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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 21703/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28295/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 3835/2015 depositata il24/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quattro avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali, ai sensi degli artt. 39 e 40bis, d.P.R. n. 600/1973, aveva accertato un maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Ires e Iva e contestato le conseguenti sanzioni, per avere realizzato operazioni soggettivamente inesistenti.

Avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli.

L’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello che l a Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania ha accolto, avendo ritenuto provato il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento per operazioni soggettivamente inesistenti e non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla deduzione dei costi, con conseguente estensione dell’accertamento anche nei confronti dei soci, trattandosi di società di capitali a ristrettissima base sociale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura e l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con memoria depositata in data 16 febbraio 2021, i ricorrenti hanno rappresentato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 11, d.l. n. 50/2017 conv. con mod. dalla l. n. 96/2017 , ed hanno, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Con ordinanza del 12 marzo 2021 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo all’Agenzia delle entrate informazioni sullo stato della domanda di definizione agevolata.

Con successiva ordinanza interlocutoria n. 20684 del 2023, questa Corte, poiché dalla sentenza censurata si evinceva che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che sono stati notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e agli attuali ricorrenti quali soci della suddetta società in quanto a ristretta base sociale e che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata parte dei giudizi di primo e di secondo grado, ma nei confronti della stessa non era stato notificato il ricorso in cassazione, nonostante la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario processuale, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, con richiesta di chiarimenti in ordine alla completezza delle domande di definizione agevolata, posto che nelle suddette domande non risulta alcun versamento degli importi dovuti né in pendenza di giudizio né successivamente.

Considerato che: Con istanza 7 settembre 2023 i ricorrenti hanno chiarito di aver provveduto in precedenza, ai sensi dell’art.6 del d.l. n. 193/2016, ad effettuare la definizione agevolata dei ruoli (rottamazione) derivanti dagli atti impositivi oggetto del presente giudizio.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 50/2017, le somme dovute e versate a detto titolo sono state scomputate dagli importi dovuti per la definizione della lite.

Dunque, poiché l’importo dovuto e versato per la definizione dei ruoli relativi agli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso è superiore all’importo dovuto per la definizione della lite, la casella dell’importo netto dovuto nel modello definizione lite pendente è pari a zero.

Hanno chiesto quindi che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 il perfezionamento della definizione agevolata della lite pendente consente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. n. 31021 del 2018).

Secondo l’art. 11 comma 10 del d.l. citato le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M. di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28295/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 3835/2015 depositata il24/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quattro avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali, ai sensi degli artt. 39 e 40bis, d.P.R. n. 600/1973, aveva accertato un maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Ires e Iva e contestato le conseguenti sanzioni, per avere realizzato operazioni soggettivamente inesistenti. Avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli. L’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello che l a Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania ha accolto, avendo ritenuto provato il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento per operazioni soggettivamente inesistenti e non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla deduzione dei costi, con conseguente estensione dell’accertamento anche nei confronti dei soci, trattandosi di società di capitali a ristrettissima base sociale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura e l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2021, i ricorrenti hanno rappresentato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 11, d.l. n. 50/2017 conv. con mod. dalla l. n. 96/2017 , ed hanno, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con ordinanza del 12 marzo 2021 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo all’Agenzia delle entrate informazioni sullo stato della domanda di definizione agevolata. Con successiva ordinanza interlocutoria n. 20684 del 2023, questa Corte, poiché dalla sentenza censurata si evinceva che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che sono stati notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e agli attuali ricorrenti quali soci della suddetta società in quanto a ristretta base sociale e che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata parte dei giudizi di primo e di secondo grado, ma nei confronti della stessa non era stato notificato il ricorso in cassazione, nonostante la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario processuale, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, con richiesta di chiarimenti in ordine alla completezza delle domande di definizione agevolata, posto che nelle suddette domande non risulta alcun versamento degli importi dovuti né in pendenza di giudizio né successivamente. Considerato che: Con istanza 7 settembre 2023 i ricorrenti hanno chiarito di aver provveduto in precedenza, ai sensi dell’art.6 del d.l. n. 193/2016, ad effettuare la definizione agevolata dei ruoli (rottamazione) derivanti dagli atti impositivi oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 50/2017, le somme dovute e versate a detto titolo sono state scomputate dagli importi dovuti per la definizione della lite. Dunque, poiché l’importo dovuto e versato per la definizione dei ruoli relativi agli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso è superiore all’importo dovuto per la definizione della lite, la casella dell’importo netto dovuto nel modello definizione lite pendente è pari a zero. Hanno chiesto quindi che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 il perfezionamento della definizione agevolata della lite pendente consente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. n. 31021 del 2018). Secondo l’art. 11 comma 10 del d.l. citato le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. di
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