenzione per ingresso arbitrario in zona militare ed arrestato per trasporto illecito di stupefacenti, reato per il quale aveva riportato un'ulteriore condanna definitiva alla pena di anni 4 di reclusione. 2. Propone ricorso il Lococciolo sviluppando un unico motivo articolato in più censure. Lamenta, in primo luogo, che il Tribunale, ponendo a fondamento della decisione la consumazione da parte del condannato di reati di limitata portata offensiva e, soprattutto, commessi a notevole distanza di tempo dai semestri in valutazione prima ancora che fosse deliberata la sentenza irrevocabile di condanna alla pena in esecuzione, abbia finito per violare, oltre al principio della cosiddetta "semestralizzazione", la ratio del divieto, stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995, di revoca automatica della liberazione anticipata a seguito della condanna per un reato non colposo. Aggiunge che il Tribunale è incorso in una serie di errori. Ha incluso tra i precedenti penali anche reati di tipo associativo per i quali è intervenuta assoluzione. Ha valorizzato i dati contenuti in informative di polizia non seguite da procedimenti penali o comunque smentiti giudizialmente quanto all'appartenenza o vicinanza del condannato alla criminalità organizzata. Ha ignorato che il Lococciolo, anche a causa delle precarie condizioni di salute, dopo i semestri in valutazione ha beneficiato di misure alternative senza mai violarne le prescrizioni ed ha usufruito in più occasioni della liberazione anticipata in relazione alla pena inflittagli dalla seconda sentenza, oltre che degli arresti domiciliari perché non ritenuto pericoloso. Ha trascurato che l'unico addebito disciplinare è stato considerato dall'equipe pedagogica di esigua entit tenuto conto del comportamento complessivo del condannato sempre corretto ed adeguato. Risulta che il giorno stesso dell'infrazione il Lococciolo è stato colpito da infarto al miocardio acuto. Nessuna rilevanza penale ha la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari nemmeno seguita dall'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. L'art. 54, comma 1, Ord. pen., nel disciplinare l'istituto della liberazione anticipata, individua espressamente quale referente temporale della valutazione giudiziale concernente l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel "singolo" semestre di pena scontata. Come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 267 del 1990,Ia liberazione anticipata è stata inserita nell'ordinamento penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento. A tal fine è previsto un abbuono (nel testo originario dell'art. 54 o.p., comma 1, di giorni venti, elevato a quarantacinque dalla modifica del medesimo articolo di cui alla L. n. 663 del 1986, art. 18) per ogni semestre di pena espiata, durante il quale il detenuto abbia dato prova di voler concretamente partecipare all'opera di rieducazione. La semestralità del beneficio non si limita ad indicare il parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al contrario sostanzia il punto di forza dello strumenta rieducativo che si ricollega, secondo il giudice delle leggi, alle esperienze e agli insegnamenti della terapia criminologica. Esso costituisce uno strumento di grande valore psicologico che, contrastando la normale insofferenza del condannato a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro che si presenta lontano, come la semilibertà e la liberazione condizionale, sollecita l'impegno delle sue energie volitive nella diversa prospettiva di un bene da cogliere in breve lasso di tempo, purché in quel lasso temporale egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa. Se si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati, e, dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a disposizione la loro buona volontà di aderire al trattamento rieducativo, a causa della possibilità che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per semestre. Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1995, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, Ord. pen., che prevedeva la revoca automatica della liberazione anticipata già concessa nel caso di condanna per delitto non colposo, ha riconosciuto la stretta inerenza della liberazione anticipata alla specifica esecuzio e in corso e l'autonomia dei criteri che presiedono al suo riconoscimento, laddove. a sottolineato la sua natura di "misura premiale , J) destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, così da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione" nonché la sua "funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo". 2. Fermo il parametro temporale di riferimento che deve essere semestrale, l'oggetto della valutazione, in tema di concessione della liberazione anticipata, rimane, comunque, la partecipazione all'opera di rieducazione. A mente\frt. 54, comma 1, Ord. pen. il beneficio è riconosciuto al condannato a pena detentiva che ha "dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ... quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società". Siffatta valutazione, coerentementqc. alla finalità dell'istituto e al dettato normativo, non va fatta con giudizio finale complessivo bensì frazionatamente, avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata. Ciò non significa che l'apprezzamento della partecipazione all'opera della rieducazione deL,essere indefettibilnnente circoscritto a quel determinato frangente temporale, senza che tale valutazione possa essere in qualche modo condizionata da quanto accaduto nei periodi di detenzione precedenti o successivi. Al contrario, costituisce arresto consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (ex multis Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 2.2. Nella ipotesi, rilevante in questa sede, in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodi di custodia cautelare, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extra murario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il richiedente deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti. Ne segue che il comportamento del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione e del suo rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dei). 2021, Gulisano, Rv. 280435). D'altra parte anche nel corso del periodo trascorso in stato di custodia cautelare sono offerti all'imputato "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000). Ciò che conta, quindi, affinché la trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, e che sia idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave,k quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428). 3. L'ordinanza impugnata non fa retta applicazione delle norme suindicate laddove assegna un rilievo decisivo, nella valutazione del livello di adesione del condannato all'opera di rieducazione,4Ia consumazione di un reato della stessa indole nel 2016, quindi a cinque anni di distanza dall'ultimo semestre, sol perché precedente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. Ai sensi degli artt. 657 cod. proc. pen. e 54, comma 1 ultima parte, Ord. pen., la custodia cautelare è equipollente a tutti gli effetti alla pena detentiva che, pertanto, nel caso in esame deve considerarsi eseguita fino al 9 aprile 2011. Con riferimento soltanto a questa data, che peraltro segna la fine dell'ultimo semestre in valutazione, va valutato il presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, ferma restando la rilevanza di fatti successivi che, però, devono essere dotati di forza dimostrativa, oggetto di puntuale disamina che tenga debitamente conto dell'epo a in cui si sono verificati conformemente allo scopo della liberazione anticipata quello di ricompensare l'impegno concretamente dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri per partecipare al trattamento rieducativo. Sul punto l'ordinanza è particolarmente carente/ non operando riferimenti significativi alle relazioni di sintesi e comportamentali degli operatori penitenziari e a quelle degli organi di polizia e dei tecnici dell'esecuzione esterna con riguardo ai semestri di detenzione sofferti dal ricorrente, rispettivamente, in carcere, agli arresti domiciliari ovcostanza di ,esecuzione di misure alternative. Sono menzionati, oltre ai fatti penalmente rilevanti (una contravvenzione di cui non è indicata la data di consumazione ed un delitto in materia di stupefacenti commesso a rilevante distanza temporale dai semestri), ì\1 \S un addebito disciplinare e ì4 un episodio di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliar i valutati senza prendere in alcuna considerazione i documentati rilievi difensivi volti ad escluderne o a ridurre sensibilmente la portata. Non vi è stato il necessario confronto, pur sollecitato dalla difesa reclamante, con le valutazioni, favorevoli al condannato, contenute nei provvedimenti di concessione della libertà anticipata succedutisi nell'arco temporale successivo ai semestri in valutazione in relazione nel corso dell'esecuzione della pena detentiva relativa ad altro titolo.5. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata va, pertanto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce che procederà a nuova valutazione, attenendosi ai principi di diritto dianzi evocati e colmando le lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
Sentenza Cassazione n. 45640/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris