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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 04545/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LARINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] natcta NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarazione inammissibile il ricorso; lette conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 660 cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale che aveva avanzato detta richiesta, al fine di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo nel caso di specie ravvisarsi la non punibilità del fatto ex art 131-bis cod. pen. 2.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino censurandone l'abnormità, per avere determinato l'indebita regressione e lo stallo del procedimento, imponendo una richiesta di archiviazione non consentita, stante che nella specie l'abitualità delle condotte preclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, non è abnorme, e quindi è non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Invero, l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze riservate all'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice.

Inoltre, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso.

Il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, se necessario, emendata degli errori segnalati, sia procedendo con altro rito, o ancora può inoltrare richiesta di archiviazione del procedimento.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LARINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] natcta NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarazione inammissibile il ricorso; lette conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 660 cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale che aveva avanzato detta richiesta, al fine di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo nel caso di specie ravvisarsi la non punibilità del fatto ex art 131-bis cod. pen. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino censurandone l'abnormità, per avere determinato l'indebita regressione e lo stallo del procedimento, imponendo una richiesta di archiviazione non consentita, stante che nella specie l'abitualità delle condotte preclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, non è abnorme, e quindi è non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Invero, l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze riservate all'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice. Inoltre, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso. Il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, se necessario, emendata degli errori segnalati, sia procedendo con altro rito, o ancora può inoltrare richiesta di archiviazione del procedimento. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere est
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