CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28644-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2458/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 2687/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro privato R.G.N.28644/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma pari ad euro 25.593,90, oltre accessori, a titolo di ticket restaurant, quantificati per il periodo dal 1° settembre 2000 al 20 luglio 2017 rispetto al quale era stata accertata, in un precedente giudizio, l’illegittimità dell’appalto al quale era stato adibito il lavoratore. 2.In estrema sintesi, la Corte territoriale ha considerato che, “a fronte delle allegazioni del lavoratore, corredate dal deposito delle relative buste paga, si registra la mancata contestazione ex adverso”, atteso che “da tali buste paga – sia pure emesse dai datori di lavoro illegittimamente interposti […] –si evincono esattamente, per l’intero periodo de quo (senza soluzione di continuità), i giorni mensili di effettiva presenza del [OSCURATO:PERSONA] e l’orario full timeda quest’ultimo osservato”. Pertanto, secondo la Corte, “stante il numero dei complessivi giorni di ‘effettivo servizio’ prestato (n. 4.826), e l’osservanza di un orario contemplante la fruizione della pausa pranzo, spetta al [OSCURATO:PERSONA] il valore nominale dei relativi ticket restaurant– come pacificamente riconosciuti dalle circolari e dagli accordi aziendali BNL ‘a tutto il personale della Banca’, e in particolare ai ‘turnisti con orario di lavoro full time ’, quale appunto l’odierno appellante”. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato. Parte ricorrente ha anche comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa ricorrente: 1.1.il primo prospetta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “la violazione di legge in ragione dell’erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., là dove la Corte di Appello di Roma ha ritenuto specificamente dedotte le allegazioni difensive del sig. [OSCURATO:PERSONA] che erano invece state prospettate dal medesimo in maniera sommamente generica, ritenendo per di più che esse non fossero state contestate dalla BNL e, conseguentemente, ritenendo raggiunta la prova dei presupposti di fatto della pretesa giuridica formulata dal [OSCURATO:PERSONA], attribuendo valenza probatoria a documenti, quali le buste paga prodotte dalle Società appaltatrici, che provenivano da un terzo e non dalla BNL”; 1.2. il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata, sempre ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “la falsa applicazione dell’art. 51, comma 2°, D.P.R. 917/1986, anche in relazione alla regolamentazione aziendale applicabile al rapporto di lavoro dedotto in lite (Circolare BNL n. 48/2014), per avere riconosciuto – peraltro disattendendo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, pure puntualmente richiamata in occasione della costituzione in giudizio –la natura retributiva degli emolumenti riconosciuti a titolo di c.d. buoni pasto”. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2.1. Il primo motivo è da respingere, atteso che concerne l’operatività del principio di non contestazione. Invero, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v. Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007); mancanze, nella specie, neanche prospettate col motivo in esame. 2.2. Anche la seconda censura, subordinatamente proposta, non può essere condivisa. Si lamenta una “violazione o falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, DPR n. 917/1986” senza indicare la parte della sentenza gravata in cui sarebbe contenuta l’affermazione –che si assume errata in diritto – della natura retributiva dei ticket restaurant e senza neanche riportare i contenuti degli atti processuali dai quali evincere che la questione era stata sottoposta al contraddittorio e in qual tempo. In realtà parte ricorrente si duole, nella sostanza, della “assenza di un accertamento giudiziale circa le effettive caratteristiche della […] prestazione lavorativa” del [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta evidentemente di valutazioni affidate al giudice del merito, che, invece, ha ritenuto –come ricordato nello storico della lite –che costui, nel periodo in controversia, abbia prestato 4.826 giorni di effettivo servizio, osservando un orario contemplante la fruizione della pausa pranzo, quale turnista con orario di lavoro full time. 3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatari o . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor