CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09867/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Matrice, giusta procura agli atti.- ricorrente -controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore.- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.3086/2017, depositata il 23/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3086/5/17 del 25/09/2017 la CommissioneTributaria Regionale della Puglia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 13261/2018Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9867/2026Data pubblicazione 16/04/2026Indennitate avverso la sentenza n. 796/10/15 della CommissioneTributaria provinciale di Bari, che aveva a sua volta respinto il ricorsoproposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n.M03080000588U del 9/12/2013 concernente l’evasione, in relazioneall’anno d’imposta 2008, dell’imposta unica sulla raccolta delle scommessesportive, di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.2. Come si legge nella sentenza impugnata e negli atti di parte, l’avvisodi accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuatopresso il centro trasmissione dati (CTD) gestito dalla Indennitate econcernente le giocate raccolte per conto del bookmaker SKS365 GroupGmbh, con conseguente determinazione induttiva della imposta unicautilizzando, quale parametro base di calcolo, il dato della raccolta mediadella provincia di Lecce nel torno temporale 1.1.2008 – 31.12.2008.3. La CTR ha respinto l’appello della società contribuente evidenziando,per quanto ancora interessa, che deve ritenersi autonomo soggettopassivo d’imposta non solo il bookmaker, ma anche la ricevitoria.4. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi. In data 28.1.2026 parte ricorrente,tramite il nuovo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice(nominato con atto del 10.6.2021) ha depositato una memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.5. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), c.p.c., la ricorrente invoca lo ius superveniens rappresentatodalla sentenza della Corte Cost. n. 27 del 2018, con cui è stata dichiaratal’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che – per le annualitàNumero registro generale 13261/2018Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9867/2026Data pubblicazione 16/04/2026d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica suiconcorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n.504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 6, della l. n. 220 del2010, in relazione alla carenza di legittimazione passiva in capo allacontribuente.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3), c.p.c., la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 1, comma 2,lett. b) della l. n. 288 del 1998, in relazione alla carenza del requisito dellaterritorialità dell’imposta.4. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati, sonofondati, dovendosi fare applicazione del precedente della S.C. per cui “Intema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1,comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina deglieffetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciutodalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato laparziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di impostaantecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i solibookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale.” (Cass. Sez. 5, 08/02/2024, n. 3622, Rv.670419 - 01).5. Il terzo motivo resta assorbito.6. Pertanto, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, conassorbimento del terzo. La sentenza d’appello va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito con l’accoglimento dell’originario ricorso.Numero registro generale 13261/2018Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9867/2026Data pubblicazione 16/04/20267. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, possono venireintegralmente compensate, considerato che la questione è stata risoltadalla Corte costituzionale con sentenza emessa successivamenteall’emissione della sentenza impugnata. P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese diogni fase e grado del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]